CONDOTTA DEI LAVORI. 1. L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
2. L’Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
3. L’Impresa, dovrà, in particolare:
a. eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;
b. gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, via fax, informatica), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
i. ai richiedenti;
ii. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
iii. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
iv. all'oggetto degli interventi;
c. eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
d. elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
e. l’affidatario potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso per interventi di natura impiantistica;
f. curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
g. deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori.
h. mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
4. L’Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza.
5. L’Impresa dovrà, infine, organizzar...
CONDOTTA DEI LAVORI. L'Impresa deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere. L’Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza. L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
CONDOTTA DEI LAVORI. L’esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, quando l’oggetto dei lavori è relativo:
a) ad interventi all’esterno dei fabbricati, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
b) ad interventi all’interno dei locali, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e dell’eventuale piano sostitutivo).
CONDOTTA DEI LAVORI. I lavori dovranno essere condotti con massima rapidità ed intensità possibile, senza interruzioni e col minimo intralcio alla viabilità. . L'Appaltatore assume in ogni caso, sia di lavoro retribuito a misura che in economia, la responsabilità della saggia, onesta ed economica condizione dei lavori da parte dei propri dipendenti. Per patto espresso, il giudizio in tale condotta è devoluta alla D.L. che farà, in caso di inadempienza rapporto al Direttore Generale per i provvedimenti a carico non esclusa la rescissione del Contratto. E' fatto obbligo speciale, al termine di ogni lavoro ed operazione in sede stradale, di sgomberare prontamente il suolo dai materiali residui, siano di rifiuto, siano altrimenti utilizzabili; lo sgombero delle materie di risulta dovrà essere fatto di norma nella stessa giornata, in caso di inadempienza si applicherà una penale giornaliera di € 250,00. Nel caso in cui per motivi tecnico - pratici non fosse possibile sgomberare i materiali di risulta l'intera area di intervento dovrà essere adeguatamente recintata e segnalata.
CONDOTTA DEI LAVORI. L’IMPRESA dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti con il presente atto, ed alla programmazione dei lavori e a quanto previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale.
CONDOTTA DEI LAVORI. Norme generali condotta dei lavori Personale impiegato provviste - mezzi d'opera
CONDOTTA DEI LAVORI. L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L’Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità. L’Impresa dovrà, in particolare: -eseguire gli interventi di manutenzione o di messa in sicurezza in armonia con le attività didattiche e istituzionali della Stazione Appaltante; -gestire le richieste d’interventi di manutenzione o di messa in sicurezza, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, fax, informatica o orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
1. ai richiedenti;
2. agli impianti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi; -eseguire i lavori in funzione della sicurezza degli impianti; -elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva; -deve inoltre comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione prima dell'inizio dei lavori; -obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. -il Direttore dei Lavori potrà richiedere la sostituzione del personale che, per incapacità o grave negligenza non siano ritenuti idonei alla mansione da svolgere al momento. L'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia o da negligenza del suo personale alle attrezzature e gli impianti di proprietà dell’Amministrazione o di terzi gestori dei Servizi Tecnologici. L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente all’esecuzione o al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando all’impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
CONDOTTA DEI LAVORI. L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L’Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità. L’Impresa, dovrà, in particolare: - eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali della Stazione Appaltante; - gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
1. ai richiedenti;
2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
4. all'oggetto degli interventi; - organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza; - organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che, soprattutto per le urgenze, consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
CONDOTTA DEI LAVORI. 1 Per ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo quadro. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore tecnico. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
2 Per tutta la durata dei lavori, l’Appaltatore, anche attraverso il suo rappresentante, deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi.
3 In presenza di gravi e giustificati motivi l’Amministrazione, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dalla Società Affidataria la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità.
CONDOTTA DEI LAVORI. 1. I lavori verranno richiesti all’impresa mediante appositi ordini di servizio scritti, redatti in triplice copia, sui quali verrà specificata la natura dei medesimi e fissato il periodo di tempo necessario concesso per