Common use of Riserve e controversie Clause in Contracts

Riserve e controversie. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole ed infine le medesime riserve devono essere confermate nel conto finale, diversamente si intendono abbandonate. Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all’importo iniziale. Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell’iscrizione della riserva, l’Appaltatore dovrà provvedervi nel termine di quindici giorni dall’iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le controversie con l’Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinario. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Riserve e controversie. Qualsiasi reclamo o riserva che l’appaltatore ritenga di avanzare, deve essere presentato per iscrit- to alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’Appaltatore, riserve devono essere iscritteiscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole ed infine le medesime o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve devono essere non espressamente confermate nel sul conto finale, diversamente finale si intendono abbandonate. Una volta quantificateLe riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle qua- li esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non sono suscettibili siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, fissato dall’articolo 190, comma 3, del dpr 207/2010 e xx.xx. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni e/integra- zioni o incrementi rispetto all’importo inizialeiscritto. Qualora la esplicazione a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura uguale o quantificazione non sia possibile superiore al momento dell’iscrizione della riserva10 per cento si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, l’Appaltatore dovrà provvedervi nel termine disciplinati dall’articolo 240 del codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 239 del codice dei contratti, anche al di quindici giorni dall’iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso fuori dei casi in cui l’Appaltatore non firmi è previsto il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predettoricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le controversie con l’Appaltatore che potranno insorgere relative a diritti soggettivi deri- vanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in conseguenza dell’appalto dei lavoriforma scritta, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinarionel rispetto del codice civile. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere sospen- dere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione stazione appaltante.

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Riserve e controversie. Qualsiasi reclamo o riserva che l’appaltatore ritenga di avanzare, deve essere presentato per iscrit- to alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’Appaltatore, riserve devono essere iscritteiscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole ed infine le medesime o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve devono essere non espressamente confermate nel sul conto finale, diversamente finale si intendono abbandonate. Una volta quantificateLe riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la preci- sa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non sono suscettibili siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, fissato dall’articolo 190, comma 3, del dpr 207/2010 e xx.xx. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni e/integra- zioni o incrementi rispetto all’importo inizialeiscritto. Qualora la esplicazione a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura uguale o quantificazione non sia possibile superiore al momento dell’iscrizione della riserva10 per cento si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, l’Appaltatore dovrà provvedervi nel termine disciplinati dall’articolo 240 del codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 239 del codice dei contratti, anche al di quindici giorni dall’iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso fuori dei casi in cui l’Appaltatore non firmi è previsto il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predettoricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le controversie con l’Appaltatore che potranno insorgere relative a diritti soggettivi deri- vanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in conseguenza dell’appalto dei lavoriforma scritta, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinarionel rispetto del codice civile. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere sospen- dere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione stazione appaltante.

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Riserve e controversie. Le Accordo bonario Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, quantificate in via definitiva dall’Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza il responsabile unico del fatto che le ha determinate. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole ed infine le medesime riserve devono essere confermate nel conto finale, diversamente si intendono abbandonate. Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all’importo iniziale. Qualora procedimento attiverà l’accordo bonario per la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell’iscrizione della riserva, l’Appaltatore dovrà provvedervi nel termine di quindici giorni dall’iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di cui agli arttvalore del 15 per cento del contratto. 205 e ss. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016. Tutte Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le controversie con l’Appaltatore modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al Giudice secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Riserve e controversie. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’Appaltatore, riserve devono essere iscritteiscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole ed infine le medesime o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve devono essere non espressamente confermate nel sul conto finale, diversamente finale si intendono abbandonate. Una volta quantificateLe riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non sono suscettibili siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all’importo inizialeiscritto. Qualora Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006. Si informa, ai sensi dell’art. 241 c. 1-bis D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che il contratto non conterrà la esplicazione o quantificazione non sia possibile clausola compromissoria. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al momento dell’iscrizione della riserva, l’Appaltatore dovrà provvedervi nel termine di quindici giorni dall’iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.240 del D.Lgs. n. 50/2016163/2006, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Marche corrente in Ancona – Via della Loggia n. 24. Tutte Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie con l’Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinariocontroversie. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltanteAppaltante. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

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Riserve e controversie. Ogni controversia sarà essere trattata dal Direttore dei Lavori per l’immediata risoluzione. Le riserveriserve che non fosse possibile risolvere immediatamente, quantificate o tramite procedura di accordo bonario, saranno risolte in via definitiva dall’Appaltatoresede di collaudo. Ogni conseguente riconoscimento economico, o ogni decurtazione effettuata per penali, saranno verbalizzati dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal R.U.P. e trasmesso al Soggetto Finanziatore che provvederà a tenerne conto nella rideterminazione finale del canone. Le riserve devono essere iscritteiscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Soggetto Realizzatore, in ogni caso, sempre a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, iscritte anche nel registro Registro di contabilità all’atto Contabilità ovvero, in mancanza, nel Giornale di cantiere all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole ed infine le medesime o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve devono essere non espressamente confermate nel sul conto finale, diversamente finale si intendono abbandonate. Una volta quantificateLe riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano, in particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Soggetto Realizzatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non sono suscettibili siano possibili al momento della formulazione della riserva, il Soggetto Realizzatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all’importo inizialeall'importo iscritto. Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al momento dell’iscrizione della riserva10 per cento di quest'ultimo, l’Appaltatore dovrà provvedervi nel termine di quindici giorni dall’iscrizionesi applica quanto disposto dall'alt. 240, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016163/2006 (accordo bonario). Tutte Ove il Soggetto Realizzatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie con l’Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore controversie, il Soggetto Realizzatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltanteAppaltante per tramite del Direttore dei Lavori o del RUP. Le riserve del Soggetto Realizzatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

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