Dott. Ing. Luigi Migliaretti
Dott. Ing. Luigi Migliaretti
C.so Vittoria, 17 E/19 – 28100 Novara Tel. 0321-514756 Fax 0321-679914 Iscrizione n° 1679/A Ordine degli Ingegneri di Novara – P.IVA 01669560037
Interventi di realizzazione nuove aule/laboratori presso l’Istituto Da Vinci di via Aldo Moro, Borgomanero (NO)
COMMITTENTE
Settore Edilizia
TECNICO RE- DATTORE
Dott. Ing. Luigi Migliaretti
C.so Vittoria, 17E/19 – 28100 Novara
COMMESSA A50_17
STATO DEL DOCUMENTO
EDIZ. | REV. | MOTIVO | DATA |
01 | 00 | EMISSIONE DOCUMENTO | 23.08.2017 |
Elaborato e Controllato da: L. MIGLIARETTI | Approvato da: L. MIGLIARETTI |
CAPO 1 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Articolo 01 – Oggetto dell’appalto e requisisti tecnico organizzativi ed economico finanziari Articolo 02 – Ammontare dell’appalto
Articolo 03 – Descrizione sommaria delle opere e dei lavori
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 04 – Conoscenza delle condizioni d’appalto
Articolo 05 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto Articolo 06 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato generale Articolo 07 – Documenti che fanno parte del contratto
Articolo 08 – Consegna dei lavori
Articolo 09 –Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, penale per il ritardo
Articolo 10 – Programma di esecuzione lavori Articolo 11 – Direzione lavori
Articolo 12 – Sospensioni - proroghe
Articolo 13 – Variazioni delle quantità di lavoro Articolo 14 – Variazioni dell’importo dell’appalto Articolo 15 – Difetti di costruzione
Articolo 16 – Compensi per danni di forza maggiore
CAPO 3 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Articolo 17 – Domicilio dell’appaltatore – Fallimento dell’appaltatore
Articolo 18 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione –Definizioni Articolo 19 – Programma esecutivo dei lavori
Articolo 20 – Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
Articolo 21 – Responsabilità dell’appaltatore circa l’esecuzione delle opere Articolo 22 – Disciplina del subappalto
CAPO 4 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 23 – Cauzione provvisoria Articolo 24 – Cauzione definitiva Articolo 25 – Coperture assicurative Articolo 26 – Garanzia dell’impianto
CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 27 – Valutazione dei lavori Articolo 28 – Lavori in economia Articolo 29 – Invariabilità dei prezzi Articolo 30 – Anticipazioni
Articolo 31 – Revisioni prezzi
Articolo 32 – Riscossione e tempi di pagamento Articolo 33 – Pagamenti in acconto
Articolo 34 – Conto finale
CAPO 6 – ULTIMAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI
Articolo 35 – Verifiche e prove preliminari dell’impianto Articolo 36 – Ultimazione lavori
Articolo 37 – Documentazione finale Articolo 38 – Collaudo
Articolo 39 – Manutenzione delle opere sino al collaudo
CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
Articolo 40 – Adempimenti dell’appaltatore in relazione al D.Lgs. 81/08 Articolo 41 – Piani di sicurezza – Osservanza
Articolo 42 – Piano di sicurezza operativo
Articolo 43 – Tutela dei lavoratori, obblighi dell’appaltatore verso gli enti previdenziali
CAPO 8 – CONTROVERSIE E CONTENZIOSO
Articolo 44 – Risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore Articolo 45 – Controversie
Articolo 46 – Riserve
CAPO 9 – NORME FINALI
Articolo 47 – Osservanza dei provvedimenti antimafia
Articolo 48 – Norme e obblighi diversi a carico dell’appaltatore
Segue CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Articolo 01
OGGETTO DELL’APPALTO E REQUISITI TECNICO – ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO - FINANZIARI
L’appalto ha per oggetto tutti i lavori e tutte le forniture occorrenti per la realizzazione nuove au- le/laboratori presso l’Istituto Da Vinci di via Aldo Moro, Borgomanero (NO)
All’appalto sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
1) Attestazione di qualifica rilasciata da una SOA, adeguata per categoria e classifica ai valori della gara ai sensi dall’art. 1, comma 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34;
Le opere s’intendono appaltate “a misura” ai sensi del codice dei Contratti ( ex art. 53, comma 4 D. Lgs 163/2006).
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del Capitolato Generale per l'appalto per le opere pubbliche, approvato con D. Min. LL.PP. del 19 aprile 2000 n° 145. In caso di difformità di interpretazione delle disposizioni delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello schema di contratto con quelle previste nel Capitolato Generale, prevalgono le disposizioni del Capito- lato Speciale.
Ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, si precisa che per quanto riguarda la parte di opere da e- seguirsi a corpo, il computo metrico estimativo costituisce unicamente elemento di riferimento per la quantificazione dell’offerta e per la successiva redazione della contabilità lavori: l’Appaltatore si assu- me ogni responsabilità in merito relativamente alle quantità riportate all’art. 2 e quindi alle effettive risultanze delle quantità dei lavori, in quanto le parti rinunciano esplicitamente alla verifica delle misu- re delle stesse ed al valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore:
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle rela- tive alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per- fetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di col- laudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione;
e) le spese per le vie d’accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;
L’appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal diretto- re dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
Articolo 02 AMMONTARE DELL'APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto a base di gara è di EURO 34.285,56 (trentaquattromiladuecentottantacinque/56) di cui EURO 1.500,00 (millecinquecento/00) non sog- getti a ribasso per oneri per la sicurezza.
