Rischi compresi nell’assicurazione. Sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione: a) Le conseguenze di strappi e sforzi muscolari, le ernie traumatiche, nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distaccamento di retina ed ernie discali vertebrali traumatiche; b) Le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; c) L’assideramento, il congelamento e/o i colpi di sole o di calore; d) Le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; e) L’asfissia non di origine morbosa; f) L’annegamento; g) Le lesioni determinate da sforzi; h) Gli infortuni subiti in conseguenza di aggressioni per motivi sportivi; i) Le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva. L’assicurazione vale inoltre per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino. j) Le conseguenze delle infezioni (escluso il carbonchio), nonché degli avvelenamenti causate da morsi di animali, da punture di insetti (escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari), esclusa comunque la malaria, e da ingestione di funghi e gli avvelenamenti da effusioni di gas e di vapori; k) L’avvelenamento del sangue e infezione, sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; l) Le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza; m) Gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile), nonché in stato di malore od incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall’uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; n) A condizione che l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, gli infortuni derivanti da: 1. Guida di ciclomotori; 2. Uso e guida di motoveicoli, autovetture ad uso privato, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 x.xx, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, macchine agricole, natanti da diporto; o) Gli infortuni avvenuti nell’ambito dello svolgimento delle attività coperte dalla presente polizza anche se occorsi durante il servizio militare in tempo di pace; p) Gli infortuni derivanti dalla partecipazione a gare e relativi allenamenti aventi carattere ricreativo; q) Le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi assicurati per le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche non potrà superare i capitali di: ❑ € 1.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale per persona; ❑ € 1.500.000,00 per il caso di Morte per persona; ❑ € 15.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale e per il caso di Morte, complessivamente nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione rientrano anche i capitali riferenti ad eventuali persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. r) Le scariche elettriche ed il contatto con agenti corrosivi; s) Gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport. t) L’assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 500.000,00 per il caso di Morte e di € 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato.
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Samples: Convenzione Assicurativa
Rischi compresi nell’assicurazione. Sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazioneL’Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
a1) Le conseguenze di strappi da fatto, colposo e sforzi muscolaridoloso, le ernie traumatichedei dipendenti, nonché le rotture sottocutanee tendinee praticanti, collaboratori facenti parte dello studio, limitatamente all’attività svolta in nome e muscolari, distaccamento di retina ed ernie discali vertebrali traumaticheper conto dell’Assicurato;
b2) Le conseguenze dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività assicurata;
3) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o Incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei colpi documenti;
4) per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di sole, attività di calore qualsiasi genere e di freddo servizi, sempreché conseguente a un Sinistro risarcibile a termini di Polizza. In tal caso la garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e le folgorazioni;
c) L’assideramento, il congelamento previa applicazione al danno dello Scoperto e/o i colpi Franchigia indicati nella Scheda di sole Polizza;
5) dall’attività di libero docente e di titolare di cattedra universitaria, nonché per gli incarichi di consulente tecnico d’ufficio;
6) dalla partecipazione a convegni, congressi, corsi di addestramento e seminari;
7) dalla proprietà, uso e installazione di targhe e insegne dentro e fuori lo studio;
8) per danni conseguenti a fatti avvenuti presso le sedi di clienti o di caloreterzi nell’esercizio dell’attività professionale;
d9) Le conseguenze per danni cagionati a titolari e dipendenti di ingestione ditte presenti nello studio per eseguire lavori di sostanze dovute a causa fortuitapulizia, restando comunque escluse le conseguenze manutenzione, riparazione, collaudi, ed anche di intossicazioni dovute ad abuso aziende di alcolici e trasporto o di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogenefornitura in genere;
e10) L’asfissia non di origine morbosa;
f) L’annegamento;
g) Le lesioni determinate da sforzi;
h) Gli infortuni subiti in conseguenza di aggressioni per motivi sportivi;
