Common use of Risoluzione dell'appalto Clause in Contracts

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente contratto; f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto. 4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque inferiore, comunque, a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente contratto; f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto. 4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.LgsD.lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente contratto; f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo patto di legalitàintegrità, del presente atto. 4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.LgsD.lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.LgsD.lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente contratto; f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto. 4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell art. 1456 x.x. xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi al verificarsi fornitore con raccomandata A/R: - in caso di una delle ipotesi applicazioni di cui all’artpenali complessivamente superiori al 10% (dieci percento) dell importo del presente contratto; - dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, Xx.Xx.Xx. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì avrà la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'Azienda. - in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - in caso di subappalto non autorizzato; - in caso di perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto si intende risolto con una Pubblica Amministrazione; - in caso di dirittofrode, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle condizioni previste nel risoluzioni del contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx".Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) 4. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; ba) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; cb) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; dc) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; ed) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del della presente contratto; fe) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto,, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto.; 45. La Xx.Xx.Xx.. , in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 56. Inoltre, Inoltre la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; ; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;. c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Risoluzione dell'appalto. 1Qualora nel corso dell’appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto d’appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, la Stazione Appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta affidataria o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il Oltre a quanto previsto dall’art.1433 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle le seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura perdita dei requisiti di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codiceidoneità; b) l'aggiudicatario venga apertura di una procedura fallimentare a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appaltocarico dell’impresa appaltatrice; c) l'appalto messa in liquidazione dell’impresa appaltatrice; d) non avrebbe dovuto ottemperanza alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia; e) mancato avvio del servizio nel termine fissato, ovvero abbandono o interruzione o sospensione o effettuazione con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore; f) gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale; g) inadempienza nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e inosservanza delle norme in materia; h) grave inosservanza delle norme in materia igienico-sanitaria; i) manifestarsi di recidive nelle penalità di cui all’art. 17 del presente capitolato; Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) del presente articolo, per le quali la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattatipreceduta da formale contestazione del fatto, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento intimata con nota scritta ai sensi dell'articolo 258 TFUEdi legge. Rimane, o di una sentenza passata comunque, in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha capo alla Stazione Appaltante la facoltà di considerare risolto applicare le penali di dirittocui all’art. 17 del presente Capitolato Speciale. Senza che per questo la ditta affidataria o chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta la piena facoltà della Stazione Appaltante di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca dell’affidamento dell’appalto nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti sottoelencati casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir vengano meno le ragioni di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione interesse pubblico che hanno portato alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula costituzione del presente Contrattoservizio; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appaltoservizio; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione ne venga sospeso l'esercizio per cause di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente contratto; f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto. 4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia forza maggiore e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale ripristinarlo con sicurezza di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xxcontinuità.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione dell'appalto. 1Fermo restando le cause di risoluzione del rapporto di ap- palto, previste dalla normativa vigente in materia di OO.PP. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108e, comma 1in particolare, dall'art.169 del D.P.R. n.207/2010 e dagli artt.135 e 136 del D.Lgs. 50/2016n.163/2006, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, qualora nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente contratto; f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto. 4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore società appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione l'emanazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, all'art.3 della Legge n.1423 del 1956 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati frodi nei confronti di cui all'articolo 80. 5. Inoltreamministrazioni pubbli- che, la Soresa procede di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Re- sponsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del Contratto contratto. Nel caso di fornitura risoluzione, la società appaltatrice ha diritto soltanto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore pagamento dei lavori o il responsabile dell'esecuzione re- golarmente eseguiti, decurtato degli oneri derivanti al "Consorzio A.S.I." dallo scioglimento del contratto. Qualora il progetto esecutivo redatto dalla società appalta- trice non sia ritenuto meritevole di approvazione, se nominato, accerta un il con- tratto è risolto per inadempimento della società appaltatrice. In presenza di comportamenti della società appaltatrice che concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, di contratto tale da comprometterne compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in tal casodei lavori, invia al responsabile su indi- cazione del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmenteResponsabile del procedimento, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatorealla società appaltatrice, assegnando assegnandogli un termine non inferiore a quindici quin- dici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni contro- deduzioni al responsabile Responsabile del procedimentoprocedimento medesimo. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzionicontrodedu- zioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore la società appal- xxxxxxx abbia risposto, la stazione appaltante Stazione appaltante, su proposta del responsabile Responsabile del procedimento dichiara risolto il procedimento, dispone la risoluzione del contratto; c) qualora. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b)dei casi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto della società appaltatrice ri- spetto alle previsioni del contrattoprogramma, il direttore Direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenzadi urgenza, non può essere inferiore a di dieci (10) giorni, entro per compiere i quali l'appaltatore deve eseguire lavori in ritardo e dà, inoltre, le prestazioniprescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnatoasse- gnato, e redatto processo verbale il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatorela società appaltatrice, o, in sua mancanza, con l'assi- stenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impar- tita e ne compila il processo verbale da trasmettere al Re- sponsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare alla società appaltatrice la determinazione di risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento dispone, con preavviso di venti (20) giorni, la relazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'in- ventario di materiali, delle penali. 6macchine e dei mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei lavori. SoresaIn sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico della società appalta- trice inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i residui lavori. Il "Consorzio A.S.I." ha, ha altresì la inoltre, facoltà di risolvere il contratto specifico contratto, con le modalità esposte ai sensi dell’artcommi precedenti, nei seguenti casi: - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - proposta motivata del Responsabile del procedimento qualora si manifestino i casi di cui all'art.5, comma primo, lettera e), del D.Lgs. 1454 del cod. civn.81/2008, e successive modifiche ed integra- zioni; - perdita, da parte della società appaltatrice, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione dei LL.PP., previa diffida scritta ad adempiere entro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il termine falli- mento, l'irrogazione di 15 giorni decorso inutilmente misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Ammini- strazione. Inoltre, in caso di impugnazione in sede giurisdizionale degli atti di aggiudicazione definitiva, nonché di qualsiasi altro atto di gara inerenti i lavori in oggetto, il quale contratto, in caso di esito sfavorevole per il contratto "Consorzio A.S.I.", in sede cautelare si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza ai sensi e per mancato rispetto degli obblighi gli effetti dell'art.1353 del codice civile. In caso di avveramento delle condizioni risolutive di cui al precedente punto, alla società appaltatrice verrà liquidato solo ed esclusivamente l'importo dei lavori eseguiti e delle condizioni previste nel contrattoeventuali commesse stipulate prima della data di notifica del provvedimento giurisdizionale, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri rinunciando espressamente ad ogni forma di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema risarcimento di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xxeventuali danni comunque deri- vanti.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Contratto Di Appalto

