RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
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RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine e così come stabilito dal precedente Art. I.VIII.9e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto Contratto, non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Reti E Impianti Del Ciclo Idrico Integrato
RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine così come stabilito dal precedente Art. 68 e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto Contratto, non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
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RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali contrat- tuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno, salvo il diritto al ricono- scimento degli interessi di legge. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza scaden- za del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
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