L’appalto risulta costituito dalle seguenti categorie di lavori e forniture:
ARTICOLO | pr. tot. | |
1 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvol- gibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei ma-teriali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 | 1.128,08 |
2 | Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fab- bricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la ri- mozione e l’accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, com- putando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 | 50,32 |
3 | Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1) … | 421,40 |
4 | Esecuzione di scasso o tracce su pareti, soletta o pavimento, per incassare apparecchiature o condutture elettriche, eseguito a ma- no o a macchina scassi in cemento armato o pietra | 135,15 |
5 | Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche ..... | 117,08 |
6 | ONERI DISCARICA - Costo per lo smaltimento di inerti provenienti da lavori edili (CER 17.09.04 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07) | 20,00 |
7 | Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavi- mento con ma-teriali idonei al tipo di muratura esistente, compre- sa la rifinitura dell’intonaco. ripristino di scassi | 132,09 |
8 | Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con aper- tura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissi- vo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351- 1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5 | 8.973,60 |
9 | Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta interca- pedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti ela- stici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon U= 1,3 W/m²K e Rw= c.a 34dB | 1.681,56 |
10 | Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, in- cluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera | 835,38 |
11 | Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di pare- te divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2- s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande ar- mate (paraspigoli), stuc-catura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm.lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm | 4.688,40 |
12 | Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 9,5 m² 2,96 | 710,40 |
13 | Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne | 412,80 |
14 | Tinta a colla, previa imprimitura ad una o due tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne | 1.324,80 |
15 | Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) | 114,35 |
16 | Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualun- que forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiam- brane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modana- tura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottona- mi, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60 | 658,31 |
17 | Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista | 744,64 |
18 | Operaio specializzatoOre normali hAdeguamento controsoffitto, opere accessorie muratura, posa cartongesso | 500,00 |
19 | Operaio qualificato Ore normali h Adeguamento controsoffitto, opere accessorie muratura, posa car- tongesso aggiuntivo | 696,24 |
20 | Operaio comune Ore normali h Adeguamento controsoffitto, opere accessorie muratura, posa car- tongesso aggiuntivo | 627,60 |
IMPORTO LAVORI 1) | 23.972,19 | |
2) OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI | ||
21 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di condut- tori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 2,5 | 204,00 |
22 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 4 | 104,25 |
23 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 6 m | 142,50 |
24 | F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, cur- va C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A | 99,69 |
25 | F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A | 59,60 |
26 | F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la po- sa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA | 127,35 |
27 | F.O. di Bl.diff. 4P In >= 25A cl.AC - 30 mA | 78,56 |
28 | F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiam- ma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimen- to: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro ac- cessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm | 411,00 |
29 | F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm | 243,00 |
30 | F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusio- ne delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm | 81,60 |
31 | F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm | 60,00 |
32 | F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 100x100x50 | 109,20 |
33 | F.O. di cassetta da parete 150x110x70 | 95,00 |
34 | F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimenta- zione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimenta- zione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'ali- mentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cas- sette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e colle- gamento al corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazio- ni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci e- lementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto | 477,28 |
35 | F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo | 667,38 |
36 | F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo corpo illuminan- te da due punti diversi F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con 2 deviatori | 74,18 |
37 | F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile | 525,69 |
38 | Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; luminanza limitata l<=200 cd/m² per gamma >=60 corpo in la- miera d'acciaio verniciata. plaf. 2x58 W ottica parab. darklight s<=4 micron | 1.441,44 |
39 | plaf. 4x18 W ottica parab. darklight s<=4 micron | 445,16 |
40 | Plafoniere industriali con coppa e corpo in resina trasparente stampata ad iniezione; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.plaf. 2x58 W in resina con coppa in metacrilato | 303,24 |
41 | F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergen- za i di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in mate- riale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. auton. 2 h | 323,08 |
42 | F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h | 98,65 |
43 | Rimozione ventilconvettori, carico e trasporto alla pubblica discari- ca, inclusi oneri di discarica | 140,00 |
44 | Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento esti- vo ed in-vernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità, commutatore manuale esta- te/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, pie- dini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico. F.O. da kW 7 a kW 9 (potenza termica) cad 500,76 104,06 | 1.001,52 |
45 | Rimozione impianto elettrico esistente. Spostamento ventilconvettore con rimozione dell'esistente, inter- cettazione delle tubazioni di andata e ritorno, esecuzione tracce in parete, scasso in pavimentazione, posa nuove tubazioni dal punto d'origine alla nuova collocazione del ventilconvettore, risultante da elaborato grafico, entro le tracce e nella nuova parete in carton- gesso, provvista e posa nuovo ventilconvettore di potenza equiva- lente all'esistente e collegamento alle tubazioni, collegamento e- lettrico, collegamento al temostato già esistente nel locale com- prensivo di cavo e relativa tubazione, ripristini murari, soglia lapi- dea sullo scasso a pavimento, il tutto comprensivo di staffe e tutte le opere murarie accessorie e quant'altro necessario a dare l'opera in loco funzionante, comprese prove di tenuta e certificazione ex DM 37/2008 | 1.500,00 |
IMPORTO LAVORI 2) | 8.813,37 | |
3) OO.SS. | ||
46 | Oneri della sicurezza specifici, per ogni cantiere, ricomprendenti: - riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese ope- ranti in cantiere ed la direzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova im- presa esecutrice; - realizzazione della delimitazione e dei percorsi di cantiere, tenuto conto del rischio da interferenze con l’ambiente circostante (altri utenti del fabbricato o dei locali interessati); - costi dovuti alle interferenze con le attività dell'istituto scolastico (interruzioni, ritardi e dilazioni nell'esecuzione delle lavorazioni, esecuzioni frazionate, ecc..) | 1.500,00 |
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) 3) | 1.500,00 | |
IMPORTO LAVORI TOTALE 1) + 2) | 32.785,56 | |
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) 3) | 1.500,00 | |
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA | 34.285,56 |
Il prospetto dei lavori da eseguire, suddivisi per categorie come previsto dall’art. 30 del D.P.R. 34/2000, è il seguente:
CATEGORIA PREVALENTE (quota subappaltabile NON superiore al 30%) CATEGORIA OG1 Edifici civili ed industriali CLASSIFICA I (fino a Euro 258.228,00) CATEGORIA OG9 Impianti tecnologici CLASSIFICA I (fino a Euro 258.228,00)
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono ne- cessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementa- re o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
PARTI COSTITUENTI OPERE SCORPORABILI – SOGGETTE a qualificazione obbligatoria – interamente e obbligatoriamente subappaltabili
Categoria | Descrizione | Importo € | % |
OG9 | Impianti tecnologici | 8.813,37 | 26,88% |
Ai sensi dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Per le sole ipotesi previste dalla normativa vigente, la stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione dell’articolo 161, comma 6, e dell’art. 163 del
D.P.R. n. 207/2010, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Trovano altresì applicazione i commi da 3 a 8 dell’art. 10 del D.M.LL.PP. 145/2000.
Di seguito si individua un elenco di corpi d’opera con relativi importi e aliquote percentuali riferite all’ammontare complessivo dell’intervento. Ogni corpo d’opera raggruppa delle lavorazioni ritenute omogenee che hanno un’ unità logica, tecnico – costruttiva e/o funzionale comune.
Corpi d’opera | Importo € | Aliquote % |
Opere edilizie civili e industriali OG1 | 23.972,19 | 73,12% |
Adeguamento impianti tecnologici OG9 | 8.813,37 | 26,88% |
TOTALE | 32.785,56 | 100% |
Articolo 03
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI
A seguito dell’esigenza di due nuove aule formulata dall’Istituto Da Vinci presso il fabbricato di Via Aldo Moro, Borgomanero, questa Amministrazione ha dato mandato di effettuare un progetto di fatti- bilità tecnica ed economica al fine di realizzare una redistribuzione di alcuni locali al piano terreno del fabbricato, con cambi di destinazione d’uso con opere edili ed impiantistiche, attuando contempo una razionalizzazione dei percorsi.
A tal fine, l’attuale laboratorio di disegno verrà suddiviso in due locali destinati a laboratorio di dise- gno e a palestrina; viceversa, l’attuale palestrina verrà suddivisa in due locali destinati ad aule didatti- che.
Il tutto comporterà quindi l’adeguamento degli impianti termico ed elettrico alle nuove destinazioni d’uso.
Gli interventi previsti per la realizzazione dell’opera possono essere sinteticamente ricondotti alle se- guenti lavorazioni:
• Allestimento cantiere;
• Demolizioni pareti, rimozione infissi, rimozione ventilconvettori, trasporto e conferimento alla discarica del materiale di risulta, realizzazione tracce per alloggiamento nuovi impianti a rete;
• Realizzazione nuove pareti divisorie in cartongesso con posa nuove porte di accesso;
• Fornitura e posa nuovi serramenti esterni vetrati (in vetro antisfondamento di sicurezza e basso emissivo ove necessario);
• Realizzazione nuovo impianto elettrico (come da elaborato grafico allegato);
• Adeguamento impianto di riscaldamento;
• Finiture;
• Disallestimento cantiere.
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 04
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO
Per i lavori al presente appalto si applicano i prezzi a misura al netto del ribasso d’asta.
L’appalto, tutte le condizioni ad esso relative, prezzi, modalità di esecuzione, pagamento, etc. e co- munque tutto quanto inerente e conseguente all’appalto stesso, si intende accettato dall’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta dallo stesso offerto, in base a calcoli di Sua esclusiva convenienza e a tutto Suo rischio.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato, implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condi- zioni locali che si riferiscono all’opera, quali la disponibilità ed il costo della mano d’opera, la possibili- tà di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l’andamento climatico, la zona dei lavori ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire nel giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’appalto e sull’offerta presentata.
