OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. A. Relativamente alla Sez. 1 – Definizione Attività Assicurata punto A), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo debba pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’Attività svolta. L’assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate dall’Assicurato, siano i medesimi soci e non soci del C.A.I., limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali sempre che l’evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l’organizzazione dell’attività. L’assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all’Assicurato per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o di persone delle quali o con le quali debba rispondere. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di perso- ne delle quali l’Assicurato debba rispondere. Relativamente agli aeromobili utilizzati per le operazioni e gli interventi di soccorso, le attività formative, esercitative e addestrative del C.N.S.A.S., si precisa che la garanzia RCT copre quanto non garantito dalle polizze Aviation stipulate dal Vettore e fino a un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati: ❑ Per fatto, anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere; ❑ Per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222; ❑ Per i danni cagionati a terzi da appaltatori e subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto degli Assicurati; L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite di risarcimento previsto nella sezione “Limiti di indennizzo”.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato: - per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere; - per fatto di eventuali subappaltatori. Quest’ultima prestazione non opera per le imprese che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni); in relazione a tutti i rischi inerenti l’attività assicurata, ivi compresi: L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi d’alto fusto. Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili) qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa. L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: - ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria salvo quanto previsto alla successiva lettera g); - da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 150,00. Limitatamente ai danni da spa...
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all'esercizio dell’attività professionale esercitata. L’assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno siano posti in essere da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere. A maggior precisazione di quanto sopra indicato, si conferma che, in caso di colpa grave dell’Assicurato, la garanzia comprende le somme da questi dovute in sede di azione di rivalsa esperita dalla Corte dei Conti, dalla struttura, clinica, istituto ove l’Assicurato medesimo presti la propria opera, o dal loro Assicuratore.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell’attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI da FONDO e SNOWBOARD ALPINO), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell’attività sciistica agonistica e ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI NORDICO e SNOWBOARD ALPINO e BIATHLON), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.Sono compresi: allenamenti, corsi, gare e svolgimento di preliminari.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta. E’ coperta la Responsabilità Civile dell’Ente per danni causati a terzi a seguito di errore, negligenza, colpa anche grave o fatto doloso di una persona di cui essa debba rispondere. Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, rivalutazione, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione (Attività assicurata). È compresa anche la R.C. derivante all'Ente per fatti imputabili alla attività di persone terze in un qualunque rapporto anche convenzionale con l’Ente stesso, quali a titolo esplicativo e non limitativo:
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. (Si veda la definizione N°6)
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell’attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI da FONDO e SNOWBOARD ALPINO), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei. Sono inoltre compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività ricreative organizzate dalla propria Associazione, quali gite, ginnastica presciistica ed ESCURSIONISMO (EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzature – EAI = Escursionismo in Ambienti Innevati con massima pendenza 30° gradi- ciaspole). Fermo restando quanto riportato al successivo punto 1.QUALIFICA DI TERZI.