RISOLUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale: a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale; b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale; c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del presente accordo contrattuale; d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia di cessione dei crediti; e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente f) l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle pre- stazioni rese; g) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale; h) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattuale; i) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale; j) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamen- to provvisori; k) l’inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattuale; l) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale; m) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale; n) la reiterata contestazione delle risultanze delle verifiche fatte dalla Asl sia attraverso i Noc sia con altri mezzi. o) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione. 2. La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo di assistere i pazienti già in carico. In considerazione della gravità delle fattispe- cie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del presente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo - con provvedimento motivato ed anche in assenza di tempestiva adozione da parte dei Servizi regionali competenti di provvedimenti inerenti – procede con la sospensione ovvero la revoca dell’accreditamento, riservandosi di non ammettere l’Erogatore alla successiva tornata negoziale. 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Regione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scrit- ta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, La Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. 4. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall’art. 67, D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre. 5. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore. 6. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impe- gna a non ricoverare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espres- samente indicate dalla Azienda USL competente.
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Samples: Accordo Contrattuale Per l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie a Carattere Riabilitativo, Contract Agreement, Accordo Contrattuale Per l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie a Carattere Riabilitativo
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso es- so applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale:
a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione esecu- zione del presente accordo contrattuale;
b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del presente pre- sente accordo contrattuale;
d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia mate- ria di cessione dei crediti;
e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente
f) l’inosservanza espressamente previsto dall’articolo 16;l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi rela- tivi alle pre- stazioni prestazioni rese;
gf) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro la- voro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale;
hg) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accordo accor- do contrattuale;
ih) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale;
ji) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamen- to accreditamento provvisori;
kj) l’inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattualecon- trattuale;
lk) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
ml) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale;
n) la reiterata contestazione delle risultanze delle verifiche fatte dalla Asl sia attraverso i Noc sia con altri mezzi.
o) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Pub- blica Amministrazione.
2. La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo di assistere i pazienti già in carico. In considerazione della gravità delle fattispe- cie fattispecie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del presente pre- sente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo - con provvedimento motivato ed anche in assenza as- senza di tempestiva adozione da parte dei Servizi regionali competenti di provvedimenti inerenti ine- renti – procede con la sospensione ovvero la revoca dell’accreditamento, riservandosi di non ammettere l’Erogatore alla successiva tornata negoziale.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Regione Re- gione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scrit- ta scritta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante median- te posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, La la Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
4. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste previ- ste dall’art. 67, D.LgsX.Xxx., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.
5. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore.
6. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impe- gna impegna a non ricoverare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espres- samente indicate espressamente in- dicate dalla Azienda USL competente.
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Samples: Contratto Di Accordo Per Prestazioni Sanitarie, Contratto Di Accordo Per Prestazioni Sanitarie, Contratto Di Accordo Per Prestazioni Sanitarie
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale:
a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;
b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del presente accordo contrattuale;
d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia di cessione dei crediti;
e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamenteespressamente previsto dall’articolo 16;
f) l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle pre- stazioni rese;
g) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale;
h) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattuale;
i) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale;
j) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamen- to provvisori;
k) l’inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattuale;
l) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
m) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale;
n) la reiterata contestazione delle risultanze delle verifiche fatte dalla Asl sia attraverso i Noc sia con altri mezzi.
o) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione.
2. La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo di assistere i pazienti già in carico. In considerazione della gravità delle fattispe- cie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del presente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo - con provvedimento motivato ed anche in assenza di tempestiva adozione da parte dei Servizi regionali competenti di provvedimenti inerenti – procede con la sospensione ovvero la revoca dell’accreditamento, riservandosi di non ammettere l’Erogatore alla successiva tornata negoziale.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Regione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scrit- ta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, La Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
4. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall’art. 67, D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.
5. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore.
6. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impe- gna a non ricoverare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espres- samente indicate dalla Azienda USL competente.
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Samples: Accordo Contrattuale Per l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie a Carattere Riabilitativo, Accordo Contrattuale Per l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie a Carattere Riabilitativo
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso es- so applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale:
a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione esecu- zione del presente accordo contrattuale;
b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del presente pre- sente accordo contrattuale;
d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia mate- ria di cessione dei crediti;
e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente
f) l’inosservanza espressamente previsto dall’articolo 16;l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi rela- tivi alle pre- stazioni prestazioni rese;
gf) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro la- voro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale;
hg) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattuale;accor-
ih) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale;
ji) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamen- to accreditamento provvisori;
kj) l’inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattualecon- trattuale;
lk) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
ml) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale;
n) la reiterata contestazione delle risultanze delle verifiche fatte dalla Asl sia attraverso i Noc sia con altri mezzi.
o) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Pub- blica Amministrazione.