E’ altresì sottointeso che l’Appaltatore si è reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo tecnico-amministrativo.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Impresa a tutto suo ri- schio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di Sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsi-
asi natura e genere, nonchè di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
Resta convenuto che l’Impresa dovrà eseguire tutti i lavori descritti nei documenti di progetto, anche se tali lavori sono esplicati o graficati in uno solo di essi elaborati.
Articolo 05
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente, sarà fatta te- nendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con l’attuazione del progetto esecutivo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del codice civile.
Articolo 06
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE
Oltre a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto, l’appalto e soggetto all’esatta osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite:
Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato, l’esecuzione dell’appalto è soggetta nell’ordine all’osservanza delle seguenti norme:
• D.P.R. 05/10/2010 n°207
• Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145;
• D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
• D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• D.M. 37/2008;
Successive integrazioni e modifiche nelle norme sopra elencate; Nelle prescrizioni e regolamenti Comunali e/o regionali
La sottoscrizione del contratto e del Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizio- nata loro accettazione.
In particolare l’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o regolamenti o nel Capitolato.
L’Appaltatore è a conoscenza che l’Ente Appaltante, non appena sottoscritto il contratto, dovrà comu- nicare all’Ispettorato del Lavoro e agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, l’Impresa Appaltatrice, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.
L’Appaltatore accetta inoltre che l’Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per l’esecuzione dell’opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull’acquisto di tali materiali, indi- cando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono.
Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di elenco.
Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, l’osservanza delle quali dovesse modificare gli oneri esistenti a carico dell’Appaltatore all’atto dell’offerta, l’incidenza di detti oneri verrà valutata ai sensi dell’ Art. 163 del D.P.R. n.
207/2010, mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta e/o detrazione ai prezzi di elenco, a secon- da che la modifica degli oneri a carico dell’Appaltatore determini un aggravio o una diminuzione degli oneri stessi.
L’impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quello sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in tema di smaltimento rifiuti, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.
Nello specifico, i lavori in oggetto dovranno essere eseguiti nel rispetto della seguente normativa, Leggi e decreti:
- D.M. 37 del 28/01/2008: “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in ma- teria di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- Legge n.186 del 01.03.1968: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici”;
- Legge n.791 del 08/10/1977: “ Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità Europea (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
- D.M. 10/04/1984 e s.m.i.: “Eliminazione dei radiodisturbi”;
- D.Lgs. n. 476/92 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio d’Europa sulla com- patibilità elettromagnetica”;
- D.Lgs. n. 626/96 e D.Lgs. n. 277/97: “Attuazione della Direttiva 93/68/CEE relativa alla Bassa Ten- sione”;
- D.Lgs. n. 115/95: “Attuazione della direttiva CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti”, Criteri di progetto e documentazione;
- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
- CEI 0-16: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
- CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
- CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
- CEI 17-5: Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici;
- CEI 17-11: Apparecchiature a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, inter- ruttori - sezionatori in aria e unità combinate con fusibili per corrente alternata e tensione nominale non superiore a 1.000 V e per corrente continua e tensione nominale non superiore a 1.200 V;
- CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici;
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori;
- CEI 64-14: Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori;
- CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- IEC/TS 60479-1: Effects of current on human beings and livestock – part 1: general aspect;
- IEC 60364-7-712: Electrical installations of buildings – part 7-712, requirements for special installa- tions or location – Solar photovoltaic (PV) power supply systems;
- CEI EN 60099: Scaricatori;
- CEI 20-40: Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione;
- CEI 20-45: Cavi per energia, segnalamento e comando, resistenti al fuoco, non propa- ganti l'incendio, senza alogeni;
- CEI 20-67: Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV;
- CEI 23-3/1: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata;
- CEI 23-32: Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e por- tapparecchi per soffitto e parete;
- CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare;
- CEI 32-1: Fusibili a bassa tensione - Parte 1: Prescrizioni generali;
- CEI 81-1: protezione delle strutture contro i fulmini;
- CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica;
- CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrici;
- CEI EN 60349-1-2-3: Apparecchiature assiepate di protezione e manovra per bassa tensione;
- IEC/TS 61836: Solar photovoltaic energy systems – terms and symbols;
- CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione;
- CEI EN 50380: (82-22) Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
- CEI EN 60891: (82-5) Caratteristiche I-V di dispositivi fotovoltaici in silicio cristallino – procedure di riporto dei valori misurati in funzione di temperatura e irraggiamento;
- CEI EN 60904-1: (82-1) Dispositivi fotovoltaici – Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche corrente-tensione;
- CEI EN 60904-2: (82-2) Dispositivi fotovoltaici – Parte 2: Prescrizione per le celle solari di riferimen- to;
- CEI EN 60904-3: (82-3) Dispositivi fotovoltaici – Parte 3: Principi di misura dei sistemi solari fotovol- taici (PV) per uso terrestre ed irraggiamento spettrale di riferimento;
- CEI EN 61173: (82-4) protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per la produ- zione di energia – Guida;
- CEI EN 61215: (82-8) Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri – qualifica del progetto e omologazione del tipo;
- CEI EN 61277: (82-17) Sistemi fotovoltaici (FV) di uso terrestre per la generazione elettrica – Gene- ralita e guida;
- CEI EN 61345: (82-14) Prova all’UV dei moduli fotovoltaici (FV);
- CEI EN 61724: (82-15) Rilievo delle prestazioni degli impianti fotovoltaici – Linee guida per la misu- ra, lo scambio e l’analisi dei dati;
- CEI EN 61829: (82-16) Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino – Misura sul campo delle caratteristiche I-V;
-CEI EN 61683: (82-20) Sistemi fotovoltaici – Condizionatori di potenza – procedura per misurare l’efficienza;
Articolo 07
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del contratto, oltre il Capitolato Generale ed il Capitolato Speciale d’Appalto, l’elenco dei prezzi unitari, la relazione tecnica, il piano di sicurezza e coordinamento, il do- cumento unico di valutazioni dei rischi per l’eliminazione delle interferenze e gli elaborati grafici pro- gettuali.
Articolo 08 CONSEGNA DEI LAVORI
Sarà svolta secondo le modalità dell’art. 153 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. L’Appaltatore si impegna ad iniziare i lavori immediatamente alla consegna degli stessi, fatta con ap- posito verbale, anche immediatamente dopo la aggiudicazione dei lavori e si impegna a concluderli celermente, nel rispetto della sicurezza del cantiere, anche prima del tempo contrattuale.
Articolo 09
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è di gg. 20 (venti) naturali successivi consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo il programma lavori.
La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura giornaliera dell’1 % dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.
Qualora il ritardo comporti una penale superiore all’importo massimo del 10 % il responsabile del procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste dall’art. 136, del D.Lgs n°163/2006.
Articolo 10 PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI
I lavori saranno svolti in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi secondo il cronoprogramma allega- to al contratto.
Articolo 11
DIREZIONE LAVORI
L'Amministrazione Provinciale in ottemperanza all’art. 130 del D.Lgs n°163/2006 nominerà un Tecnico per la Direzione dei Lavori il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato all'Impresa.
La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali e difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse ina- datti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare.
Il Direttore dei Lavori fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavo- ri o a richiesta della Impresa stessa, tutte quelle indicazioni o prestazioni tecniche o, quei disegni di dettagli che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel Capitolato e nei disegni di progetto allegati, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione e di dubbi sull'interpretazione dei suoi obblighi contratti, l'Impresa sarà tenuta e richiedere tempestivamente alla Direzione dei Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.
Articolo 12 SOSPENSIONI - PROROGHE
Per eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale preve- dibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospen- sione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del
D.P.R. n. 207/2010.
