RISPETTO AMBIENTALE. Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, in occasione dell’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni: a) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.; b) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta o transiti nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.; c) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.; d) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.; e) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.; f) l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante; g) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 e s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d s.m.i.; h) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, plastica, cavi, ecc…).
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Comunale, Accordo Quadro
RISPETTO AMBIENTALE. Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni infortu- ni a persone e/o a cose, in occasione dell’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali mate- riali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
b) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta o transiti nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
c) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza all'al- tezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione protezio- ne in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica Re- pubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
d) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario ne- cessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente Presi- dente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
e) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare evi- tare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
f) l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante;
g) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acusticheacu- stiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 e s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d s.m.i.;
h) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l’altro, consentito consen- xxxx bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, plastica, cavi, ecc…).
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
RISPETTO AMBIENTALE. Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, in occasione dell’esecuzione dei lavorila Impresa aggiudicataria, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
b2) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta o transiti nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
c3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
d4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
e5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
f6) l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere del dirigente scolastico;
g7) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 e s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d s.m.i.;
h) 8) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, plastica, caviferro, ecc….).
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Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Di Lavori Di Manutenzione
RISPETTO AMBIENTALE. Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, in occasione dell’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
b) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta o transiti nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
c) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
d) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
e) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
fd) l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere del dirigente scolastico;
ge) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 e s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d s.m.i.;
hf) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, plastica, caviferro, ecc…).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISPETTO AMBIENTALE. Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, in occasione dell’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
b) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta o transiti nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
c) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
d) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
e) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
f) l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere del dirigente scolastico;
g) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 e s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d s.m.i.;
h) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, plastica, caviferro, ecc…).
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Edile Ordinaria
RISPETTO AMBIENTALE. Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, in occasione dell’esecuzione dei lavorila Impresa aggiudicataria, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
b2) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta coloro che sostano o transiti transitano nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
c3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
d4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
e5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
f6) l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere del dirigente scolastico;
g7) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. n.. 577 e ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d ed s.m.i.;
h) 8) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, plastica, cavi, ferro,ecc….).
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
RISPETTO AMBIENTALE. Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, in occasione dell’esecuzione dei lavorila Impresa aggiudicataria, l’impresa dovrà eseguire le lavorazioni richieste nello scrupoloso rispetto del D.Lgs 81/08 ed inoltre si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
a1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
b2) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta coloro che sostano o transiti transitano nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
c3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
d4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
e5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
f6) l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere dell’ATS;
g7) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. n.. 577 e ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d ed s.m.i.;
h) 8) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, plastica, cavilegno, ecc….).
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Samples: Contract for Maintenance Works