RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 1. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dell’Accordo Quadro. 2. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi. 3. L’Operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ricambi, Framework Agreement
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 1. L’Operatore economicoEconomico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed e alla condotta dell’Accordo Quadrodel servizio.
2. L’Operatore economicoEconomico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L’Operatore economico Economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.
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RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 1. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dell’Accordo Quadrodel servizio.
2. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L’Operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.
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