Verranno concesse proroghe esclusivamente per cause di forza maggiore legalmente riconosciute o per varianti di rilievo ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori, con esplicita menzione della entità della proroga stessa.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 158, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 può per ra- gioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti pre- visti dal Capitolato Generale. Lo stesso determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di necessità che lo avevano indotto alla sospensione dei lavori.
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quel- le stabilite dall'articolo 159 del D.P.R. n. 207/2010 sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, secondo le modalità previste dall’ art. 160 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 13
VARIAZIONI DELLE QUANTITA’ DI LAVORO
Per le sole ipotesi previste dall’art. 132, comma 1 del D.Lgs n°163/2006, l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di introdurre nel progetto varianti, nel corso della loro esecuzione, fino alla concor- renza, complessivamente di un quinto dell’importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti in- dennità alcuna all’Appaltatore.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto ori- ginario salva l’eventuale applicazione dell’art. 155, comma 4, e 163 del D.P.R. n. 207/2010, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Articolo 14
VARIAZIONI DELL’IMPORTO DELL’APPALTO
Le varianti e le aggiunte che la stazione appaltante si riserva di apportare al progetto, ai sensi del precedente Art. 13, dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del contratto, fino alla concor- renza di un maggiore importo pari ad un quinto dell’importo globale dell’appalto. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 132, comma 1 del D.Lgs n°163/2006 la Stazione Appaltante può ordina-
re l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto in C.S.A. nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato dall’art. 10(*), comma 4, del Capitolato Generale senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.
Articolo 15 DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta ese- guite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Se l’appaltatore contesta l’ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento: qualora l’appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessa- rie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’appaltatore.
(*)Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell' art. 358, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a de- correre dall’8 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 359 dello stesso provve- dimento. (Ndr. vedi art.162 del DPR 207/2010).
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso contrario l’appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Articolo 16
COMPENSI PER DANNI DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ad alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che devo- no rimanere inalterate fino all’accertamento dei fatti.
CAPO 3 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Articolo 17
DOMICILIO DELL’APPALTATORE – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione concernente l’appalto. L’Appaltatore e inoltre tenuto al rispetto di ogni altro obbligo sancito dagli artt. 3, 4, 5(*) e 6 del Capitolato Generale d’Appalto.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione procede, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, alla rescissione del contratto, come stabilito dall’art. 45 del presente Capitolato con il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e con addebito di una somma corrispondente al danno subito.
Articolo 18
NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE - DEFI- NIZIONI
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescri- zioni di legge di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e compo- nenti, nonchè, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzio- ne di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di questi, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, e l’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010.
L’Impresa deve realizzare l’impianto secondo la vigente normativa, tenendo conto della qualità e del minor impatto ambientale, adoperando materiali ed apparecchiature “nuovi di fabbrica”, esenti da difetti ed imperfezioni visibile ed occulte, rispondenti alle caratteristiche descritte e costruiti secondo le leggi e le normative specifiche di riferimento. Tutte le apparecchiature ed i materiali devono essere dotati di marchio di qualità IMQ o altro equivalente, di marcatura “CE”, nonchè dei relativi certificati di omologazione quando previsti.
(*)Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell' art. 358, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a de- correre dall’8 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 359 dello stesso provve- dimento. (Ndr. vedi art.162 del DPR 207/2010).
Articolo 19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, l’Impresa presen- terà alla Direzione dei Lavori un programma esecutivo dettagliato per l’esecuzione delle opere, anche indipendente dal cronoprogramma che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, dal piano operativo di sicurez- za. Nel programma esecutivo l’Appaltatore dovrà indicare anche l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori.
Il programma esecutivo predisposto dall’Appaltatore dovrà essere approvato dal Direttore lavori me- diante apposizione di visto.
Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifiche nelle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del Procedimento.
Articolo 20
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Pur esercitando la propria attività nel contesto del programma esecutivo dei lavori sopra menzionato, in genere l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio della Direzione dei La- vori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione e purchè esso, a giudiziose del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, risulti conforme alle disposizio- ni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nelle versioni che potranno essere eventualmente integra- te o modificate con le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 nonchè dall’art. 131 del D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici). Il Direttore dei Lavori ed il menzionato Coor- dinatore per l’Esecuzione dei Lavori, ciascuno per il proprio ambito di competenza e comunque curan- do un effettivo reciproco coordinamento, si riservano in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di determinati lavori entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l’esecuzione dei lavori nel modo che riterranno più conveniente.
Articolo 21
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE CIRCA L’ESECUZIONE DELLE OPERE
Il progetto redatto dall’Appaltatore in fase di presentazione dell’offerta, deve essere attentamente controllato poichè l’Appaltatore deve assumersi la completa ed incondizionata responsabilità nei ri- guardi della realizzazione e del corretto funzionamento dell’impianto da esso eseguiti, garantendone le condizioni ed i requisiti di esercizio prescritti. L’Appaltatore è responsabile della perfetta risponden- za delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà demolire a propria cura e spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.
L’Amministrazione potrà eventualmente accettare tali opere: in tal caso esse saranno valutate tenen- do conto dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato l’Appaltatore ad eseguire, senza corri- spettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L’Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie re- sponsabilità l’approvazione dei disegni e calcoli, l’accettazione di materiali e opere da parte del Diret- tore dei Lavori.
Articolo 22 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Cosi come disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appar- tengano, prevalente, scorporabile, o non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappal- tabili o sub affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono che la percentu- ale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nel misura non superiore al 30% dell’importo della stessa categoria.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Ap- paltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo supe- riore a € 100.000 qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subap- paltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonchè il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria com- petenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
La stazione appaltante non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori il compenso per le lavorazioni effettuate e l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quie- tanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.
Inoltre:
a) gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. Sugli importi previsti dal contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 167 del
D.P.R. n. 207/2010 - il subappaltatore e soggetto altresì alla verifica di idoneità tecnico-professionale;
b) nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:
- deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi;
- è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurez- za e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente.
CAPO 4
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 23 CAUZIONE PROVVISIORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata an- che a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudica- zione, a prestare anche quella definitiva.
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al be- neficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a sem- plice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Articolo 24 CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
In caso di mancata costituzione della garanzia, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’affidamento e all’incameramento della cauzione provvisoria, nonché all’aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria come previsto dal menzionato art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Approvato il certificato di collaudo/regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazio- ni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto uni- laterale
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incame- rata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Articolo 25 COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qual- siasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo prov- visorio o di regolare esecuzione.
Articolo 26 GARANZIA DELL’IMPIANTO
L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di garantire l’impianto realizzato, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di approvazione del collaudo.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, l’Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino nell’impianto per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni, che, a giudizio dell’Amministrazione, non possono attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell’Amministrazione stessa che ne fa uso.
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 27 VALUTAZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l’Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:
- lavori a misura
L’Appaltatore durante l’esecuzione dei lavori non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta l’autorizzazione per iscritto dall’Amministrazione.
Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completo rischio e pericolo dell’Appaltatore stesso, che deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora l’Amministrazione, a suo giudizio insindaca- bile, non creda di accettarle, e in caso di accettazione, l’Appaltatore, senza alcun aumento del prezzo dell’appalto, è obbligata all’esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari, che le siano richieste perchè, i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni contrattuali.
Lavori a misura
Le opere da realizzare a misura saranno contabilizzate secondo l’effettivo stato di avanzamento dei lavori, le misure saranno prese in contradditorio, man mano che si procederà all’esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall’Impresa. Restano sempre salve in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica delle misure, nonchè le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d’opera.
Le spese di misurazione per i lavori a misura sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve for- nire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d’opera necessari.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perchè provveda a far rilevare le misure di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in segui- to.
