Common use of Riscatto totale e parziale Clause in Contracts

Riscatto totale e parziale. Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso, fermo restando, ai sensi del precedente art. 9, il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto: - rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso); - rivalutando ciascun “Premio aggiuntivo” eventualmente versato nell’anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l’ ordine di riscatto totale. La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente. Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 1.000,00 Euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato al contratto il 31 dicembre dell’anno solare precedente.

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Riscatto totale e parziale. Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso, stesso fermo restando, ai sensi del precedente art. 9, il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto: - rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso); - rivalutando ciascun “Premio premio aggiuntivo” eventualmente versato nell’anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l’ ordine di riscatto totale. La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita Xxxxxxxxxx per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente. Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 1.000,00 Euro10.000,00 euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato al contratto il 31 dicembre dell’anno solare precedente.

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Riscatto totale e parziale. Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso, stesso fermo restando, ai sensi del precedente art. 9, il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto: - rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso); - rivalutando ciascun “Premio premio aggiuntivo” eventualmente versato nell’anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l’ ordine di riscatto totale. La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita Xxxxxxxxxx per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente. Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 1.000,00 Euro5.000,00 euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato al contratto il 31 dicembre dell’anno solare precedente.

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Riscatto totale e parziale. Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso, stesso fermo restando, ai sensi del precedente art. 9, il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto: - rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso); - rivalutando ciascun “Premio premio aggiuntivo” eventualmente versato nell’anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l’ ordine di riscatto totale. La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente. Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 1.000,00 Euro5.000,00 euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato al contratto il 31 dicembre dell’anno solare precedente.

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