OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. A. Relativamente alla Sez. 1 – Definizione Attività Assicurata punto A), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo debba pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’Attività svolta. L’assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate dall’Assicurato, siano i medesimi soci e non soci del C.A.I., limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali sempre che l’evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l’organizzazione dell’attività. L’assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all’Assicurato per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o di persone delle quali o con le quali debba rispondere. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di perso- ne delle quali l’Assicurato debba rispondere. Relativamente agli aeromobili utilizzati per le operazioni e gli interventi di soccorso, le attività formative, esercitative e addestrative del C.N.S.A.S., si precisa che la garanzia RCT copre quanto non garantito dalle polizze Aviation stipulate dal Vettore e fino a un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.
B. Relativamente alla Sez. 1 Definizione Attività Assicurata punto B) la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge, a tutti gli Assicurati che hanno dato l’adesione all’Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti verificatisi durante l’attività svolta. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati durante l’attività di Xxxxxxxx e qualificato in quanto assicurati con il punto A) del presente articolo. La copertura per gli assicurati decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui le singole Sezioni inseriranno la richiesta di copertura nella piattaforma di tesseramento. Per quanto riguarda la copertura per i soli Xxxxxxxx si farà riferimento all’iscrizione negli appositi elenchi conservati presso la sede centrale.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati: ❑ Per fatto, anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere; ❑ Per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222; ❑ Per i danni cagionati a terzi da appaltatori e subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto degli Assicurati; L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite di risarcimento previsto nella sezione “Limiti di indennizzo”.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell’attività sciistica agonistica e ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI NORDICO e SNOWBOARD ALPINO e BIATHLON), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.Sono compresi: allenamenti, corsi, gare e svolgimento di preliminari. Fermo restando l’Art. 4.4 Punto 1 QUALIFICA DI TERZI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all'esercizio dell’attività professionale esercitata. L’assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno siano posti in essere da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere. A maggior precisazione di quanto sopra indicato, si conferma che, in caso di colpa grave dell’Assicurato, la garanzia comprende le somme da questi dovute in sede di azione di rivalsa esperita dalla Corte dei Conti, dalla struttura, clinica, istituto ove l’Assicurato medesimo presti la propria opera, o dal loro Assicuratore.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell’attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI da FONDO e SNOWBOARD ALPINO), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato: - per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere; - per fatto di eventuali subappaltatori. Quest’ultima prestazione non opera per le imprese che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni); in relazione a tutti i rischi inerenti l’attività assicurata, ivi compresi:
a) Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata
b) Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d’opera nelle ubicazioni di pertinenza dell’azienda assicurata.
c) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
d) Xxxxx a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell’attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI da FONDO e SNOWBOARD ALPINO), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei. Sono inoltre compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività ricreative organizzate dalla propria Associazione, quali gite, ginnastica presciistica ed ESCURSIONISMO (EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzature – EAI = Escursionismo in Ambienti Innevati con massima pendenza 30° gradi- ciaspole). Fermo restando quanto riportato al successivo punto 1.QUALIFICA DI TERZI.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall’esercizio dell’attività agrituristica, attraverso la ricezione e l’ospitalità in alloggio o campeggio nonché la ristorazione se prevista nella formula prescelta, nel rispetto della normativa vigente. L’assicurazione vale anche per:
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell’attività sportive assicurate con la presente polizza e riportate nell Art.1.1. delle Norme Comuni.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Ente che svolge in più sedi, nonché presso terzi, l’attività universitaria come previsto dalla legge, dallo statuto e da tutti i regolamenti dell’Ateneo, incluso il Regolamento di Amministrazione Finan- za e Contabilità, comprese tutte le altre attività (preliminari, complementari e accessorie, nessuna esclusa né eccettuata) anche se non connesse direttamente all’attività principale e compresi al- tresì i compiti che di fatto vengono svolti dall’Ente per conto di cliniche, ospedali, laboratori di ri- cerca e simili, ma escluso l’esercizio di ospedali, cliniche e laboratori medici, fatta eccezione per i Laboratori di analisi annessi alle varie Scuole e Dipartimenti. Xxxxxx intendersi comprese le atti- vità di ricerca e sperimentazione, ad eccezione della sperimentazione clinica di farmaco. L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, a qualunque titolo, per fatti commessi da appaltatori (o altri soggetti) di cui l’Assicurato si avvalga per lo svolgimento di at- tività di propria competenza. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capita- le, interessi e spese:
A. Responsabilità civile verso terzi – RCT