Common use of Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo Clause in Contracts

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione regionale, su proposta del RUP, decreta la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia ex art. 136 del d. l.vo n. 163/06. al RUP responsabile unico del procedimento (R.U.P.) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP ACRWin R.U.P. il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale la stazione appaltante Azienda Usl su proposta del RUP R.U.P. dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. R.U.P.. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento l'inadempimento permanga, l'Amministrazione regionalela stazione appaltante, su proposta del RUPR.U.P., decreta delibera la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto).

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Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUPcoordinatore del ciclo. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale appaltante su proposta del RUP coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUPcoordinatore del ciclo, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUPcoordinatore del ciclo. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione regionaleappaltante, su proposta del RUPcoordinatore del ciclo, decreta delibera la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. DLGS n. 81/2008494/96, come modificato dal DLGS n. 528/99, e delle norme contenute nei piani contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contrattocontratto (art. 31, comma 1, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99 - art. 5, comma 1, lettera e) del DLGS n. 494/96, come modificato dal DLGS n. 528/99).

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Samples: www.grandcombin.vda.it

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUPcoordinatore del ciclo. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale appaltante su proposta del RUP coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUPcoordinatore del ciclo, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUPcoordinatore del ciclo. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione regionaleappaltante, su proposta del RUPcoordinatore del ciclo, decreta delibera la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le 81/2008 e delle norme contenute nei piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto).

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Samples: appweb.regione.vda.it

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del RUP D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUPresponsabile del procedimento. Acquisite Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale la stazione appaltante su proposta del RUP dispone responsabile del procedimento dichiara la risoluzione del contratto. QualoraAi sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere entro i lavori in ritardoquali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Ai sensi dell'articolo 108, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessariecomma 4, del D.Lgs. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto del 18 aprile 2016, n. 50, scaduto il termine assegnato, assegnato il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUPresponsabile del procedimento. Sulla Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento l'inadempimento permanga, l'Amministrazione regionalela stazione appaltante, su proposta del RUP, decreta delibera la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto).

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Samples: www.provincia.novara.it

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da parte dell’appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, lavori invia al RUP responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono il cui importo può essere accreditati riconosciuto all'appaltatore. Su indicazione del RUP il Il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. responsabile unico del procedimento Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale l’amministrazione su proposta del RUP dispone la risoluzione responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, contratto il RUP, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUPresponsabile unico del procedimento. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 30 del presente capitolato, si configura un grave ritardo quando, decorsi almeno ¼ del tempo contrattuale o più di cento giorni dalla consegna dei lavori, lo scostamento fra il rapporto tra il tempo decorso e quello contrattualmente previsto per l’esecuzione dei lavori e il rapporto tra l’importo dei lavori eseguiti e quello previsto nel cronoprogramma contrattuale o, in assenza di questi, quello risultante da un convenzionale andamento lineare dei lavori, sia superiore a 1/10. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione regionalel’amministrazione, su proposta del RUP, decreta la risoluzione del contrattorisolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa In caso di risoluzione del contratto), l’amministrazione diviene proprietaria degli elaborati predisposti, in sede di gara e in fase esecutiva, redatti dall’appaltatore.

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Samples: www.fortedibard.it

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUPcoordinatore del ciclo. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale su proposta del RUP coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUPcoordinatore del ciclo, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUPcoordinatore del ciclo. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione regionale, su proposta del RUPcoordinatore del ciclo, decreta delibera la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008494/96, contenenti le come modificato dal D.Lgs n. 528/99, e delle norme contenute nei piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto).

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Samples: appweb.regione.vda.it

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia ex art. 136 del d. l.vo n. 163/06. al RUP ACRWin coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUPcoordinatore del ciclo. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale la stazione appaltante Azienda Usl su proposta del RUP coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUPcoordinatore del ciclo. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento l'inadempimento permanga, l'Amministrazione regionalela stazione appaltante USL, su proposta del RUPcoordinatore del ciclo, decreta delibera la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto).

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Samples: www.comune.benevento.it

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUPcoordinatore del ciclo. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale comunale su proposta del RUP coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUPcoordinatore del ciclo, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUPcoordinatore del ciclo. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione regionalecomunale, su proposta del RUPcoordinatore del ciclo, decreta delibera la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008494/96, come modificato dal D.Lgs n. 528/99, e delle norme contenute nei piani contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contrattocontratto (art. 31, comma 1, della LR 12/96 e successive modifiche ed integrazioni- art. 5, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs n. 528/99).

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Samples: appweb.regione.vda.it

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando Ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUPresponsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale la stazione appaltante su proposta del RUP responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle alla previsioni del programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, assegnato il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUPresponsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento l'inadempimento permanga, l'Amministrazione regionalela stazione appaltante, su proposta del RUPresponsabile del procedimento, decreta delibera la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto).

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