Common use of RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE Clause in Contracts

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE. Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice. Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l’Ente concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto del servizio appaltato; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. . Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale del servizio eseguito. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, e del cantiere sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia sarà risolta a norma dell’articolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del presente contratto. La Società darà corso ai pagamenti per le prestazioni regolarmente eseguite e per il rilievo dei materiali, nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla Società.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE. Ferme L'Università risolve il contratto, nei casi e con le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’artmodalità previste dagli artt. 108 del Codice, la Società procederà D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 80 13 del Codice. Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni e/o comunicazioni interdittive ai commi sensi degli artt. 88 e 92 D.Lgs. 159/2011; in tali casi si applicherà una sanzione pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 e 4 dell’artdella L. 136/2010; - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx. 108 Ogni contestazione in merito alla legittimità del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste. Nel caso di provvedimento della risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio. Nei casi rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei consegnare immediatamente i lavori e i cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; nello stato in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l’Ente concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto del servizio appaltato; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. . Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale del servizio eseguito. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, e del cantiere sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia sarà risolta a norma dell’articolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del presente contratto. La Società darà corso ai pagamenti per le prestazioni regolarmente eseguite e per il rilievo dei materiali, nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla Societàtrovano.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE. Ferme L’Università risolve il contratto, nei casi e con le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’artmodalità previste dagli artt. 108 del Codice, la Società procederà D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione seguenti casi: -mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 159 del 2011presente contratto, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati alla disciplina del subappalto di cui all’art. 80 105 del CodiceD.Lgs. Il contratto sarà altresì risolto 50/2016; -inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; -qualora vengano comunicate dalla Prefettura, successivamente alla presenza delle circostanze stipula del contratto, informazioni e/o comunicazioni interdittive ai sensi degli artt. 88 e 92 del D.Lgs. 159/2011; in questi casi si applicherà una sanzione parti al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; -qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui ai commi all’art. 3 e 4 dell’art. 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste. Nel della L. 136/2010; - in caso di avvalimento qualora la stazione appaltante accerti in corso di esecuzione dell’appalto il mancato possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché il mancato impiego delle risorse medesime, come previsto dall’art. 89 c. 9 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.; -violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L’Appaltatore dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l’Ente concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto del servizio appaltato; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del caso risarcire all’Amministrazione qualsiasi danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. . Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale del servizio eseguito. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, diretto e del cantiere sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia sarà risolta a norma dell’articolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del presente contratto. La Società darà corso ai pagamenti per le prestazioni regolarmente eseguite e per il rilievo dei materiali, nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla Societàindiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell’Appaltatore stesso.

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Samples: Contratto Di Appalto

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE. Ferme Ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/06, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimenti alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata da documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le cause predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento dispo- ne la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le pre- scrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore, o, in sua mancanza, con la presenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora inadempimento permanga, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. L’Amministrazione avrà il medesimo diritto di cui al primo comma 1 dell’art. 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice. Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l’Ente concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto del servizio appaltato; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. . Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale del servizio eseguito. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, e del cantiere sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia sarà risolta a norma dell’articolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del presente contratto. La Società darà corso ai pagamenti per le prestazioni regolarmente eseguite e per il rilievo dei materiali, nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla Società.seguenti casi:

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