Responsabilità delle Società Clausole campione

Responsabilità delle Società. Ciascuna Società assume, con esclusione di qualsiasi solidarietà, esclusivamente le obbligazioni riguardanti le garanzie rispettivamente prestate come di seguito specificato: • Poste Vita S.p.A. presta la garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente; • Poste Assicura S.p.A. presta le garanzie B) Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, C) Malattia Grave, Opzione 1) Disoccupazione e Opzione 2) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Vita S.p.A. (n. 00003)
Responsabilità delle Società. Ciascuna Società assume, con esclusione di qualsiasi solidarietà, esclusivamente le obbligazioni riguardanti le garanzie rispettivamente prestate come di seguito specificato: • Poste Vita S.p.A. presta la Garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente; • Poste Assicura S.p.A. presta le Garanzie B) Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, C) Malattia Grave. Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Vita S.p.A. (n. 00001)
Responsabilità delle Società. Ciascuna Società assume, con esclusione di qualsiasi solidarietà, esclusivamente le obbligazioni riguardanti le garanzie rispettivamente prestate come di seguito specificato: • Poste Vita S.p.A. presta la garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente; • Poste Assicura S.p.A. presta le garanzie B) Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, C) Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, D) Malattia grave ed E) Disoccupazione. Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00003)
Responsabilità delle Società. Con il d.lgs. 231/2001 è stata introdotta nel sistema normativo italiano la disciplina della “respon- sabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e asso- ciazioni anche prive di personalità giuridica. Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali e anche da coloro che sono sottoposti alla direzione di questi ultimi. La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima. Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e quindi gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti. Il d.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società.
Responsabilità delle Società. Ciascuna Società assume, con esclusione di qualsiasi solidarietà, esclusivamente le obbligazioni riguar- danti le garanzie rispettivamente prestate come di seguito specificato: • Poste Vita S.p.A. presta la garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente; • Poste Assicura S.p.A. presta le garanzie B) Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, C) Malattia Grave, Opzione 1) Disoccupazione e Opzione 2) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).