2. La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo di assistere i pazienti già in carico. In considerazione della gravità delle fattispe- cie fattispecie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del presente pre- sente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo - con provvedimento motivato ed anche in assenza as- senza di tempestiva adozione da parte dei Servizi regionali competenti di provvedimenti inerenti ine- renti – procede con la sospensione ovvero la revoca dell’accreditamento, riservandosi di non ammettere l’Erogatore alla successiva tornata negoziale.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Regione Re- gione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scrit- ta scritta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante median- te posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, La la Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
4. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste previ- ste dall’art. 67, D.LgsX.Xxx., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.
5. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore.
6. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impe- gna impegna a non ricoverare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espres- samente indicate espressamente in- dicate dalla Azienda USL competente.
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RISOLUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso es- so applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale:
a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione esecu- zione del presente accordo contrattuale;
b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del presente pre- sente accordo contrattuale;
d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia mate- ria di cessione dei crediti;
e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente
f) l’inosservanza espressamente previsto dall’articolo 16;l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle pre- stazioni rese;rela-
gf) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro la- voro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale;
hg) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accordo accor- do contrattuale;
ih) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale;
ji) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamen- to accreditamento provvisori;
kj) l’inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattualecon- trattuale;
lk) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
ml) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale;
n) la reiterata contestazione delle risultanze delle verifiche fatte dalla Asl sia attraverso i Noc sia con altri mezzi.
o) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Pub- blica Amministrazione.
2. La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo di assistere i pazienti già in carico. In considerazione della gravità delle fattispe- cie fattispecie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del presente pre- sente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo - con provvedimento motivato ed anche in assenza as- senza di tempestiva adozione da parte dei Servizi regionali competenti di provvedimenti inerenti ine- renti – procede con la sospensione ovvero la revoca dell’accreditamento, riservandosi di non ammettere l’Erogatore alla successiva tornata negoziale.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Regione Re- gione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scrit- ta scritta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante median- te posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, La la Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
4. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste previ- ste dall’art. 67, D.LgsX.Xxx., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.
5. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore.
6. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impe- gna impegna a non ricoverare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espres- samente indicate espressamente in- dicate dalla Azienda USL competente.
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RISOLUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso es- so applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale:
a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione esecu- zione del presente accordo contrattuale;
b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del presente pre- sente accordo contrattuale;
d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia mate- ria di cessione dei crediti;
e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente
f) l’inosservanza espressamente previsto dall’articolo 16;l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi rela- tivi alle pre- stazioni prestazioni rese;
gf) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale;la-
hg) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accordo accor- do contrattuale;
ih) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale;
ji) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamen- to accreditamento provvisori;
kj) l’inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattualecon- trattuale;
lk) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
ml) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale;
n) la reiterata contestazione delle risultanze delle verifiche fatte dalla Asl sia attraverso i Noc sia con altri mezzi.
o) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Pub- blica Amministrazione.
2. La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo di assistere i pazienti già in carico. In considerazione della gravità delle fattispe- cie fattispecie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del presente pre- sente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo - con provvedimento motivato ed anche in assenza as- senza di tempestiva adozione da parte dei Servizi regionali competenti di provvedimenti inerenti ine- renti – procede con la sospensione ovvero la revoca dell’accreditamento, riservandosi di non ammettere l’Erogatore alla successiva tornata negoziale.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Regione Re- gione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scrit- ta scritta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante median- te posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, La la Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
4. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste previ- ste dall’art. 67, D.LgsX.Xxx., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.
5. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore.
6. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impe- gna impegna a non ricoverare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espres- samente indicate espressamente in- dicate dalla Azienda USL competente.
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1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale:
a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;
b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del presente accordo contrattuale;
d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia di cessione dei crediti;
e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamenteespressamente previsto dall’articolo 16;
f) l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle pre- stazioni rese;
g) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale;
h) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattuale;
i) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale;
j) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamen- to provvisori;
k) l’inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattuale;accordo
l) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
m) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale;
n) la reiterata contestazione delle risultanze delle verifiche fatte dalla Asl sia attraverso i Noc sia con altri mezzi.
o) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione.
2. La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo di assistere i pazienti già in carico. In considerazione della gravità delle fattispe- cie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del presente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo - con provvedimento motivato ed anche in assenza di tempestiva adozione da parte dei Servizi regionali competenti di provvedimenti inerenti – procede con la sospensione ovvero la revoca dell’accreditamento, riservandosi di non ammettere l’Erogatore alla successiva tornata negoziale.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Regione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scrit- ta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, La Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
4. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall’art. 67, D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.
5. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore.
6. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impe- gna a non ricoverare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espres- samente indicate dalla Azienda USL competente.
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