SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI III APPALTO SPECIFICO
rep. 136/21
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI III APPALTO SPECIFICO
Xx.Xx.Xx. S.p.a.
-
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.
CONTRATTO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI
III APPALTO SPECIFICO
CIG: 8695611533.
L'anno duemilaventuno il giorno 6 del mese di Novembre presso la sede della Xx.Xx.Xx. SpA di Napoli,
Centro Direzionale, Isola F9 Complesso Esedra da una parte:
- XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Xx.Xx.Xx.) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli il 20/07/1967, (C.F. FRRMRA67L20F839F), in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2021.
e dall'altra:
- LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. in seguito denominata “impresa”, sede legale ed amministrativa in Via Monterosso n. 273 – 21042 Caronno Pertusella (VA), C.F./P.IVA 01192310124, rappresentata ai fini del presente atto dal Procuratore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato il 22/09/1963 a Xxxxx, X.X. XXXXXX00X00X000X00.000 giusta procura per Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx Repertorio N. 25529 di Raccolta 12743.
PREMESSO
- che Xx.Xx.Xx SpA -, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio da centrale acquisti a centrale di committenza, disponendo che, nelle more, la Xx.Xx.Xx. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell’art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all’entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;
- che con successivo Decreto n. 56 del 21 giugno 2016 il Commissario ad Acta ha stabilito che la Xx.Xx.Xx., in ragione dei positivi risultati conseguiti in termini di risparmio economico, certezza e riduzione dei termini di pagamento, nonché di monitoraggio e concentrazione della spesa sanitaria, debba continuare ad acquisire i farmaci e le specialità medicinali per le Aziende prevalentemente con la modalità di centrale acquisti sino alla completa implementazione del Sistema Amministrativo Contabile di tutte le aziende e della centrale Unica di Pagamenti, strumenti ritenuti indispensabili per garantire il controllo dell’intero processo di liquidazione delle fatture;
- che con nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot.n.279660 del 15.06.2020, con la quale è stato stabilito di continuare ad acquistare farmaci ed emoderivati per le aziende ospedaliere con la modalità della centrale acquisto nelle more che tutte le aziende aderiscano al SIAC Sistema Informativo Amministrativo Contabile;
- che con Determinazione dell’Amministratore Delegato della Soresa spa n.257 del 30 giugno 2020, Xx.Xx.Xx. ha istituito, ai sensi dell’art. 55 X.X.xx. n. 50/2016, è stato istituito un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO.UU/IRCSS della Regione Campania e della Regione Calabria per il periodo di quattro anni, nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx regionale, potrà indire appalti specifici per la conclusione di contratti per le specifiche tipologie di farmaci ed emoderivati ed i quantitativi che si renderanno effettivamente occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS della Regione Campania e della Regione Campania nel corso del periodo di validità del sistema;
- che, pertanto, con lettera d’invito in occasione del III APPALTO SPECIFICO indetto con Determinazione del direttore generale n. 66 del 13.04.2021 sono stati invitati gli operatori economici ammessi al sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati alla data del provvedimento di indizione dell’appalto specifico;
- che con Provvedimento del Direttore Acquisti n. 29 del 05.07.2021 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della fornitura di farmaci a seguito del III appalto specifico ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura della durata di mesi 12-24 o 48 mesi, prorogabile ai sensi dell’art. 106 del medesimo decreto legislativo;
- che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il “nulla osta ai
fini della legge 31 maggio 1965 n. 575”.
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1) Oggetto del contratto
Xx.Xx.Xx. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la “FORNITURA DI FARMACI e/o EMODERIVATI “relativamente ai lotti sottoelencati comprensiva di resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell’ordine:
Lotto | Descrizione | Forma farmaceutica | Dosaggio | CIG | Quantità complessiva aggiudicata | Nome commerciale | AIC | Prezzo Offerto (€) | Valore offerto totale € |
110 | Dipiridamolo | os | 75 mg | 8695611533 | 18.160 | XXXXXXX 00 XXX 00 MG | 016946016 | 0,083 | 1.507,28 |
Articolo 2)
Norme regolatrici dell'appalto
La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal Capitolato Speciale, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall' offerta economica presentata digitalmente dall'Impresa in sede di gara e allegata in copia al presente contratto.
Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 3)
Durata ed ammontare della fornitura La durata della fornitura è di 48 mesi.
