RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE. 20.1.1 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Generale d'Appalto Per Forniture, Capitolato Generale d'Appalto Per Forniture
RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE. 20.1.1 19.1.1 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
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