RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2.3 – Esclusioni, paragrafo A), punto 9), l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) o da insurrezione popolare, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) in un Paese sino ad allora in pace, con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
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RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. A L’assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto dall’Artdell’Art. 2.3 2.2 – Esclusioni, paragrafo Apunto 11), punto 9), l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e o non dichiarata) ), o da insurrezione popolare, per un il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) in un Paese paese sino ad allora in pace, con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
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RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. A L’assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto dall’Artdell’Art. 2.3 2.2 – Esclusioni, paragrafo Apunto 12), punto 9), l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e o non dichiarata) ), o da insurrezione popolare, per un il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) in un Paese paese sino ad allora in pace, con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
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RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. A L’assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto dall’Artdell’Art. 2.3 2.2 – Esclusioni, paragrafo Apunto 10), punto 9), l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e o non dichiarata) ), o da insurrezione popolare, per un il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) in un Paese paese sino ad allora in pace, con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
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