Risarcimento complessivo. Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, non può superare il massimale che, secondo la presente convenzione, può essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.
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Samples: Convenzione Per l'Unificazione Di Alcune Norme Relative Al Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Di Montreal
Risarcimento complessivo. Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare l’ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio nell’esercizio delle loro funzioni, non può superare il massimale che, secondo la presente convenzioneConvenzione, può essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.
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Samples: Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale
Risarcimento complessivo. Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale contrat- tuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio nell'e- sercizio delle loro funzioni, non può superare il massimale che, secondo la presente convenzione, può essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.
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Samples: Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Air Transport
Risarcimento complessivo. Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, non può puo' superare il massimale che, secondo la presente convenzioneConvenzione, può puo' essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può puo' essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.
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