Common use of Riparto di coassicurazione Clause in Contracts

Riparto di coassicurazione. Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., il riparto viene esposto nella allegata scheda di offerta, fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: • firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, • pagare gli indennizzi, • ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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Riparto di coassicurazione. Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c.codice civile, il riparto viene esposto nella allegata scheda di offerta, fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione dell’Assicurazione. La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: • firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, • pagare gli indennizzi, • ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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Riparto di coassicurazione. Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate: Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., il riparto viene esposto nella allegata scheda Agenzia Percentuale di offerta, ritenzione fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione dell’Assicurazione. La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: • firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, • pagare gli indennizzi, • ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari giudiziari, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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Riparto di coassicurazione. Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., il riparto viene esposto nella allegata scheda di offerta, fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione dell’Assicurazione. La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: • firmare la Polizza polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, • pagare gli indennizzi, • ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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