L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta a € 1.507,28 (euro millecinquecentosette/28 centesimi) al netto dell'I.V.A., così come individuato all’art. 1 del presente contratto con l’indicazione dei lotti aggiudicati comprensivi di quantità, durata, nome commerciale, valore aggiudicato. La durata del contratto potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte della Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. Come previsto dall’art. 3 del Capitolato speciale, i quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che la ditta abbia nulla a pretendere.
La Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 4)
Obbligazioni generali del Fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura ed ai servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato tecnico, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Contratto;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) comunicare tempestivamente alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
e) non opporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
f) manlevare e tenere indenne la Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto; (b) prestare le forniture nei luoghi indicati.
Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture ed i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche al Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016.
I servizi oggetto dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, la Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e le AA.SS.LL. E AA.OO. per quanto di propria competenza, ove dovessero ricorrere particolari condizioni o per urgenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A., il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Articolo 5) Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Articolo 6)
Pagamenti e verifiche di conformità
I pagamenti verranno disposti, entro i termini previsti dalle vigenti norme, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Al fine di agevolare il processo di liquidazione, la ditta fornitrice dovrà trasmettere le fatture in modalità elettronica attraverso gli appositi sistemi di interscambio.
Il fornitore deve fornire in fattura i numeri e date dell’ordine e dei ddt negli appositi campi previsti nel file xml della fattura, inserire il codice AIC del prodotto, la quantità ed i prezzi sempre negli appositi campi.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione delle forniture e, comunque, le attività previste
nel presente Capitolato. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. In ogni caso la fatturazione omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente contratto.
Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, e all’esito positivo dei controlli e verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di Xx.Xx.Xx.
I corrispettivi spettanti all’Impresa saranno accreditati sul c/c bancario:
IBAN: XX00X0000000000000000000000.
In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche; in difetto di tale notificazione Xx.Xx.Xx. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
Le attività di verifica di conformità in ordine alle forniture effettuate presso le Aziende Sanitarie della Regione Campania saranno eseguite dalle articolazioni aziendale competenti al riguardo.
Xx.Xx.Xx. potrà comunque svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controllo a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle aziende sanitarie.
Articolo 7)
Prezzi e revisione di prezzi
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salvo quanto previsto, come richiamato dall’art. 106 co. 1 lettera a) del Codice, dall'art.1, comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dai successivi capoversi.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. I Contratti di fornitura sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti né per la Xx.xx.xx. né per le Amministrazioni Sanitarie che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di ordinativi che risultino complessivamente inferiori a detti importi.
I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino alla avvenuta consegna, ecc).
L’I.V.A. sarà a carico della Xx.Xx.Xx.
Nel caso di diminuzioni, anche temporanee, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimento dell’Agenzia Italiana per il Farmaco o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura dovrà essere ridotto, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico deivato, la percentuale di sconto offerto in gara.
Nel caso di aumento del prezzo al pubblico, il prezzo di fornitura sarà incrementato soltanto nel caso in
cui tale variazione sia disposta da deliberazioni dell’Agenzia Italiana per il Farmaco relative ad atti di
contenimento della spesa pubblica (es. manovra di pay back, ecc.).
Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando
comunque al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell’IVA, la percentuale di sconto offerto in gara.
Sarà cura dell’Aggiudicataria verificare il corretto prezzo di acquisto di ogni singolo materiale riportato negli ordini Xx.Xx.Xx.
Condizioni economiche discordanti rispetto a quelle previste dal contratto dovranno essere immediatamente
segnalate alla Stazione appaltante ed al Punto Ordinante prima dell’evasione.
Articolo 8)
Termini di esecuzione del contratto
Dalla data di stipulazione del contratto decorre il termine per l’esecuzione del contratto.
Le consegne dovranno essere effettuate previo apposito ordinativo a cura, rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini indicati all’atto dell’ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato.
La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso dal Servizio competente e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini.
Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere evaso in difetto. Il materiale dovrà essere consegnato entro massimo 7 (sette) giorni dalla data del ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza rispetto ai quali i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente con il Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell'ordine.
I prodotti all’atto della consegna devono avere data di scadenza non inferiore ai 2/3 della durata complessiva di validità.
Se per qualsivoglia motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi
di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.
Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il fornitore ha l’obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
Peraltro, in difetto di ritiro nel predetto termine che si protragga oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, la
Stazione Appaltante ha facoltà di restituirli al fornitore, a spese ed oneri a carico di quest’ultimo.
