Riparto di coassicurazione. Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., il riparto viene esposto nella allegata scheda di offerta, fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: • firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, • pagare gli indennizzi, • ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Riparto di coassicurazione. Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c.codice civile, il riparto viene esposto nella allegata scheda di offerta, fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione dell’Assicurazione. La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: • firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, • pagare gli indennizzi, • ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Riparto di coassicurazione. Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate: Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., il riparto viene esposto nella allegata scheda Agenzia Percentuale di offerta, ritenzione fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione dell’Assicurazione. La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: • firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, • pagare gli indennizzi, • ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari giudiziari, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Riparto di coassicurazione. Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., il riparto viene esposto nella allegata scheda di offerta, fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione dell’Assicurazione. La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: • firmare la Polizza polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, • pagare gli indennizzi, • ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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