Rinnovo dell’accordo Clausole campione

Rinnovo dell’accordo. La Direzione e le organizzazioni sindacali rappresentative decidono di comune accordo di riunirsi, nell’anno precedente la data di scadenza dell’accordo, e al più tardi 6 mesi prima di quest’ultima, per esaminare l’opportunità di prorogare le disposizioni del presente accordo. In mancanza di rinnovo, il presente accordo cesserà di produrre i suoi effetti alla scadenza prevista di 4 anni.
Rinnovo dell’accordo. Su preavviso di una delle parti, sei (6) mesi prima del termine dell’accordo, le parti decidono di comune accordo di riunirsi per esaminare l’opportunità di rinnovare il presente accordo.
Rinnovo dell’accordo. 12.1 Almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accordo preventivo, a pena di decadenza della facoltà di chiederne il rinnovo, con istanza, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione, l’impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini dell’accordo stesso all’ufficio. Almeno quindici giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo, l’ufficio comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato. Al fine di valutare l’opportunità di consentire il rinnovo dell’accordo, l’ufficio può:
Rinnovo dell’accordo. 10.1 L’impresa che intende rinnovare i termini dell’accordo ha l’onere, a pena di decadenza, di inoltrare all’Ufficio l’istanza di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza e con le modalità di cui al punto 2.2.
Rinnovo dell’accordo. La Fondazione e Unioncamere del Veneto potranno rinnovare alla sua scadenza il presente Accordo, mediante la sottoscrizione di un nuovo Atto.