i) Le lesioni corporali sofferte per legittima difesaai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, per dovere danni cagionati a terzi da dipendenti, praticanti, collaboratori in relazione alla guida di solidarietà umana autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in occasione di aggressioni usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. L’Assicurazione comprende i danni per morte e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva. L’assicurazione lesioni personali alle persone trasportate e vale inoltre per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio entro i confini della Repubblica italianaItaliana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente garanzia si intende prestata a “secondo rischio”, e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza principale di responsabilità civile obbligatoria, e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a “primo rischio” nei termini e alle condizioni previste dalla presente Polizza;
11) per i danni ai veicoli e natanti di terzi, compresi quelli dei dipendenti, che si trovino parcheggiati negli spazi predisposti all’interno delle aree di pertinenza dello studio, purché tali danni siano riconducibili alla responsabilità dell’Assicurato in qualità di conduttore degli spazi sopra citati. Sono in ogni caso esclusi i danni di furto e da circolazione. La presente garanzia è prestata previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
j12) Le conseguenze dalla somministrazione, nell’ambito dello studio, di cibi e bevande di qualsiasi genere;
13) dalla proprietà ed uso di velocipedi;
14) dal servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
15) dalla detenzione ed uso di armi per difesa personale;
16) dalle Perdite Patrimoniali derivanti dalla violazione delle infezioni norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
17) da fatto colposo dei professionisti delegati di volta in volta in base all'articolo 108 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile;
18) dalla colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;
19) da fatto colposo e doloso dei sostituti d'udienza purchè nominati o incaricati di volta in volta ai sensi dell'articolo 9 del R.D.L. n.1578 del 1933;
20) dall’attività di componente le Commissioni Tributarie nonché di rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle stesse;
21) dallo svolgimento delle funzioni di GOA (escluso il carbonchioGiudice onorario aggiunto), nonché degli avvelenamenti causate da morsi GOT (Giudice onorario del tribunale) e VPO (Vice procuratore onorario) svolte ai sensi delle leggi e/o regolamenti che le disciplinano;
22) dallo svolgimento delle procedure di animali, da punture vendita all'asta di insetti (escluse le affezioni beni mobili e immobili così come previsto dalla Legge n.80 del 2005 e successive modifiche e/o integrazioni limitatamente all'attività di avvocato;
23) dall’attività di mediazione svolta nei termini previsti dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e di negoziazione assistita di cui gli insetti siano portatori necessari)al Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014. La presente garanzia relativamente all’attività di mediazione, esclusa comunque qualora esista polizza assicurativa stipulata dall’Organismo di mediazione, opera in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino a concorrenza del massimale assicurato con la malaria, e da ingestione di funghi e gli avvelenamenti da effusioni di gas e di vapori;
k) L’avvelenamento del sangue e infezione, sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
l) Le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di presente polizza;
m24) Gli infortuni sofferti in conseguenza da incarichi di imperizie, imprudenze arbitro rituale (ai sensi degli articoli 806 e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 seguenti del Codice di Procedura Civile), nonché ) ed irrituale (articolo 808 ter del Codice di Procedura Civile) espletati dall’Assicurato. L’Assicurazione non vale per le funzioni arbitrali relative a controversie in stato cui siano coinvolte società di malore od incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall’uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenticapitali;
n25) A condizione che l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, gli infortuni derivanti da:
1. Guida di ciclomotoridalla trasmissione telematica degli atti giudiziari e dei documenti con l’utilizzo del sistema informatico secondo quanto previsto dalla legge n.228 del 24 dicembre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Uso 26) dall’attività di predisposizione e guida consulenza in tema di motoveicoli, autovetture ad uso privato, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo n.231 del 2001 e cose, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 x.xx, autoveicoli per uso speciale successive modifiche e/o per trasporti specifici, macchine agricole, natanti da diporto;
o) Gli infortuni avvenuti nell’ambito dello svolgimento delle attività coperte dalla presente polizza anche se occorsi durante il servizio militare in tempo di pace;
p) Gli infortuni derivanti dalla partecipazione a gare e relativi allenamenti aventi carattere ricreativo;
q) Le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi assicurati per le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche non potrà superare i capitali di: ❑ € 1.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale per persona; ❑ € 1.500.000,00 per il caso di Morte per persona; ❑ € 15.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale e per il caso di Morte, complessivamente nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione rientrano anche i capitali riferenti ad eventuali persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contrattiintegrazioni.
r) Le scariche elettriche ed il contatto con agenti corrosivi;
s) Gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport.
