RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO. Non è dovuto il periodo di preavviso nel caso di risoluzione del rap- porto di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa. Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti: a) minacce, ingiurie gravi, violenza e vie di fatto; b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni; c) recidività, fermo restando per quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in mancanze gravi che abbiano dato luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari. Sono da considerarsi tra le giuste cause di dimissioni le seguenti: a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto; b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della retribuzione o ritardato pagamento di essa di oltre tre mesi; c) modifica della pattuizione del contratto individuale se non concorda- ta con il lavoratore. Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa è dovuta al dipen- dente l’indennità di preavviso oltre al trattamento di fine rapporto come nel caso di risoluzione normale del rapporto di lavoro.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO. Non è dovuto il periodo di preavviso nel caso di risoluzione del rap- porto di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa. Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenza e vie di fatto;
b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni;
c) recidività, fermo restando per quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in mancanze gravi che abbiano dato luogo all’applicazione all’ap- plicazione di provvedimenti disciplinari. Sono da considerarsi tra le giuste cause di dimissioni le seguenti:
a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della retribuzione o ritardato pagamento di essa di oltre tre mesi;
c) modifica della pattuizione del contratto individuale se non concorda- ta concordata con il lavoratore. Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa è dovuta al dipen- dente l’indennità di preavviso oltre al trattamento di fine rapporto come nel caso di risoluzione normale del rapporto di lavoro.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO. Non è dovuto il periodo di preavviso nel caso di risoluzione del rap- porto rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa. Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenza e vie di fatto;
b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni;
c) recidività, fermo restando per quanto previsto dall’artdall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, in mancanze gravi che abbiano dato luogo all’applicazione all'applicazione di provvedimenti disciplinari. Sono da considerarsi tra le giuste cause di dimissioni le seguenti:
a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della retribuzione o ritardato pagamento di essa di oltre tre mesi;
c) modifica della pattuizione del contratto individuale se non concorda- ta concordata con il lavoratore. Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa è dovuta al dipen- dente l’indennità dipendente l'indennità di preavviso oltre al trattamento di fine rapporto come nel caso di risoluzione normale del rapporto di lavoro.
Appears in 1 contract
RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO. Non è dovuto il periodo di preavviso nel caso di risoluzione del rap- porto rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa. Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenza e vie di fatto;
b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni;
c) recidività, fermo restando per quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in mancanze gravi che abbiano dato luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari. Sono da considerarsi tra le giuste cause di dimissioni le seguenti:.
a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della retribuzione o ritardato pagamento di essa di oltre tre mesi;
c) modifica della pattuizione del contratto individuale se non concorda- ta concordata con il lavoratore. Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa è dovuta al dipen- dente l’indennità di preavviso oltre al trattamento di fine rapporto come nel caso di risoluzione normale del rapporto di lavoro.
Appears in 1 contract
RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO. Non è dovuto il periodo di preavviso nel caso di risoluzione del rap- porto rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa. Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenza e vie di fatto;
b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni;
c) recidività, fermo restando per quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in mancanze gravi che abbiano dato luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari. Sono da considerarsi tra le giuste cause di dimissioni le seguenti:
a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della retribuzione o ritardato pagamento di essa di oltre tre mesi;
c) modifica della pattuizione del contratto individuale se non concorda- ta concordata con il lavoratore. Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa è dovuta al dipen- dente dipendente l’indennità di preavviso oltre al trattamento di fine rapporto come nel caso di risoluzione normale del rapporto di lavoro.
Appears in 1 contract