Risoluzione del contratto d’appalto. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ha l’obbligo di risolvere l’Appalto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Decreto citato. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati: a) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012; b) per sopravvenienza di convenzione stipulata da CONSIP SPA avente ad oggetto le prestazioni previste dal presente capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 1 comma 3 L.135/2012 e ss. mm. ii.; c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento adottato dall’Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015; d) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto; e) cessione del contratto, da parte del Contraente (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.); f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; g) inadempienza accertata, da parte del Contraente, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii.; h) inadempienza accertata, da parte del Contraente, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto; i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto; j) non conformità dell’oggetto della fornitura con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara; k) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti; l) subappalto non autorizzato; m) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; n) per le ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo. La risoluzione del contratto sarà comunicata al Contraente dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva, per l’ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, ai sensi dell’art. 108, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., al Contraente dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale il Contraente deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora la stazione appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto. Qualora l’esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza del Contraente, il RUP assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Contraente, qualora l’inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dal Contraente, ai sensi dell’art.110 del Codice. Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 103 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento del Contraente, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico del Contraente inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. In virtù del comma 5 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nel caso di risoluzione del contratto, il Contraente ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. e ii..
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Risoluzione del contratto d’appalto. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 108 comma 2 Il Dipartimento provvede alla risoluzione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ha l’obbligo di risolvere l’Appalto per intervenuto provvedimento definitivo, contratto: - se nei confronti dell’Aggiudicatario, del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione prevenzione, ovvero per sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 all'articolo 80, in virtù di quanto previsto dall’art. 108 comma 2 lett. b) del Decreto citatoD.Lgs. La stazione appaltante 50/2016 e s.m.i. Il Dipartimento ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) a. mancato rispetto del Patto di integrità accettato sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
b) per sopravvenienza di convenzione stipulata da CONSIP SPA avente ad oggetto le prestazioni previste dal presente capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 1 comma 3 L.135/2012 e ss. mm. ii.;
c) b. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento adottato dall’Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
d) c. raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
e) d. dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
e. cessione del contratto, da parte del Contraente Contraente, senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.50/2016);
f) f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
g) g. inadempienza accertata, da parte del Contraente, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e xx.xx. e iis.m.i.;
h) h. inadempienza accertata, da parte del Contraente, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
i) i. mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
j) j. non conformità dell’oggetto della fornitura dell’appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara;
k) k. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
l) subappalto non autorizzato;
m) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
n) per le ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
o) l. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo;
m. subappalto;
n. cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell’Università. La risoluzione del contratto sarà comunicata al Contraente dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltantedel Dipartimento, a far data dal ricevimento della stessa. In caso di ritardo, per negligenza del Contraente, nell’esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni del presente contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) assegna un termine allo stesso Contraente, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Contraente deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Contraente, qualora l'inadempimento permanga, il Dipartimento risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elencodal presente Capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Appalto dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva, per l’ipotesi di parziale utilizzodell’appalto, saranno contestate, ai sensi dell’art. 108, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., contestate al Contraente dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale il Contraente deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l’inadempimento sia sanatosanato e senza che vi sia stata risposta da parte del Contraente, o qualora la stazione appaltante il Dipartimento non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto. Qualora l’esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza del Contraente, il RUP assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Contraente, qualora l’inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il l’eventuale pagamento delle penalipenali dovute. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante il Dipartimento si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dal Contraente, ai sensi dell’art.110 dell’articolo 110 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016. Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell’artd’appalto il Dipartimento si rivarrà sulla cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire, per il risarcimento dei maggiori danni subiti. 103 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento del Contraentecontratto, i rapporti economici con questo o con il curatore Contraente sono definiti secondo la normativa vigente e al momento della pubblicazione del bando di gara, ponendo a carico del Contraente inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivantiderivanti dalla risoluzione al Dipartimento. In virtù Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e sss.m.i. mm. e ii., nel caso di risoluzione del contratto, il Contraente ha diritto solo soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..n. 50/2016.
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