Articolo 28 LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, saranno a titolo del tutto ecce- zionale, prima della loro esecuzione devono essere obbligatoriamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento e possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi concordati e accettati e riferiti ai listini della Re- gione Piemonte e dei costi orari della mano d'opera relativi all'epoca dell'offerta, senza ulteriore mag- giorazione delle aliquote per utile e spese generali che restano compensate dell'intero appalto. I lavo- ri in economia autorizzabili, per le quali non è possibile stabilire preventivamente entità e valore ovve- ro lavori d’urgenza, sono quelli indicati all’art. 125 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.
La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi giustificativi, rila- sciati dalla Direzione Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite ed effettuate con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.
Articolo 29 INVARIABILITA’ DEI PREZZI
L’importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto è fisso ed invariabile ai sensi dell’art.119 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e comprende l’esecuzione di tutte le opere, gli impianti ed ogni altro onere previsto nel Regolamento generale e nel Capitolato Generale D’appalto dei lavori pubblici, an- che se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal presente capitolato specia- le d’appalto, necessari a dare compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e descritte nella documentazione prima richiamata.
Il prezzo offerto dall’impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori si intendono comprensivi anche di:
1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgi- mento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, con- trattuale ed igiene del lavoro.
3. Spese generali ed utili d’impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavo- ro, impianti di cantiere e custodia fino al collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché di tutte le spese relative a documentazioni necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rila- sciarsi da parte di altri Enti, per i collaudi delle opere compreso anche di riproduzioni fotografiche, prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla direzione lavori o dal collaudatore; le forniture e vidimazioni dei libri contabili; gli utili d’impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicu- rezza in fase di esecuzione, produzione e riproduzione grafici e disegni di “come costruito”.
4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore.
L’importo stabilito dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accet- tati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell’opera ap- paltata e per rendere la stessa ultimata a regola d’arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.
Articolo 30 ANTICIPAZIONI
L’anticipazione contrattuale è ammessa nei limiti del 10%.
Articolo 31 REVISIONE PREZZI
Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge è ammesso procedere alla revisione dei prezzi di alcuni materiali qualora si verificano le condizioni.
Articolo 32 RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO
L'Appaltatore dovrà indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto od in saldo dalla Stazione appaltante per effetto di eventuali cessioni di cre- dito preventivamente riconosciute.
L’appaltatore si assume l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., ed è a conoscenza che il contratto prevede- rà clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, maturati ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 207/2010 non può superare i 45 giorni.
La fattura potrà essere emessa solo dopo che sarà liquidato il relativo stato d’avanzamento lavori. Il pagamento avverrà dopo l’effettivo introito dei fondi.
Non potrà essere attribuita alcuna responsabilità all’Amministrazione per ritardi da parte dei compe- tenti Enti nel rilascio della documentazione relativa alla regolarità contributiva.
Articolo 33 PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avrà diritto alla rata di acconto alla fine dei lavori, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di Legge.
La fattura potrà essere emessa solo dopo che sarà liquidato il relativo stato di avanzamento lavori. Il pagamento avverrà dopo l’effettivo introito dei fondi.
Non potrà essere attribuita alcuna responsabilità all’Amministrazione per ritardi da parte dei compe- tenti Enti nel rilascio della documentazione relativa alla regolarità contributiva.
Per quanto riguarda i termini di pagamento si applica quanto disposto dall’art. 29 (*) del Capitolato Generale. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato entro il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 34 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà calcolato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.
CAPO 6
ULTIMAZIONE, COLLAUDO LAVORI E MANUTENZIONE
Articolo 35
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL’IMPIANTO
Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa Appaltatrice dovrà effettuare le seguenti verifiche e prove preliminari:
- Verifica generale tesa all'accertamento che la fornitura dei materiali ed apparecchiature corrisponda quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni progettuali, contrattuali e ai campioni accettati per iscritto dalla Committente;
- Verifica degli schemi elettrici, della qualità dei cavi e delle loro sezioni;
- Verifica dei tracciati delle linee, nonché tutte quelle altre prove e verifiche di seguito elencate e quante altre che, a suo insindacabile giudizio, la D.L. ritenesse utile far eseguire all'Impresa.
- Inoltre dovrà verificare che il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito e che il fun- zionamento di ogni singolo dispositivo ed apparecchio sia perfetto e che l’impianto risulti collaudabile a norma delle vigenti leggi.
(*)Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell' art. 358, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a de- correre dall’8 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 359 dello stesso provve- dimento. (Ndr. vedi art.162 del DPR 207/2010)
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra, si devono eseguire alla presenza della Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare di volta in volta regolare verbale. Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a detti risultati, in quan- to non conformi alle
prescrizioni del presente Capitolato, emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accerta- to, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della Ditta appaltatrice siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. Si intende che, nono- stante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta appaltatrice rimane re- sponsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al ter- mine del periodo di garanzia di cui sopra.
Articolo 36 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà formalmente comunicare l’ultimazione delle opere, non appena avvenuta, alla Direzione Lavori, che dovrà rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, il certifica- to di ultimazione, con le medesime modalità previste per il verbale di consegna.
Articolo 37 DOCUMENTAZIONE FINALE
A lavori ultimati la Ditta dovrà redigere e consegnare all’Amministrazione:
- la documentazione finale dell’impianto realizzato nella veste “COME ESEGUITO” archiviata con pro- cedura informatica, nei formati adeguati, su supporto ottico;
- Tre copie su supporto cartaceo dei disegni, cosi come sopra specificato, esecutivi finali dell’impianto realizzato;
- Programma di manutenzione e schede tecniche delle apparecchiature;
- Manuali tecnici per uso e manutenzione di tutte le apparecchiature installate e in lingua italiana. La documentazione finale dovrà contenere:
- Dichiarazione di conformità CE degli impianti e dei componenti di sicurezza;
- Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008;
- Certificato di collaudo ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007;
- Dichiarazione attestante le verifiche effettuate ed il relativo esito;
- Dichiarazione di “nuovo di fabbrica” delle componenti impiantistiche;
- Certificato di garanzia delle apparecchiature installate;
- Manuale d’uso;
- Manuale di manutenzione;
- Programma di manutenzione;
- Garanzia di 12 mesi sull’intero impianto e sulle relative prestazioni e funzionamento;
- Ogni eventuale ulteriore garanzia offerta in fase di gara d’appalto.
Articolo 38 COLLAUDO
La visita di collaudo dovrà essere effettuata entro il 4° mese dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Devono comunque essere rispettate le disposizioni sul collaudo ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006.
Articolo 39
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzio- ne delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sanci- te all’art. 1669 del Codice Civile, l’Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, so- stituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
La manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e ove l’Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione Lavori, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Impresa stessa.
Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte.
CAPO 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
Articolo 40
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE AL D.LGS. 81/08
L’Appaltatore, durante l’esecuzione dei lavori e tenuto ad adottare le misure generali di tutela di cui all’art 95, ed è soggetto agli obblighi di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento all’obbligo di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII al Decreto stesso. Ai sensi dell’art. 100, comma 3, del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro delle Imprese appaltatrici e i lavora- tori autonomi, sono tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza.
