RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE. 36.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno. 36.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine così come stabilito dall’art. 30.2. e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione
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RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE. 36.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
36.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine così come stabilito dall’art. 30.2. e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto dell’Appaltatore, non sia seguita una bonaria composizione della contestazione
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RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE. 36.2.119.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
36.2.219.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine così come stabilito dall’art. 30.2. e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto dell’Appaltatore non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
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