RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati: a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto; e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività; g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico; j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
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Samples: Contratto Di Appalto
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà Invitalia si riserva il diritto di risolvere il Contrattocontratto, sempre che l’Appaltatore l’Operatore aggiudicatario non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) : - inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC Referente di Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) ; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) ; - sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore dell’Operatore aggiudicatario senza giustificato motivo;
d) ; - rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi del Servizio nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) previsti; - mancata pubblicazione pubblicitaria; - non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro suoi allegati ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) nel Contratto; - ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP- gravi violazioni di legge; - revoca di autorizzazioni, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazioneattività oggetto dell’appalto; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ - violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore del contraente su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di Invitalia; - affidamento in subappalto senza autorizzazione di Invitalia; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Xxxxxxxxx; - violazione di quanto contenuto nel Codice etico espressamente accettato; - ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi: • diniego espresso o per fatti concludenti (mancata risposta) dell’accettazione del Contratto; • pubblicazione in testate non registrate o affissioni abusive; • qualora l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore complessivo di aggiudicazione; • [nei casi in cui non siano state concluse le attività di verifica ex articolo 80 del Codice dei Contratti al momento della Stazione Appaltantestipula del contratto] qualora l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare abbia dato esito negativo; ▪ • in caso di cessione di azienda o di un ramo dell’azienda da parte dell’Operatore aggiudicatario, ovvero, di ogni altra operazione posta in essere dall’Operatore aggiudicatario, atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso; • perdita da parte dell’Operatore aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione del Servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei contratti; • mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al Capitolato; • sopravvenienza a carico dell’Appaltatoredell’Operatore aggiudicatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, • mancata comunicazione ad Invitalia di eventuali subappaltatori, situazioni di fornitori, incompatibilità e/o conflitto di lavoratori interessi sussistenti al momento della stipula del Contratto o in corso di altri soggetti comunque interessati ai lavoriesecuzione del servizio; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ • inadempimento accertato alle norme di legge Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni• inadempimento degli obblighi previsti nel Capitolato e nel Contratto, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appaltoove espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ • ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore dell’Operatore aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltantedi Invitalia, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoremezzo pec. In caso di risoluzione del contrattoContratto, la Stazione Appaltante Invitalia provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima stessa di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito subito, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatoredell’Operatore aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore L’Operatore aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì Invitalia tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento all’inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo l’eventuale espletamento della garadi una nuova procedura di affidamento. L’appaltatore L’Operatore aggiudicatario prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatoredell’Operatore Aggiudicatario, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatoreL’Operatore aggiudicatario, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di Invitalia di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore L’Operatore aggiudicatario dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante Invitalia sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contrattocontratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 c. c. del Codice Civile qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore del contraente, ai sensi dell’art. dell’articolo 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante Invitalia comunicherà all’Appaltatore al contraente, con PEC o lettera raccomandata A/Rposta elettronica certificata, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contrattorisoluzione, l’Appaltatore l’Operatore aggiudicatario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Invitalia rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dal contraente fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante di Invitalia deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante Invitalia si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà Le Parti convengono che il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilecod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di SACE, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora: − nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore confronti dell’Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei ContrattiD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ▪ − pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; − sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice codice penale; ▪ sussistenza di − sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltantedi SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ − affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltantedi SACE; ▪ cessione anche parziale − l’Impresa contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Divieto di Cessione del contrattoContratto e di Subappalto), 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore); ▪ inadempimento accertato alle norme − grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di legge sulla prevenzione degli infortunilavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la sicurezza sul lavoro mancata adozione del modello organizzativo e le assicurazioni obbligatorie di gestione e del personalerelativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008; ▪ revoca − il superamento della soglia di autorizzazionipenalità del 20% dell’ammontare netto contrattuale; − qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. Nelle ipotesi sopra citate, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltantedi SACE, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, eseguirsi con lettera raccomandata A/R R, senza bisogno di preavviso o PEC)messa in mora. Oltre a quanto previsto dall’artAi sensi degli artt. 108 1453 e 1454 del Codice dei Contratti, cod. civ. causano la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% risoluzione anticipata del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi rapporto le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà dell’Impresa con riguardo ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento uno qualsiasi degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione Contratto, che SACE rilevi con espressa diffida ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. adempiere inviata con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante SACE sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. cod. civ. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore dall’Impresa ai sensi dell’art. 80 del Codice dei ContrattiD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 8, si riveli non veritierafalsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Impresa indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante SACE comunicherà all’Appaltatore all’ Impresa con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore l’Impresa si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante SACE rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate All’atto dall’ Impresa fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. Nelle ipotesi di perfezionamento risoluzione del ContrattoContratto di cui al presente articolo, in ogni caso l’Impresa è sempre tenuto al risarcimento dei danni e SACE è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell’Impresa inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da SACE rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla leggerisoluzione. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competentidi risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Impresa verrà direttamente incamerata la cauzione definitiva, la Stazione Appaltante si riserva, se salvo l’eventuale risarcimento del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggedanno.