Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. 2. Per la risoluzione delle controversie insorte durante l’esecuzione della prestazione prima della verifica di conformità e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima del collaudo, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all’accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211, del D.Lgs. n. 36 del 2023. 3. Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora vi sia l’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all’istituto della transazione ai sensi dell’art. 212, D.Lgs. n. 36 del 2023. L’accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti. 4. Le Parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808Ter, del Codice di procedura civile. 5. Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle Parti di adire l’Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di (…) (specificare) come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.
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Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Per la risoluzione delle controversie insorte durante l’esecuzione della prestazione prima della verifica di conformità e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima del collaudo, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all’accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211, del D.Lgs. n. 36 36, del 2023.
3. Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora vi sia l’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all’istituto della transazione ai sensi dell’art. 212, 212 D.Lgs. n. 36 36, del 2023. L’accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.
4. Le Parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36 36, del 2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808Ter, 808-ter del Codice di procedura civile.
5. Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle Parti di adire l’Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di (…) … (specificare) come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.
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Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte Il presente Accordo si intende perfezionato in via preventiva con rimedi alternativi Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla tutela giurisdizionalelegge ed alla giurisdizione italiana.
2. Per la risoluzione delle controversie insorte durante l’esecuzione della prestazione prima della verifica L'eventuale invalidità o inefficacia di conformità e/singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o per quelle relative alle riserve iscritte prima del collaudosopravvenute, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all’accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211, del D.Lgs. n. 36 del 2023non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dello stesso.
3. Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora vi sia l’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all’istituto della transazione ai sensi dell’art. 212, D.Lgs. n. 36 del 2023. L’accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.
4. Le Parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artta sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottoposti alle clausole sostituite. 215 Ai sensi e ssper gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 36 104 del 20232010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesseconclusione ed esecuzione degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808Ter, del Codice di procedura civile.
5Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Fermo quanto sopraPer qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Accordo ove l’Amministrazione sia attore o convenuto, è data in subordine facoltà alle Parti competente il foro di adire l’Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti Firenze con espressa rinuncia di comune accordo indicano il Foro di (…) (specificare) come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabilequalsiasi altro.
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Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Per la risoluzione delle controversie insorte durante l’esecuzione della prestazione prima della verifica di conformità e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima del collaudo, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all’accordo bonario ario nelle forme e nei modi stabiliti modistabiliti dagli artt. 210 e 211, del D.Lgs. n. 36 del 2023.
3. Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora vi sia l’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all’istituto della transazione ai sensi dell’artrt. 212, D.Lgs. n. 36 del 2023. L’accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.
4. Le Parti si impegnano ad affidare al affidareal Collegio Consultivo Tecnico, ,disciplinato dagli arttdagliartt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la ela prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808Ter, del Codice di procedura civile.dal
5. Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle Parti alleParti di adire l’Autorità Giurisdizionale l secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In xxxxxxx.Xx tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di (…) (specificare) come d(i avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.. (specificare)come
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Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. 16.1 Tutte le controversie derivanti che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle inerenti i singoli contratti di fornitura dei servizi e prodotti contrattuali, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della CCIIA di Bologna cui le parti si riportano. Restano escluse da tale adempimento le procedure relative al recupero crediti nell'ipotesi di mancato pagamento delle fatture emesse dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva Fornitore. In questi casi il Fornitore sarà libero di procedere direttamente con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionaleprocedure giudiziali senza previo tentativo di conciliazione.
2. Per la risoluzione delle controversie insorte durante l’esecuzione della prestazione prima della verifica 16.2 In deroga a quanto sopra previsto, il Fornitore avrà facoltà di conformità sottoporre ogni controversia derivante da questo contratto e da ogni altro atto e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima del collaudofatto da esso dipendente, qualora vi siano i presuppostiovvero ad esso collegato o comunque riferibile, si esperirà il ricorso all’accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211, del D.Lgs. n. 36 del 2023.
3. Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora vi sia l’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all’istituto della transazione ai sensi dell’art. 212, D.Lgs. n. 36 del 2023. L’accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.
4. Le Parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808Ter, del Codice di procedura civile.
5. Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle Parti di adire l’Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigentealla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tale ipotesital caso, le Parti così come in ogni ipotesi in cui non fosse esperibile il tentativo di comune accordo indicano conciliazione o lo stesso desse esito negativo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di (…) (specificare) come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabileBologna.
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Samples: Fornitura Del Gestionale