Cantiere Clausole campione

Cantiere. le spese per le vie di accesso, l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;  le spese per mantenere e rendere sicuro il transito e per effettuare le segnalazioni, previste dalla legge, sulle strade e sulle aree interessate dai lavori;  le spese di adeguamento del cantiere per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, in osservanza del Decreto Legislativo 81/2008;
Cantiere. Per cantieri si intendono le Aree di Lavoro interessate dalle attività svolte dalle imprese esecutrici nei siti, sedi o aree gestite da ISAB Energy Services.
Cantiere. 1. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994. 2. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. 3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
Cantiere le spese per le vie di accesso, l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; • le spese per mantenere e rendere sicuro il transito e per effettuare le segnalazioni, previste dalla legge, sulle strade e sulle aree interessate dall’attività; • le spese di adeguamento del cantiere per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai servizi e di terzi, in osservanza del Decreto Legislativo 81/2008; • le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera (comprese quelle per sgomberare, a prestazioni ultimate, i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direttore dell’esecuzione del contratto); • tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla fornitura dei materiali a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi; • le spese inerenti le prove sui materiali da impiegarsi, detratte le spese supportate per il personale incaricato dall’amministrazione appaltante per assistere alle prove. • le eventuali spese per la custodia e la manutenzione delle opere eseguite (effettuata nel periodo che intercorre tra la data della loro ultimazione e il collaudo definitivo) necessarie per consegnare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato. Sono esclusi i danni prodotti da cause di forza maggiore; • le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono servire, anche su motivata richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento o dall'organismo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; • le spese di trasporto, sollevamento, fissaggio, posizionamento, smantellamento, recupero o smaltimento degli impianti obsoleti. L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di controllare se tali oneri siano assolti regolarmente, richiedendo agli Enti interessati la documentazione dell'avvenuto pagamento, in mancanza del quale non si addiverrà al pagamento della rata di saldo all'impresa appaltatrice. In ogni caso, la ditta appaltatrice è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, restando esentata l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da dette inadempienze.
Cantiere. 1. L’Appaltatore deve dotarsi, entro la data di avvio dei servizi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), di un cantiere, sito nel territorio del C.O.VE.VA.R., costituito da spazi idonei per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e del materiale di consumo e delle relative scorte di magazzino. La sede del cantiere deve essere notificata all’Amministrazione aggiudicatrice nei cinque giorni anteriori alla sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio (se anteriore). 2. Il cantiere deve essere dotato, inoltre, di locali spogliatoi e servizi igienici per il personale, di locale da impegnare per le operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei contenitori, degli automezzi e delle attrezzature per l’espletamento dei servizi appaltati e di un ufficio con telefono, fax, casella di posta elettronica. Presso l’ufficio, deve essere reperibile, durante l’orario di esecuzione dei servizi, il Responsabile dell’Appalto designato dall’Appaltatore o un suo sostituto. 3. Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati e conformi a ogni effetto alle norme di Legge.
Cantiere. L'Appaltatore dovrà disporre di idonei fabbricati da adibire a: deposito attrezzature, rimessaggio dei veicoli, spogliatoio per le maestranze, servizi igienici in genere (comprensivi di gabinetti e docce con acqua calda), e quant'altro utile ai fini del buon funzionamento aziendale e quanto previsto dal C.C.N.L. della categoria. Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza dell'appalto.
Cantiere. È costituito da una o più relazioni, integrate da una documentazione grafica ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna dall’Offerente, eventualmente corredate da certificazioni, il tutto articolato in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l’elemento di valutazione, dove l’Offerente descrive le condizioni, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare: a) all’impianto e nella gestione del cantiere, con le modalità previsionali della movimentazione, stoccaggio e destinazione dei materiali (terre, materiali inerti, materiali e agenti inquinanti, materiali da costruzione), le modalità di monitoraggio delle predette operazioni nonché i contenuti previsionali delle opere suggerite per la mitigazione ambientale nella gestione del cantiere rispetto al contesto, anche in termini di gestione delle emissioni moleste o nocive di qualunque tipo nella fase di esecuzione dei lavori compresa la riduzione e il contenimento delle emissioni di polveri, rumori (anche provenienti dai mezzi di cantiere) e altri agenti inquinanti di qualunque genere e tipo (acque di lavaggio, combustibili e lubrificanti usati); b) al miglioramento dell’accessibilità all’area di cantiere, non solo in relazione alla circolazione interna all’area di proprietà della Stazione appaltante, ma anche in relazione alla viabilità di proprietà comunale; c) ai sistemi di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle attività di cantiere, alle modalità con cui rendere disponibili tali monitoraggi parte a favore della Stazione appaltante e parte eventualmente a favore del pubblico; ai fini della valorizzazione è data preferenza al più adeguato sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento di lavori, anche mediante la messa a disposizione del pubblico e delle istituzioni di portale web e/o altri supporti;
Cantiere. 1. L’Appaltatore deve dotarsi, entro la data di avvio dei servizi di cui all’art. 3, di un cantiere, sito nel territorio del Comune di San Colombano al Lambro ovvero ubicato a non più di 20 (venti) chilometri di percorrenza da San Colombano al lambro, misurati a partire dai confini comunali e secondo la rete stradale pubblica, costituito da spazi idonei per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature, del materiale di consumo e delle relative scorte di magazzino. 2. La sede del cantiere deve essere notificata all’Amministrazione aggiudicatrice nei cinque giorni anteriori alla sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio se anteriore. 3. Il cantiere deve essere dotato, inoltre, di locali spogliatoi e servizi igienici per il personale, di locale da impegnare per le operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei contenitori, degli automezzi e delle attrezzature per l’espletamento dei servizi appaltati e di un ufficio con telefono, fax, casella di posta elettronica. 4. Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati e conformi a ogni effetto alle norme igienico sanitarie e di Legge. 5. Qualora un concorrente alla procedura di affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto non abbia la disponibilità del cantiere di cui al comma 1., dovrà produrre in sede di gara una dichiarazione con la quale si impegna a individuare tale cantiere in caso di aggiudicazione provvisoria. In questo caso, entro i termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la conferma dell’aggiudicazione, presenterà la documentazione necessaria ad individuare tale immobile, secondo quanto specificato (localizzazione, con indirizzo esatto e atto di possesso: preliminare di acquisto o contratto di locazione o altro diritto reale). La mancata presentazione di tale documentazione nel termine prescritto comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’escussione del deposito cauzionale di cui all’art. 10, comma 1.

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  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Direttore dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

  • AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: