Risoluzione del contratto di assicurazione. L’Assicurazione cessa: - in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta; - alla Scadenza dell’Assicurazione; - in caso di Recesso; - nei casi indicati all’art. 4.
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Risoluzione del contratto di assicurazione. L’Assicurazione cessa: - in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta; - alla Scadenza dell’Assicurazione; - in caso di Recesso; . - nei casi indicati all’artall’Art. 4.14/A.
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Risoluzione del contratto di assicurazione. L’Assicurazione cessa: - in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta; - alla Scadenza dell’Assicurazione; - in In caso di Recesso; - nei casi indicati all’art. 4./B.
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Risoluzione del contratto di assicurazione. L’Assicurazione cessa: Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015 - in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta; - alla Scadenza dell’Assicurazione; - in caso di Recesso; . - nei casi indicati all’artall’Art. 4.14/A.
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