In proposito si richiama inoltre il rispetto di quanto disposto dall’art. 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 “Le gravi o ripetute violazione dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto”. Come esplicitato dall’art. 131, comma 2, del menzionato D.Lgs n. 163/06, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:
a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
b) Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs n. 81/08;
c) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative respon- sabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano com- plementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Articolo 41
PIANO DI SICUREZZA - OSSERVANZA
L'Appaltatore, nell'osservare e dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di Sicu- rezza e Coordinamento, provvederà a:
1. nominare, in accordo con le imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo all'Agenzia ovvero al Responsabile dei lavori, e al Coordinatore per l 'esecuzione prima dell’inizio dei lavori;
2. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del Piano di Sicurezza e coordinamento;
3. richiedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla firma del contratto d'appalto di- sposizioni e chiarimenti per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicu- rino un maggiore grado di
sicurezza, senza che ciò sia motivo di variazione o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
4. eventualmente dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge (ad esempio: mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
5. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, D.Lgs. n. 81/08);
6. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, sal- vataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs. n. 81/08);
7. assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l’effettiva dura- ta da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel Piano di Sicurezza sostitutivo;
8. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventu- ale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
9. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
10. rilasciare dichiarazione all'Amministrazione di aver sottoposto i lavoratori per i quali e prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
11. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
-adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
-le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre;
12. assicurare l’utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonchè le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
13. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tut- te le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
14. informare l’Amministrazione ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
15. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare all'ASP e alla Direzione Pro- vinciale del Lavoro;
16. l'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regola- menti vigenti.
Articolo 42
PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO
Ai sensi dell'articolo 17 comma l, lettera a del D.Lgs. 81/08, l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un piano di sicurezza operativo (definito all’art. 89, comma 1, lett. h del D.Lgs 81/08), che dovrà con- tenere, come strumento di pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure di prevenzione dei rischi specifici relativi ai lavori svolti nel cantiere, integrando con le infor- mazioni che il PSC lascia alle scelte autonome delle imprese (tecnologiche, organizzative e/o gestio- nali).
Ogni impresa esecutrice, a qualsiasi titolo presente in cantiere (ad esempio per sola fornitura in ope- ra, per noli a caldo, lavoratori autonomi, ecc.) ha l'obbligo di predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per il cantiere stesso. In genere, il Piano Operativo di Sicurezza deve presentare i seguenti contenuti:
• Anagrafica dell'impresa esecutrice
• Organigramma dell'impresa ed elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti sul cantiere e degli eventuali sub-appaltatori
• Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le de- nunce di competenza dell'appaltatore
• Dati relativi al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 (RSPP, Medico Competente, RLS, Da- tore di Lavoro)
• Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente
• Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
• Indicazione sulla natura dei rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle speci- fiche lavorazioni del cantiere
• Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi interni
• Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
• Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e re- lativi incaricati
• Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
• Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
• Organizzazione e viabilità del cantiere e servizi logistici ed igienico-sanitari
• Indicazione sull'utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza
• Modalità di revisione del Piano di Sicurezza Operativo
• Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento
• Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. n. 81/08 e gestione dei sub-appaltatori
• Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
• Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni particolari
Articolo 43
TUTELA DEI LAVORATORI, OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO GLI ENTI PREVIDEZIA- LI
In ottemperanza all'art. 7 del Capitolato Generale d'appalto, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice e tenuta ad osservare, integralmente, il tratta- mento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipu- lanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindaca- le.
Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, l'Appaltatore e, per suo tramite, le Im- prese subappaltatrici, devono far pervenire all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denun- cia dei lavori stessi agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
La mancata produzione, nei termini suindicati, della documentazione di cui al precedente comma, da titolo all'Amministrazione di risolvere il contratto, di incamerare la cauzione e di chiedere il risarcimen- to di eventuali ulteriori danni.
Qualora la durata dei lavori lo consenta, l'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, deb- bono altresì far pervenire all'Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti con- tributivi, previdenziali ed assicurativi nonchè di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva al fine di verificare la correttezza contributiva previdenziale.
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnala- ta dagli Enti competenti, verrà comunicata all'Appaltatore l’inadempienza accertata e si procederà, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Capitolato Generale d'Appalto al pagamento agli Enti suddetti di quan- to dovuto a valere sulle ritenute operate (0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori) sugli Stati d’Avanzamento Lavori.
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, ove l'Appaltatore, invitato a provvedere entro quindici giorni, non ottemperi, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute o valendosi, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, della cauzione definitiva. L'Appaltatore non può opporre ecce- zioni all’Amministrazione, ne ha titolo al risarcimento dei danni in relazione al suddetto provvedimen- to. L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione, per il pieno rispetto delle di- sposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori.
CAPO 8
CONTROVERSIE E CONTENZIOSO
Articolo 44
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/06, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimenti alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata da documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento dispo- ne la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le pre- scrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore, o, in sua mancanza, con la presenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora inadempimento permanga, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
L’Amministrazione avrà il medesimo diritto di cui al primo comma nei seguenti casi:
a) Violazione delle disposizioni dei precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 del presente Capitolato concer- nenti la sicurezza sul lavoro;
b) Quando l’Appaltatore sospenda immotivatamente l’esecuzione dei lavori;
c) Ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, che non consenta la prosecuzione dell’appalto.
Il caso di risoluzione del contratto per reati accertati commessi dall’Appaltatore, è disciplinato dall’art. 135 del menzionato D.Lgs. 163/06.
Articolo 45 CONTROVERSIE
Per quanto riguarda la disciplina sulle riserve, si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207 agli artt. 190 e 191, e nel D.lgs. n. 163 del 2006 all'art. 256, comma 1. Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina dell’accordo bonario prevista dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06.
Articolo 46 RISERVE
Le domande ed i reclami dell’Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopraccitato.
Le riserve dell’Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interrut- tivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.
Qualora l’Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità ovvero avendolo firmato con riserva non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all’art. 190 del D.P.R. n. 207/2010 si avranno come accertati i fatti registrati e l’Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono
CAPO 9 NORME FINALI
Articolo 47
OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA
Dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Le- gislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal De- creto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.
Articolo 48
NORME E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Si intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore, oltre le spese e gli oneri contemplati nell'articolo 5(*) del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 145/2000) anche quelli relativi a:
Oneri caratteristici dell'appalto e delle lavorazioni appaltate, a carico dell'appaltatore:
1. redazione e presentazione dell'offerta, nonchè spese inerenti alla stipula del contratto;
2. eventuali prove che la Direzione Lavori ordinerà di far eseguire presso organismi legalmente rico- nosciuti;
3. idonea mano d 'opera e assistenza tecnica con relativa strumentazione per eseguire prove prelimi- nari, verifiche e collaudi degli impianti;
4. i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale;
5. le opere murarie occorrenti per l 'esecuzione degli impianti, come formazione di fori, canne, tagli, tracce, incassature, sia nei muri che nelle altre strutture e conseguenti riprese di murature, pavimen- tazioni, intonacature, decorazioni, tinteggiature, verniciature, tappezzerie, ecc., che siano state ese- guite;
6. l’allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta di, fori, canne, tagli ed altro dipendenti dall'esecuzione degli impianti;
7. la fornitura alla Direzione Lavori, ad impianto completamente ultimato, di 3 copie di tutti i disegni del progetto esecutivo presentato con le indicazioni delle varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da lasciare un'esatta documentazione dell'impianto stesso;
8. la manutenzione dell'impianto fino alla data di approvazione del collaudo. Il corrispettivo di tutti i su richiamati o specificati obblighi ed oneri e compreso nel prezzo a corpo dell'impianto;
9. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (comprese la fornitura di eventuali ricambi e strutture necessariamente da sostituire) per un anno oltre la data di approvazione del collaudo delle opere;
10. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto rigoroso delle prescrizioni indicate nel Piano di Si- curezza e Coordinamento (PSC), eventualmente integrate e/o modificate in corso d'opera, secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/08 e dell'articolo 131 del D. Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici). Sono a carico dell'Appaltatore ogni provvedimento e cautela stabiliti da tutte le norme vigenti in mate- ria di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08, DPR n. 303/1956 limi- tatamente all’articolo 64, DPR n. 1124/1965, DPR n. 1301 /1965), per garantire l 'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonchè per evitare danni a beni pubblici e privati.
