Common use of RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clause in Contracts

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di SACE, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora: − nei confronti dell’Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; − pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; − sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; − sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi di SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; − affidamento in subappalto senza autorizzazione di SACE; − l’Impresa contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Divieto di Cessione del Contratto e di Subappalto), 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore); − grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la mancata adozione del modello organizzativo e di gestione e del relativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008; − il superamento della soglia di penalità del 20% dell’ammontare netto contrattuale; − qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di SACE, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora. Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Impresa con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che SACE rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, SACE sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Impresa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 8, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Impresa indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui SACE comunicherà all’ Impresa con lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Impresa si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne SACE rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’ Impresa fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, in ogni caso l’Impresa è sempre tenuto al risarcimento dei danni e SACE è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell’Impresa inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da SACE rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Impresa verrà direttamente incamerata la cauzione definitiva, salvo l’eventuale risarcimento del danno.

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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Le Parti convengono Oltre ai casi specifici indicati dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, che il presente Contratto potrà essere risolto di dirittoqui si intende interamente richiamato, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di SACE, fermo restando e a quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora: − nei confronti dell’Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato dalla normati- va per i reati casi di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; − pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; − sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51inadempimento delle obbligazioni contrattuali, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; − sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi di SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; − affidamento in subappalto senza autorizzazione di SACE; − l’Impresa contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Divieto di Cessione del Contratto e di Subappalto), 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore); − grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la mancata adozione del modello organizzativo e di gestione e del relativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008; − il superamento della soglia di penalità del 20% dell’ammontare netto contrattuale; − qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti costi- tuiscono motivo per la partecipazione alla procedura selettiva. Nelle ipotesi sopra citaterisoluzione del contratto, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di SACE, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora. Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Impresa con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che SACE rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, SACE sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ. qualora le seguenti ipotesi: • il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una del- le condizioni o requisiti richiesti per l’ammissione alla gara o per i quali l’Appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque variazione intervenga nel pos- sesso dei requisiti di ammissione; • gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale; • mancato rispetto delle dichiarazioni modalità di svolgimento proposte nell’offerta tecnica (da eliminare in caso di offerta al prezzo più basso); • mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempi- mento del contratto; • impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato; • casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell’esecuzione; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipen- dente e garanzie rilasciate dall’Impresa mancata applicazione dei contratti collettivi; • interruzione non motivata del lavoro; • gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. , ai sensi dell’art. 80 2 del D. Lgs. DPR 16 aprile 2013 n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 8, si riveli falsa, incompleta, 62; • subappalto non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Impresa indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui SACE comunicherà all’ Impresa con lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Impresa si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne SACE rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’ Impresa fossero state veritiere, complete, corrette ed accurateautorizzato. Nelle ipotesi sopra indicate il Comune/Ente Committente disporrà la risoluzione di risoluzione diritto del Contratto contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di cui al presente articolo, un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. L’Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri materiali dai locali del Comune/Ente entro il termine perentorio assegnato; in ogni caso l’Impresa è sempre tenuto al risarcimento dei danni e SACE è in facoltà di far eseguire mancanza il Comune/Ente Committente provvederà d’ufficio addebi- tando le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell’Impresa inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da SACE rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzionerelative spese. Nel caso di risoluzione del Contratto contratto l’appaltatore avrà diritto esclusi- vamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, de- curtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrat- to, compresi i maggiori oneri sostenuti per fatto imputabile all’Impresa verrà direttamente incamerata il completamento delle at- tività. Qualora l’importo residuo dovuto all’Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, il Comune/Ente Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione definitivaprestata. Resta salva la facoltà di procedere nei con- fronti dell’Appaltatore per il risarcimento dell’ulteriore eventuale dan- no. Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli Enti si riservano la facoltà di non ammettere, salvo l’eventuale risarcimento in futuro, a gare analoghe l’impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del dannocontratto.

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Samples: Contratto D’appalto Per L’affidamento Dei Lavori

