Common use of RISCHI DI VIAGGIO Clause in Contracts

RISCHI DI VIAGGIO. I rischi di viaggio sono a carico del Venditore nel caso di vendite "franco arrivo" e a carico del Compratore nel caso di vendite "franco partenza", qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato. Per le vendite "franco arrivo" gli ammanchi o le avarie debbono essere immediatamente notificati dal Compratore al Venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal vettore. Il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di spedizione per ferrovia le Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate. Nei casi di cui al successivo Art. XXI, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasporto.

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Samples: Contratto Italiano, agerborsamerci.it

RISCHI DI VIAGGIO. I La merce spedita sotto qualsiasi forma, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del Compratore. Sono considerati rischi di viaggio sono a carico quelli che possono verificarsi durante il trasporto e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del Venditore nel caso di vendite "franco arrivo" e a carico vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore nel caso di vendite "franco partenza"anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il Compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti al Venditore i cali, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato. Per le vendite "franco arrivo" gli ammanchi o e le avarie debbono essere immediatamente notificati dal Compratore che non siano imputabili al Venditore e constatati trasporto comprovandoli con apposito verbale sottoscritto e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore. Il ritardo nella consegna dipendente vettore e/o da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di spedizione per ferrovia le Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate. Nei casi di cui al successivo Art. XXI, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasportopubblico ufficiale.

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Samples: Contratto Italiano

RISCHI DI VIAGGIO. I La merce spedita sotto qualsiasi forma, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del Comprato- re. Sono considerati rischi di viaggio sono a carico quelli che possono verificarsi durante il trasporto e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del Venditore nel caso di vendite "franco arrivo" e a carico vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore nel caso di vendite "franco partenza"anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il Compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti al Venditore i cali, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato. Per le vendite "franco arrivo" gli ammanchi o e le avarie debbono essere immediatamente notificati dal Compratore che non siano imputabili al Venditore e constatati trasporto comprovandoli con apposito verbale sottoscritto e/o con altra valida di- chiarazione sottoscritta dal vettore. Il ritardo nella consegna dipendente vettore e/o da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di spedizione per ferrovia le Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate. Nei casi di cui al successivo Art. XXI, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasportopubblico ufficiale.

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Samples: Contratto Italiano

RISCHI DI VIAGGIO. I rischi di viaggio sono a carico del Venditore nel caso di vendite "«franco arrivo" » e a carico del Compratore nel caso di vendite "«franco partenza"», qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzatousato. Per le vendite "«franco arrivo" » i cali, gli ammanchi o e le avarie debbono essere immediatamente notificati dal Compratore al Venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal vettore. Il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di spedizione per ferrovia le Parti parti contraenti sono tenute ad a uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate. Nei casi di Nel caso in cui al successivo Artart. XXIXX, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasporto.

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Samples: Contratto Italiano