Pertanto, le conseguenze in caso di infortunio e di danno ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore, restando ne completamente esonerati l'Amministrazione, i propri organi tecnici, la Direzione Lavori, i collaudatori ed il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori;
11. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 131, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici);
12. Oneri di qualsiasi genere per la redazione del programma esecutivo di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie de- gli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
14. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione
(*)Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell' art. 358, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a de- correre dall’8 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 359 dello stesso provve- dimento. (Ndr. vedi art.162 del DPR 207/2010)
15. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della pe- nalità prevista (dal precedente punto 09 del presente Capitolato), restando salvi i più gravi provvedi- menti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irre- golarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
16. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al col- laudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazio- ne contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
17. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'ese- cuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non com- presi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appal- tante, nonchè, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamen- to, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà ese- guire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appal- tatore non potrà pretendere compensi di sorta.
18. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, se- condo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonchè alla buona conservazione ed alla perfetta cu- stodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
19. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposi- te tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
20. Oneri derivanti dall'ubicazione dell'edificio interessato dai lavori e dalle forniture;
21. Compilazione degli schemi e delle planimetrie eventualmente occorrenti per i collaudi, nonchè tutte le prestazioni ed i mezzi di opera per i collaudi stessi;
22. La sollecita rimozione o trasporto alle pubbliche discariche dei detriti, dei calcinacci e dei materiali di risulta;
23. L’adozione di provvedimenti e misure atti ad evitare di accatastare i materiali in prossimità degli ingressi, dei passi carrabili e di quei siti in genere che possono dar luogo a reclami da parte di terzi;
24. La guardiana del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti o approvvigionati, declinando l’Amministrazione ogni responsabilità per deterioramento o sottrazione dei materiali di qualsiasi gene- re;
25. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario;
26. La fornitura degli strumenti che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori per le operazioni di rilievo in cantiere e per la compilazione della contabilità;
27. Lo sgombero e la pulizia minuta dei locali interessati dai lavori, entro un mese dalla data di ulti- mazione dei lavori ed il conseguente ripristino delle aree e dei locali eventualmente occupati provviso- riamente;
28. La protezione, mediante idonei accorgimenti, delle parti interessate dai lavori, che, a causa degli stessi potessero essere danneggiate, fermo restando l'obbligo della Ditta di riparare comunque i danni che ciò non di meno si verificassero.
29. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, in modo da sollevare l'Amministrazione da ogni pretesa, danno e molestia causati dai dipendenti mede- simi;
30. L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà private ed alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e de- gli inconvenienti arrecati;
31. Valutare la rispondenza dei materiali e dei dispositivi previsti in progetto con quelli presenti sul mercato al momento della realizzazione dell’impianto, e concordare con la D.L. eventuali migliora- menti.
32. Sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalle condizioni di cantiere connesse all'ese- cuzione delle opere;
Oneri aggiuntivi, a carico dell’appaltatore, inerenti la sicurezza dei cantieri:
1. Compilazione del "Registro per la sicurezza di cantiere" a cura del Direttore di cantiere o proprio assistente incaricato;
2. Attuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei di- versi piani di sicurezza (PSC-PSS-POS) e nel computo metrico estimativo redatto dall'impresa in sede di offerta e allegato al contratto, su insindacabile richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) o del Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento (RL/RUP) che ne con- valida la necessita per sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Gli impiantì elettrici e gli interventi di edilizia di cui al presente Disciplinare devono essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche nel seguito indicate, nonché nel totale rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Disposizioni regionali, di Norme tecniche, quando siano applicabili, anche se non direttamente richiamate all'interno del presente Disciplinare.
RIFERIMENTI A LEGGI NORME E REGOLAMENTI
L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni tecniche e legislative vigenti, anche se non
espressamente citate nel presente Disciplinare Descrittivo.
Gli impiantì dovranno essere conformi anche ad eventuali norme o regolamenti emanati dopo la stipu- lazione del contratto e qualunque sia l'autorità emanante ed il campo di applicazione (tecnico, ammi- nistrativo, sociale, assicurativo, antinfortunistico, ecc.).
L'impresa aggiudicataria con la stipulazione del contratto si impegna a procurarsi regolamenti e nor- me necessari per eseguire il lavoro nei modi e nei luoghi prescritti.
Il Committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante quanto sopra esposto, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo.
In particolare si ricorda che l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizione della legislazione e normativa tecnica e delle vigenti Norme CEI ed UNI, anche di quelle non espressamente citate nel presente Disciplinare Descrittivo degli interventi, non essendo ammessa l'ignoranza da parte dell'im- presa delle disposizioni che interessano i lavori.
L'Impresa è quindi tenuta ad eseguire, "a titolo gratuito", tutte quelle opere e forniture, purché co- municate entro il periodo di garanzia susseguente il collaudo, che si renderanno eventualmente ne- cessarie perché l'impianto sia reso corrispondente alle prescrizioni suddette. Tali oneri restano piena- mente validi anche in mancanza di specifiche indicazioni in merito sui disegni e sugli altri elaborati di progetto.
Con riferimento a tali Leggi e Norme o alle altre comunque applicabili, l'impresa é tenuta a fornire, indipendentemente dalle prescrizioni contenute in questo Disciplinare Descrittivo, tutte quelle opere e materiali - nessuna esclusa - che risultino necessarie per il completo adempimento delle norme e leggi vigenti, e ciò senza alcun maggior onere per il Committente.
OPERE PROVVISTE E CAMPIONI
L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nei Capitolati Speciali tipo dei lavori edilizi e degli impianti, editi dal Ministero LL. PP., Servizio Tecnico Centrale, per le voci eventualmente mancanti, come pure alle indicazioni che riceverà dalla Direzione Lavori in tempo utile e ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.
L’Impresa dovrà eseguire “a regola d’arte” tutte indistintamente le opere in appalto, provvedendo a tutti i lavori e le provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte, anche quanto queste non siano dettagliatamente descritte in questo Capitolato.
Dovrà altresì provvedere all’esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla Dire- zione Lavori, ottenerne l’approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse nell’esecuzione dei lavori. Quelle opere e provviste che eventualmente non riscontrassero l’approvazione a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno rifiutate e dovranno essere ri- fatte o sostituite a totale spese dell'Impresa.
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.
L’Impresa dovrà impiegare materiali delle migliori qualità oggi in commercio; dovrà indicarne la pro- venienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito asportati dal Cantiere.
La qualità dei materiali che verranno utilizzati dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche conte- nute nei citati “Capitolati Speciali del Ministero dei LL.PP. “ che l’Impresa dichiara di conoscere e ac- cettare.
MATERIALI E COMPONENTI ELETTRICI
Tutti i materiali di fornitura dell'Assuntore impiegati nell'esecuzione delle opere, dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio e rispondenti alle norme vigenti. Detti materiali e le apparec- chiature impiegate dovranno essere adatti all'ambiente nel quale saranno installati e dovranno, in par- ticolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali potranno essere soggetti du- rante l'esercizio. Tali materiali dovranno inoltre essere rispondenti alle relative Norme CEI ed UNEL ove queste esistano.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
Tutti, i componenti e i materiali elettrici dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE, ai sensi delle direttive
europee agli stessi applicabili, in particolare la direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE e 93/68/CEE) e la direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/336/CEE e 93/68/CEE).
Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il campionario di tutti i materiali, componen- ti ed apparecchiature che intende utilizzare nell'esecuzione degli impianti in oggetto.
In luogo del campionario, l 'Appaltatore potrà fornire un dettagliato elenco dei suddetti materiali, componenti
ed apparecchiature con indicazione della marca, modello e principali caratteristiche.