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Le Parti convengono Invitalia si riserva il diritto di risolvere il contratto, sempre che l’Operatore aggiudicatario non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati: - inadempimento alle disposizioni del RUP o del Referente di Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; - sospensione dell’esecuzione da parte dell’Operatore aggiudicatario senza giustificato motivo; - rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del Servizio nei termini previsti; - mancata pubblicazione pubblicitaria; - non rispondenza delle prestazioni alle indicazioni contenute nel presente Contratto potrà essere Capitolato e nei suoi allegati ovvero nel Contratto; - ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; - gravi violazioni di legge; - revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; - violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale del contraente su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di Invitalia; - affidamento in subappalto senza autorizzazione di Invitalia; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Xxxxxxxxx; - violazione di quanto contenuto nel Codice etico espressamente accettato; - ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civc.c., salvo nei seguenti casi: • diniego espresso o per fatti concludenti (mancata risposta) dell’accettazione del Contratto; • pubblicazione in testate non registrate o affissioni abusive; • qualora l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il risarcimento 10% (dieci per cento) del valore complessivo di aggiudicazione; • [nei casi in cui non siano state concluse le attività di verifica ex articolo 80 del Codice dei danniContratti al momento della stipula del contratto] qualora l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare abbia dato esito negativo; • in caso di cessione di azienda o di un ramo dell’azienda da parte dell’Operatore aggiudicatario, su semplice richiesta ovvero, di SACEogni altra operazione posta in essere dall’Operatore aggiudicatario, fermo restando quanto previsto atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso; • perdita da altre parte dell’Operatore aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione del Servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei contratti; • mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di leggecui al Capitolato; • sopravvenienza a carico dell’Operatore aggiudicatario, qualora: − dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; • mancata comunicazione ad Invitalia di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi sussistenti al momento della stipula del Contratto o in corso di esecuzione del servizio; • inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • inadempimento degli obblighi previsti nel Capitolato e nel Contratto, ove espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile; • ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell’Impresa dell’Operatore aggiudicatario, sia intervenuta l'emanazione di intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. all'articolo 80 del D. LgsCodice dei Contratti. n. 50/2016 e s.m.i.; − pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; − sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; − sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi di SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; − affidamento in subappalto senza autorizzazione di SACE; − l’Impresa contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Divieto di Cessione del Contratto e di Subappalto), 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore); − grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la mancata adozione del modello organizzativo e di gestione e del relativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008; − il superamento della soglia di penalità del 20% dell’ammontare netto contrattuale; − qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. Nelle ipotesi sopra citate, la La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione unilaterale di SACEInvitalia, da eseguirsi effettuarsi mediante comunicazione a mezzo pec. In caso di risoluzione del Contratto, Invitalia provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la stessa di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Operatore aggiudicatario. L’Operatore aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione Invitalia tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per l’eventuale espletamento di una nuova procedura di affidamento. L’Operatore aggiudicatario prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’Operatore Aggiudicatario, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrarre con lettera raccomandata A/Rla Pubblica Amministrazione. L’Operatore aggiudicatario, senza bisogno rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di preavviso o messa in moradurata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di Invitalia di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Impresa con riguardo ad uno qualsiasi degli L’Operatore aggiudicatario dichiara di assumere gli obblighi di cui al Contratto, che SACE rilevi con espressa diffida presente articolo anche in relazione ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R. ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, SACE Invitalia sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contrattocontratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 cod. civ. del Codice Civile qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Impresa del contraente, ai sensi dell’art. dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 8Codice dei Contratti, si riveli falsanon veritiera, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Impresa indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui SACE Invitalia comunicherà all’ Impresa al contraente, con lettera raccomandata A/Rposta elettronica certificata, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contrattorisoluzione, l’Impresa l’Operatore aggiudicatario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne SACE Invitalia rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’ Impresa dal contraente fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. Nelle ipotesi All’atto di risoluzione perfezionamento del Contratto Contratto, la documentazione in possesso di cui al presente articolo, in ogni caso l’Impresa è sempre tenuto al risarcimento dei danni e SACE è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell’Impresa inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da SACE rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzioneInvitalia deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, Invitalia si riserva, se del caso, la facoltà di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Impresa verrà direttamente incamerata risolvere il contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la cauzione definitiva, salvo l’eventuale risarcimento del dannonon ottemperanza a norme inderogabili di legge.