Articolo 9) Penali
Le penali sono definite all’articolo 18 del Capitolato Farmaci.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, dalla Xx.Xx.Xx. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Xx.Xx.Xx., nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano a Xx.Xx.Xx. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Xx.Xx.Xx., a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Xx.Xx.Xx. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto.
Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 10)
Certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal direttore dell’esecuzione al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura.
Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 11) Sospensione del contratto
Il direttore dell’esecuzione del contratto può ordinare la sospensione del contratto indicando le ragioni e
l’imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art 107 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 12)
Modalità di esecuzione e di controllo
La ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della stessa.
In ogni caso è dovuta da parte del fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal Codice Civile.
La non conformità dei prodotti forniti, per qualità e stato obiettivo alle condizioni di capitolato, può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna, fino al momento dell'impiego del prodotto, infatti, nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo della consegna, cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.
L'accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce non rilevati all'atto della consegna.
Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
Articolo 13) Risoluzione dell'appalto
1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs.
50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore, comunque, a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la
cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8
del presente contratto;
f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto.
4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108,
comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art.
108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
a) il fornitore non dia inizio all’erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto;
b) il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;
c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
d) il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
e) il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa;
f) il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato
in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario);
h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, o altro.
In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo Xx.Xx.Xx. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai fini dell’ammissione a successive gare per l’affidamento di forniture analoghe, saranno considerate “significative carenze” nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati.
Saranno pertanto considerate significative carenze nell’esecuzione del contratto di appalto, ai fini
dell’esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative:
- al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive,
- alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive,
- alla consegna di prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.
Articolo 14) Recesso
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo rispettivamente dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Xx.Xx.Xx. prende in consegna le forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso del presente Contratto è causa ostativa all’emissione degli ordinativi di fornitura fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 15)
Cessione del contratto e del credito
È vietata la cessione del contratto e degli Ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo a Soresa, il diritto di risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo, comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altre società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante.
Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs.
n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula del contratto.
Articolo 16) Subappalto
È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale
del ………% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………,
come indicato dal Fornitore in sede di gara.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
E’, inoltre, fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105, del D.lgs. n. 50/2016, di trasmettere a Soresa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, Soresa sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.
Articolo 17)
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi comma 1 dell’art. 103 D.lgs. 50/2016, fino a concorrenza della somma di € 75,37 (Euro settantacinque/37 centesimi).
Xx.Xx.Xx.:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che Xx.Xx.Xx. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Articolo 18)
Direttore dell’esecuzione
Xx.Xx.Xx. nomina Direttore dell’esecuzione del contratto avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
Le aziende sanitarie provvedono, ai sensi dell’art.31 del 50/2016, alla nomina di un proprio responsabile del procedimento con compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase dell’esecuzione contrattuale.
L’impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell’esecuzione di cui sopra, il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
L’impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail/pec al quale fare riferimento per ogni
comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: fax 0000000000.
L’impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
Ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di “ok” ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’impresa.
Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Articolo 19) Aggiornamento tecnologico
Qualora il fornitore durante la vigenza del presente contratto, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre a Xx.Xx.Xx. la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore potrà proporre, pertanto di sostituire il prodotto con il nuovo che presenti caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza oneri aggiuntivi.
Articolo 20)
Acquisto o formulazione di dosaggi aggiuntivi
Durante il periodo di validità del contratto, data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura,
potranno essere richiesti all’aggiudicatario per ciascun lotto, ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello
stesso principio attivo, messi in commercio dalle forniture nel periodo di validità del contratto. Pertanto, le Aziende sanitarie potranno emetter ordinativi di fornitura per ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo, eventualmente messo in commercio dal fornitore nel periodo di validità del contratto. Per i prodotti in questione dovrà essere applicata, sul prezzo massimo di cessione al SSN, la medesima percentuale di sconto offerta in gara per il lotto di riferimento. Se in contratto sono presenti percentuali di sconto diverse a seconda dei diversi prodotti del lotto, si applicherà la percentuale di sconto più favorevole.