E' fatto assoluto divieto di installare componenti non esplicitamente approvati per iscritto dalla Com- mittenza.
In particolare, l'impresa Assuntrice non potrà sollevare richiesta di deviazioni che risultino motivate da considerazioni economiche, o da termini di consegna, essendo chiaro che contro tali oneri e tali eventi aleatori l'impresa deve essersi premunita all'atto della sottoscrizione del contratto.
In ogni caso le eventuali richieste di deviazioni dovranno essere indirizzate per iscritto alla Commit- tenza riportando per esteso le motivazioni che inducono a formularle; farà testo in proposito soltanto la risposta scritta della Committente, che dovrà essere ritenuta insindacabile.
Collaudi in cantiere degli impianti - fine lavori
I collaudi saranno eseguiti a fine lavori, secondo le indicazioni della specifica che segue. L'Appaltatore dovrà sottoporre ad approvazione l'elenco delle prove da eseguire a fine lavori. L'appaltatore dovrà concordare con la Committente ed i Collaudatori la data delle prove con preavviso di almeno 15 giorni.
A verifiche avvenute l'appaltatore dovrà redigere una relazione che illustri le prove ed i risultati otte- nuti.
Saranno effettuate le seguenti verifiche:
Rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge.
Rispondenza alle prescrizioni particolari inserite nella descrizione tecnica;
Con l'ultimazione dei lavori l'impresa dovrà rilasciare, per quanto di competenza, la necessaria "DI- CHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'", come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, redatta secondo le prescrizioni vigenti.
Opere di finitura
Ad impianti ultimati, l'impresa provvederà a realizzare opere di finitura quali:
Stuccatura con stucco plastico di eventuali attraversamenti di pareti con tubi; Finitura con intonaco e imbiancatura di eventuali fori e tracce realizzati o modificati durante l'installazione; Pulizia dei locali interessati dai lavori.
In ogni caso tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo le indicazioni della direzione lavori ar- chitettonica.
Detta documentazione potrà essere consegnata se e solo se la Committente la riterrà, a suo insinda- cabile giudizio, sufficiente, completa e compiutamente aggiornata, sì da rappresentare dettagliata- mente lo stato di fatto finale (as-built).
DISPOSIZIONI STABILITE IN SEGUITO ALLA SOTTOSCRIZIONE, IN DATA 30.10.2008, DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER IL MONITORAGGIO DEGLI APPALTI TRA LA PROVINCIA DI NOVARA, LA PREFETTURA DI NOVARA ED ALTRI ENTI.
- MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
L’Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad assicurare la maggiore qualità nell’esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d’appalto.
L’Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell’appalto oltre ai contrat- ti integrativi.
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta de- nuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l’iscrizione ad una cassa edile, secondo quanto specificato al successivo arti- colo.
- ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
Le imprese che si aggiudicano l’appalto o loro imprese esecutrici, nonché le imprese subap- paltatrici dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale e nazio- nale in materia di trasferta, sin dall’inizio dei lavori alla Cassa Edile della Provincia di Novara, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferiti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell’appalto stesso.
- ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
Tenuto conto che per essere ammessi alle procedure di gara, oltre al possesso dei requisiti generali di partecipazione, occorre il rispetto dei criteri essenziali che connotano il rapporto
di lavoro tra le imprese e i dipendenti, le imprese aggiudicatarie sono tenute a garantire per tutta la durata del rapporto contrattuale:
a) Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei propri dipendenti nonché nei con- fronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate ese- cutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrati- vi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sot- toscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparati- vamente più rappresentative.
b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assi- stenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali.
c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferi- mento a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.
La Stazione appaltante, qualora dovesse accertare il venir meno da parte delle imprese ese- cutrici dei lavori agli obblighi sopraindicati, ne chiederà l’immediato adeguamento, riservan- dosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
- ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nell’ambito dello stesso copia della seguente documentazione:
a) libro unico correttamente tenuto;
b) comunicazione di assunzione, contratto di lavoro sottoscritto dal lavorato- re, contenuti in un apposito fascicolo personale per ciascun lavoratore;
c) registro infortuni;
d) iscrizione alla cassa edile;
e) documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere ag- giornato trimestralmente;
f) adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 81 del 9 aprile 2008;
g) autorizzazione ad eventuali contratti di subappalto.
A richiesta degli Organi delle Stazioni Appaltanti la predetta documentazione dovrà essere e- sibita entro 48 ore in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicu- rezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al R.U.P. / Responsabile dei Lavori. Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.
2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipen- dentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, ri- lasciata dall’impresa di appartenenza che riporti:
Nome e cognome
Fotografia,
Impresa di appartenenza, Codice Fiscale dell’impresa.
3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che lo rendono necessario, sarà effettuato, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, indicato nei fogli presenza vi- dimati dall’INAIL, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, provvederà alla se- gnalazione della situazione riscontrata al Committente o al Responsabile dei Lavori, attuando quanto previsto all’art. 92 comma1 lett. e) del D.Lgs. n.81/2008.
4. Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il Documento unico regolarità con- tributiva delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tale documento. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l’impresa o le imprese irregolari.
La Stazione Appaltante si impegna inoltre a verificare il regolare pagamento ai subappaltatori, così come previsto dall’art.118 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
5. La Stazione appaltante valuterà l’opportunità in caso di ritardo da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, di avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore come previsto dall’art. 13 del DM LL.PP. 19.04.2000. n. 145.
- SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
La Stazione Appaltante, tramite il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CEL), nell’ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavora- tive affidate in subappalto e fornitura con posa in opera.
Le imprese esecutrici almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, dovranno trasmettere il Pi- ano Operativo Sicurezza al CEL, che dovrà verificarne l’idoneità ai sensi dell’art. 92,c.1,lett.b del D.lgs n.81/2008.
La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il Coordinatore esecuzione lavori (CEL), a verifi- care la congruità dei piani di sicurezza sostitutivi ed operativi, con le indicazioni della legisla- zione vigente.
Le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavo- ro interessati o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate immediatamente e trasmesse, in copia, entro 5 giorni lavorativi, alla Stazione Appaltante at- traverso il CEL.
La Stazione Appaltante potrà, così, verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza (RLS), fina- lizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, attuando quindi anche quanto previsto dagli artt. 50 c.1 e 102 del D.lgs n.81/2008.
Nel caso di più imprese presenti in cantiere, saranno effettuate riunioni indette dal CEL anche con i lavoratori per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sicurezza Sostitutivo e nel Piano Operativo di Sicurezza per la fase in attuazione e per le eventuali variazioni significative intervenute.
Nella stesura di detti piani, dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmen- te presenti.
Nel caso di lavori da eseguirsi in strutture nelle quali continui lo svolgimento di tutte o di par- te delle attività caratteristiche, la stazione appaltante organizza – ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 – attraverso il CEL o il Direttore Lavori, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i responsabili della sicurezza delle stesse attività caratteristiche.
- SUBAPPALTO
Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato, previa verifica dei requisiti a norma di legge, dalla Stazione Appaltante e comunicato alle competenti casse edili.
È obbligo della Stazione Appaltante, prima di procedere ai pagamenti degli stati di avanza- mento lavori e dello stato finale lavori, richiedere il DURC delle imprese appaltatrici e subap- paltatrici, anche nel caso di lavoratori autonomi.
- RISARCIMENTO DANNI E PENALI IN CASO DI SOSPENSIONE CANTIERE
Nel caso di sospensione del cantiere ai sensi dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006 convertito in legge con modificazioni (legge n. 248/2006) la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza ne- cessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.
I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 138 e se- guenti.
Ing. Luigi Migliaretti
Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Novara al n. 1679/A
Dott. ing. Luigi Migliaretti