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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Le Parti convengono che Il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto per mancato o non conforme adempimento del presente Contratto potrà essere risolto appalto, secondo la procedura prevista dell'art 1454 C.C., previa diffida ad adempiere nel termine di dirittotre giorni, ai sensi dell’articolo 1456 codpreceduta da una comunicazione scritta alternativamente tramite raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale indicata in indirizzo o per posta pec all’indirizzo indicato in premessa. civ., salvo Nelle more il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di SACE, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora: − nei confronti dell’Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione Consorzio sospenderà gli eventuali pagamenti dovuti all'appaltatore. E’ facoltà del Consorzio servirsi della clausola risolutiva espressa di cui al Codice all'art 1456 C.C., che l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, approva espressamente, nei seguenti casi: - cessione in tutto od in parte del contratto; - frode nell'esecuzione dell’appalto; - inadempimento rispetto alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione dell’appalto; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell’appalto; - sospensione dell’appalto o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - ritardo o rallentamento delle leggi antimafia prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione dell’appalto nei termini previsti dal contratto; - ripetuta violazione degli obblighi assicurativi, contributivi, previdenziali, di igiene e delle relative misure sicurezza nei luoghi di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza lavoro per il personale dipendente ed addetto dell’appaltatore; - subappalto non autorizzato; - perdita della capacità di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; − pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazionepubblica amministrazione; − sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; − sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi di SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; − affidamento in subappalto senza autorizzazione di SACE; − l’Impresa contravvenga alle disposizioni di cui - perdita dei requisiti indicati agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme 80 e xx xxx x.xxx 00/0000; - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx in materia di Tracciabilità assunzione dei disabili (legge 68/99); - violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari); - esecuzione dell’appalto a condizioni inferiori rispetto a quelle proposte in sede di offerta; - violazione delle norme sulla privacy; - in caso di concordato preventivo, 9 (Obblighi fallimento o stato di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Divieto di Cessione del Contratto moratoria e di Subappalto), 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore); − grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone conseguenti atti di sequestro/pignoramento a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti dell’appaltatore; Il contratto si risolve automaticamente e anticipatamente rispetto alla sicurezza sul lavoro, la mancata adozione del modello organizzativo e di gestione e del relativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008; − il superamento della soglia di penalità del 20% dell’ammontare netto contrattuale; − qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di SACE, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora. Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Impresa con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che SACE rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, SACE sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà scadenza naturale prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Impresa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 8, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Impresa indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui SACE comunicherà all’ Impresa con lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Impresa si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne SACE rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’ Impresa fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, in ogni caso l’Impresa è sempre tenuto al risarcimento dei danni e SACE è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell’Impresa inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da SACE rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Impresa verrà direttamente incamerata la cauzione definitiva, salvo l’eventuale risarcimento del dannoraggiungimento dell’importo massimo di spesa previsto dall’Ente.

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Samples: Lettera D’invito a Formulare Offerta Telematica Su Sardegna Cat

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Le Parti convengono Oltre ai casi specifici indicati dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, che il presente Contratto potrà essere risolto di dirittoqui si intende interamente richiamato, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di SACE, fermo restando e a quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora: − nei confronti dell’Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato dalla normativa per i reati casi di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; − pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; − sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51inadempimento delle obbligazioni contrattuali, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; − sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi di SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; − affidamento in subappalto senza autorizzazione di SACE; − l’Impresa contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Divieto di Cessione del Contratto e di Subappalto), 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore); − grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la mancata adozione del modello organizzativo e di gestione e del relativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008; − il superamento della soglia di penalità del 20% dell’ammontare netto contrattuale; − qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti costituiscono motivo per la partecipazione alla procedura selettiva. Nelle ipotesi sopra citaterisoluzione del contratto, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di SACE, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora. Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Impresa con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che SACE rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, SACE sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ. qualora le seguenti ipotesi: • il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle dichiarazioni condizioni o requisiti richiesti per l’ammissione alla gara o per i quali l’Appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione; • gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale (oltre 3 ritardi o mancate aperture degli sportelli al pubblico nell’arco di un anno, oltre 3 episodi sanzionati di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, oltre 3 inadempienze o disservizi o inefficienze accertati); • mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto; • casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell’esecuzione; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e garanzie rilasciate dall’Impresa mancata applicazione dei contratti collettivi; • grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie; • interruzione non motivata del servizio; • gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 4.2, ai sensi dell’art. 80 2 del D. Lgs. DPR 16 aprile 2013 n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 8, si riveli falsa, incompleta, 62; • subappalto non corretta autorizzato o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Impresa indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui SACE comunicherà all’ Impresa con lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione cessione totale o parziale del Contratto, l’Impresa si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne SACE rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’ Impresa fossero state veritiere, complete, corrette ed accurateservizio. Nelle ipotesi sopra indicate il Committente disporrà la risoluzione di risoluzione diritto del Contratto contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di cui al presente articolo, in ogni caso l’Impresa è sempre tenuto al risarcimento dei danni e SACE è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell’Impresa inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da SACE rispetto un termine non inferiore a quello previsto quindici giorni per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzionepresentazione delle controdeduzioni. Nel caso di risoluzione del Contratto contratto l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per fatto imputabile all’Impresa verrà direttamente incamerata il completamento delle attività. Qualora l’importo residuo dovuto all’Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, il Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione definitivaprestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno. Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Committente si riserva la facoltà di non ammettere, salvo l’eventuale risarcimento in futuro, a gare analoghe l’impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del dannocontratto.

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