Articolo 21)
Fuori produzione e Accettazione di nuovi prodotti
Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di svolgimento della procedura a causa della “messa fuori produzione” dello stesso da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente, e con riferimenti puntuali , tale circostanza sia a Soresa sia alle Asl AO interessate, allegando, se inviata la copia della comunicazione di “ fuori produzione “ inoltrata all’Agenzia italiana del farmaco. Nell’ambito della comunicazione in questione il Fornitore dovrà indicare in sostituzione un prodotto avente caratteristiche quali / quantitative almeno equivalenti rispetto a quelle del farmaco originariamente offerto. In caso di mancata tempestiva sostituzione del prodotto con altro prodotto la cui equivalenza al prodotto messo fuori produzione sia stata verificata dalla stazione appaltante. Soresa, previa comunicazione per iscritto al fornitore procedere all’esecuzione in danno, acquistando direttamente dal secondo aggiudicatario o in mancanza sul libero mercato per pari quantità richiesta tramite l’ordinativo di fornitura e addebitando al fornitore l’eventuale differenza di prezzo. In tale caso il fornitore non sarà più tenuto a consegnare il prodotto richiesto.
Qualora il prodotto messo “fuori produzione” venga sostituito con uno nuovo avente caratteristiche equivalenti ovvero migliorative rispetto al prodotto ritirato, la fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni convenute in sede di gara. La verifica si intende superata positivamente solo se il prodotto sostituito presenta i requisiti quantitativi/ qualitativi richiesti. Resta inteso che, relativamente al prodotto offerto in sostituzione, il fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara.
La sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte di Soresa di quanto offerto, a seguito di esito favorevole della verifica di equivalenza. In caso di esito negativo della verifica, Xx.Xx.Xx. avrà facoltà di risolvere il contratto con il fornitore.
Articolo22)
Deroga all’eccezione di inadempimento
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Articolo 23) Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni
caso, Soresa in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010
n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto d si intenderà risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 24)
Obblighi a carico dell’Impresa derivanti dal Patto di Integrità e dalle previsioni di cui all’art. 3, L. n. 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di Integrità approvato dal C.d.A. della Soresa in data 9 luglio 2020 e dall’art. 3 della L. n.136/2010, l’Impresa:
a. ha l’obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a
qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive
variazioni;
b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 25)
Dichiarazioni rese dall’Impresa in ottemperanza al Patto di integrità
Conformemente a quanto statuito dal Patto di Integrità approvato in data 9 luglio 2020 e dall’art. 3 della L.
n.136/2010, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:
a) l’Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
b) l’Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;
c) l’Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Xx.Xx.Xx., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) l’Impresa si obbliga a segnalare a Xx.Xx.Xx. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
e) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all’art.5 Patto di Integrità che
prevede la risoluzione immediata del contratto;
f) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
g) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
h) L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 26) Riservatezza
1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Articolo 27) Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello di Napoli.
Articolo 28)
Spese di contratto e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.
Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Direttore Generale f.f.
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
(x.xx digitalmente) (x.xx digitalmente)
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 ,20 ,21 22 23, 24, 25, 26, 27 28, ai sensi dell’art. 1341 II° comma cc.
Per espressa approvazione
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.
(x.xx digitalmente)
Allegato allo schema di contratto
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679
La Xx.Xx.Xx. S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Palazzo Esedra, nella persona del suo Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) nonché del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore a far data dal 5 maggio 2018;
CONSIDERATO che l’art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il “Responsabile del trattamento” come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
ATTESO che l’art. 28 comma 1 del Regolamento dispone che: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
PRESO ATTO che l’art. 28 comma 2 dispone che “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;
CONSIDERATO che, il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Fornitura di Farmaci ed Emoderivati - III APPALTO SPECIFICO
FORNISCE
Alla società LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L., richiamata in premessa, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679
LE SEGUENTI ISTRUZIONI IMPARTITE DAL TITOLARE
• Trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di protezione dati;
• Trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, degli utenti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità del trattamento e nei termini previsti dal contratto con Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
• Trattare i dati personali soltanto secondo le presenti istruzioni, fornite dal titolare del trattamento anche in caso di trasferimento di dati personali verso un pese terzo o un’organizzazione internazionale, garantendo il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all’esecuzione del contratto o all’erogazione del servizio e comunque secondo i principi di cui all’art. 25 del Regolamento Europeo 2016/679;
• Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• Assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato richiamati nel Regolamento Europeo 2016/679 (artt. 13-21);
• Adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679;
• Rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di protezione dati, e adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o di perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di raccolta;
• Assistere, per quanto di competenza, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. Da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di un violazione dei dati personali all’autorità di controllo, comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
• Informare immediatamente il titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi il Regolamento
Europeo 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati;
• Su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
• Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28; consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Si precisa che:
- Secondo quanto previsto dall’art. 28 comma 2 del Regolamento Europeo 2016/679, “il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- Se il responsabile del trattamento violasse il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione (fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento).
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione personale dei dati.