t) L’assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 500.000,00 per il caso di Morte e di € 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rischi compresi nell’assicurazione. Sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione:
a) Le conseguenze di strappi e sforzi muscolari, le ernie traumatiche, nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distaccamento di retina ed ernie discali vertebrali traumatiche;
b) Le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
c) L’assideramento, il congelamento e/o i colpi di sole o di calore;
d) Le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
e) L’asfissia non di origine morbosa;
f) L’annegamento;
g) Le lesioni determinate da sforzi;
h) Gli infortuni subiti in conseguenza di aggressioni per motivi sportivi;
i) Le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva. L’assicurazione vale inoltre per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
j) Le conseguenze delle infezioni (escluso il carbonchio), nonché degli avvelenamenti causate da morsi di animali, da punture di insetti (escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari), esclusa comunque la malaria, e da ingestione di funghi e gli avvelenamenti da effusioni di gas e di vapori;
k) L’avvelenamento del sangue e infezione, sempreché semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
l) Le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
m) Gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile), nonché in stato di malore od incoscienza, purché purchè non determinati da abuso di alcolici, dall’uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
n) A condizione che l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, gli infortuni derivanti da:
1. Guida di ciclomotori;
2. Uso e guida di motoveicoli, autovetture ad uso privato, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 x.xx, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, macchine agricole, natanti da diporto;
o) Gli infortuni avvenuti nell’ambito dello svolgimento delle attività coperte dalla presente polizza anche se occorsi durante il servizio militare in tempo di pace;
p) Gli infortuni derivanti dalla partecipazione a gare e relativi allenamenti aventi carattere ricreativo;
q) Le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi assicurati per le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche non potrà superare i capitali di: ❑ € Euro 1.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale per persona; ❑ € Euro 1.500.000,00 per il caso di Morte per persona; ❑ € Euro 15.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale e per il caso di Morte, complessivamente nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione rientrano anche i capitali riferenti ad eventuali persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
r) Le scariche elettriche ed il contatto con agenti corrosivi;
s) Gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport.
t) L’assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € Euro 500.000,00 per il caso di Morte e di € Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato.
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Samples: Insurance Agreement
Rischi compresi nell’assicurazione. Sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione:
a) Le conseguenze di strappi e sforzi muscolari, le ernie traumatiche, nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distaccamento di retina ed ernie discali vertebrali traumatiche;
b) Le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
c) L’assideramento, il congelamento e/o i colpi di sole o di calore;
d) Le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
e) L’asfissia non di origine morbosa;
f) L’annegamento;
g) Le lesioni determinate da sforzi;
h) Gli infortuni subiti in conseguenza di aggressioni per motivi sportivi;
i) Le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva. L’assicurazione vale inoltre per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
j) Le conseguenze delle infezioni (escluso il carbonchio), nonché degli avvelenamenti causate da morsi di animali, da punture di insetti (escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari), esclusa comunque la malaria, e da ingestione di funghi e gli avvelenamenti da effusioni di gas e di vapori;
k) L’avvelenamento del sangue e infezione, sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
l) Le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
m) Gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile), nonché in stato di malore od incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall’uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
n) A condizione che l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, gli infortuni derivanti da:
1. Guida di ciclomotori;
2. Uso e guida di motoveicoli, autovetture ad uso privato, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 x.xx, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, macchine agricole, natanti da diporto;
o) Gli infortuni avvenuti nell’ambito dello svolgimento delle attività coperte dalla presente polizza anche se occorsi durante il servizio militare in tempo di pace;
p) Gli infortuni derivanti dalla partecipazione a gare e relativi allenamenti aventi carattere ricreativo;
q) Le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi assicurati per le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche non potrà superare i capitali di: ❑ € Euro 1.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale per persona; ❑ € Euro 1.500.000,00 per il caso di Morte per persona; ❑ € Euro 15.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale e per il caso di Morte, complessivamente nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione rientrano anche i capitali riferenti ad eventuali persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
r) Le scariche elettriche ed il contatto con agenti corrosivi;
s) Gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport.
t) L’assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € Euro 500.000,00 per il caso di Morte e di € Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato.
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Samples: Insurance Agreement