Common use of RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE Clause in Contracts

RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE. 20.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; • il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione; • il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamento; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE. 20.1.119.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquistonella Specifica Tecnica, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione; • il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  la mancata disponibilità del Fornitore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente;  venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamentodel Fornitore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea;  il Fornitore ometta di stipulare la polizze assicurativa previste nel Contratto e non provveda al suo rinnovo;  il Fornitore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;  qualora le penali maturate dal Fornitore superino il limite massimo indicato nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto;  qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 8 delle presenti Condizioni Generali;  il Fornitore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;  il Fornitore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 22 delle presenti Condizioni Generali;  il Fornitore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente;  in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nelle CT – ove presenti - nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Forniture

RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE. 20.1.119.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquistonella Specifica Tecnica, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; • il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione; • il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamentodel Fornitore; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • il Fornitore ometta di stipulare la polizze assicurativa previste nel Contratto e non provveda al suo rinnovo; • il Fornitore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; • qualora le penali maturate dal Fornitore superino il limite massimo indicato nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto; • qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 8 delle presenti Condizioni Generali; • il Fornitore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; • il Fornitorevioli gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 22 delle presenti Condizioni Generali; • il Fornitore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nelle CT – ove presenti - nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Forniture

RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE. 20.1.119.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquistonella Specifica Tecnica, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata ar/r o pecr, indirizzata al Referente del FornitoreContratto, ha il diritto di far valere la risoluzione del risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; • il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione; • il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamentodel Fornitore; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • il Fornitore ometta di stipulare la polizze assicurativa previste nel Contratto e non provveda al suo rinnovo; • il Fornitore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; • qualora le penali maturate dal Fornitore superino il limite massimo indicato nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto; • qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 8 delle presenti Condizioni Generali; • il Fornitore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; • il Fornitorevioli gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 22 delle presenti Condizioni Generali; • il Fornitore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contrattuali e nei casi specificatamente previsti nelle CT – ove presenti - nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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