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:, a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) 4. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; ba) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; cb) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; dc) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; ed) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del della presente contratto; fe) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto.; 45. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 56. Inoltre, la Soresa Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;. c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:, a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) 4. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; ba) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; cb) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; dc) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; ed) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del della presente contratto; fe) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto,, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto.; 45. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 56. Inoltre, Inoltre la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;. c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere Tutte le obbligazioni assunte dalla Società con il presente contratto al verificare hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l’inadempienza, da parte della Società, di una delle ipotesi soltanto di dette obbligazioni, determina – a insindacabile giudizio della Cassa - la risoluzione del contratto, con ogni conseguenza di legge Si applica, a tal fine, e in quanto compatibile, l’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui all’artal d.lgs. n. 50/2016 e s.m., con particolare riferimento alle disposizioni del comma 2 e seguenti del medesimo art. 108. E’ inoltre in facoltà della Cassa Forense procedere alla risoluzione della convenzione de qua, oltre che per le fattispecie espressamente previste dal predetto art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti ulteriori casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno per effetto di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appaltocessione dell’azienda, nonché per la stipula del presente Contrattodi cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti per effetto di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede violazione degli obblighi di aggiudicazione dell’appaltoriservatezza e segretezza di cui al successivo art. 18; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente contratto; f) nel caso di violazione degli obblighi di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto.cui al successivo art. 19; 4. La Xx.Xx.Xx., d) in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi caso di una delle ipotesi violazione degli obblighi relativi alla clausola sociale di cui all’art. 10810 del presente contratto; Inoltre, comma 2la Cassa procede alla risoluzione del presente contratto nel caso in cui, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione 80 del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016n. 50/16. E’, altresì facoltà della Cassa recedere dal presente contratto in particolare: a) quandoqualunque momento dell’esecuzione e per qualsiasi motivo, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106pagamento delle spese vive sostenute dall’Appaltatore, comma 1ma senza alcun onere aggiuntivo a carico della Cassa, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; c) qualora, al di fuori di secondo quanto previsto al dal precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione articolo 4 del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xxcontratto.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:: CONTRATTO FARMACI Pag. 10 a 21 a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del della presente contratto; f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto,, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto. ; CONTRATTO FARMACI Pag. 11 a 21 4. La Xx.Xx.Xx.. , in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Sistema Dinamico Di Acquisizione Per La Fornitura Di Farmaci E/O Emoderivati

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:, a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente contratto; f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo patto di legalitàintegrità, del presente atto. 4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.LgsD.lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.LgsD.lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Specific Contract for the Dynamic Acquisition System for the Supply of Drugs and Blood Derivatives

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.LgsD.lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque inferiore, comunque, a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente contratto; f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto. 4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.LgsD.lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.LgsD.lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Specific Contract for the Supply of Pharmaceuticals and Blood Derivatives

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:, a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) 4. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; ba) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; cb) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; dc) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; ed) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del della presente contratto; fe) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto.; 45. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 56. Inoltre, Inoltre la Soresa Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; ; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;. c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:, a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) 4. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; ba) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; cb) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica; dc) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.; ed) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del della presente contratto; fe) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto.; 45. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 56. Inoltre, la Soresa Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; ; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;. c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto; b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa; f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario); h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive, - alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive, - alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

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Samples: Contratto Di Fornitura