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre ai casi specifici indicati dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto specificato nel CSAprevisto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la Stazione Appaltante avrà risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi: • il diritto di risolvere il Contrattovenire meno, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o quando risulti accertato il requisiti richiesti per l’ammissione alla gara o per i quali l’Appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione; • gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale (oltre 3 ritardi o mancate aperture degli sportelli al pubblico nell’arco di un anno, oltre 3 episodi sanzionati di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, oltre 3 inadempienze o disservizi o inefficienze accertati); • mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei di termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione essenziali per il corretto adempimento del contratto; • casi di grave negligenza da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento del personale, accertati dal direttore dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) ; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; • grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie; • interruzione non motivata del servizio; • gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al D.lgsall'art. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate 4.2, ai sensi dell'articolo 14dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62; • subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio. Nelle ipotesi sopra indicate il Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli previa contestazione degli addebiti e assegna assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività. Qualora l’importo residuo dovuto all’Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, il Committente si rivarrà per la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire procedere nei confronti dell’Appaltatore per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore eventuale danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabiliNei casi previsti si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, Il Committente si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contrattinon ammettere, si riveli non veritierain futuro, incompletaa gare analoghe l’impresa che, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/Rper inadempienze contrattuali, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della incorra nella risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggecontratto.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre ai casi specifici indicati dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto specificato nel CSAprevisto dalla normati- va per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costi- tuiscono motivo per la Stazione Appaltante avrà risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi: • il diritto di risolvere il Contrattovenire meno, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi in corso di esecuzione del contratto, di una del- le condizioni o quando risulti accertato il requisiti richiesti per l’ammissione alla gara o per i quali l’Appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque variazione intervenga nel pos- sesso dei requisiti di ammissione; • gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale; • mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei modalità di svolgimento proposte nell’offerta tecnica (da eliminare in caso di offerta al prezzo più basso); • mancato rispetto di termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione essenziali per il corretto adempi- mento del contratto; • impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato; • casi di grave negligenza da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento del personale, accertati dal direttore dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) ; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipen- dente e mancata applicazione dei contratti collettivi; • interruzione non motivata del lavoro; • gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al D.lgsall'art. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate , ai sensi dell'articolo 14dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62; • subappalto non autorizzato. Nelle ipotesi sopra indicate il Comune/Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli previa contestazione degli addebiti e assegna assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento L’Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltantemateriali dai locali del Comune/Ente entro il termine perentorio assegnato; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti ein mancanza il Comune/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle Ente Committente provvederà d’ufficio addebi- tando le relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’artspese. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In Nel caso di risoluzione del contrattocontratto l’appaltatore avrà diritto esclusi- vamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, de- curtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrat- to, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle at- tività. Qualora l’importo residuo dovuto all’Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, il Comune/Ente Committente si rivarrà per la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire procedere nei con- fronti dell’Appaltatore per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatorerisarcimento dell’ulteriore eventuale dan- no. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannoNei casi previsti si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso Gli Enti si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva riservano la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contrattinon ammettere, si riveli non veritierain futuro, incompletaa gare analoghe l’impresa che, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/Rper inadempienze contrattuali, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della incorra nella risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggecontratto.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto Il Consorzio ha facoltà di risolvere il Contrattocontratto per mancato o non conforme adempimento del presente appalto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla secondo la procedura prevista dell'art 1454 C.C., previa diffida ad adempiere nel termine di tre giorni, preceduta da una comunicazione scritta alternativamente tramite raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale indicata in indirizzo o per posta pec all’indirizzo indicato in premessa. Nelle more il Consorzio sospenderà gli eventuali pagamenti dovuti all'appaltatore. E’ facoltà del Consorzio servirsi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 C.C., che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificatala sottoscrizione del presente contratto, approva espressamente, nei casi qui di seguito indicati:
a) seguenti casi: - cessione in tutto od in parte del contratto; - frode nell'esecuzione dell’appalto; - inadempimento rispetto alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai riguardanti i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) dell’appalto; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) nell'esecuzione dell’appalto; - sospensione dell’esecuzione dell’appalto o mancata ripresa dello stesso da parte dell’Appaltatore dell'appaltatore senza giustificato motivo;
d) ; - ritardo o rallentamento dell’esecuzionedelle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi l'esecuzione dell’appalto nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o contratto; - ripetuta violazione degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori obblighi assicurativi, contributivi, previdenziali, di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per il personale dipendente ed addetto dell’appaltatore; - subappalto non autorizzato; - perdita della capacità di contrarre con la ripetizione di violazioni pubblica amministrazione; - perdita dei requisiti indicati agli articoli 80 e xx xxx x.xxx 00/0000; - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice assunzione dei Contrattidisabili (legge 68/99); in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione - violazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 norme in materia di tracciabilità dei pagamentiflussi finanziari; ▪ - esecuzione dell’appalto a condizioni inferiori rispetto a quelle proposte in sede di offerta; - violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti delle norme sulla privacy; - in caso di concordato preventivo, fallimento o stato di moratoria e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza conseguenti atti di sequestro/pignoramento a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori dell’appaltatore; Il contratto si risolve automaticamente e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui anticipatamente rispetto alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile scadenza naturale prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso raggiungimento dell’importo massimo di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggespesa previsto dall’Ente.
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