Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Samples: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce La risposta al chiarimento ID 836 non esclude la possibilità di offrire CPU intelligenti che le Gallerie non dirigono i lavorigarantiscono risparmi energetici, maggiore efficienza, minore dissipazione di calore e quindi una riduzione dell’impatto ambientale dei Data Centers. A quanto consta, Per meglio chiarire il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche requisito espresso nel Capitolato in termini di cronoprogrammafrequenza nominale viene semplificato il requisito stesso. Alla voce 3 Si veda Errata corrige n. 4 e documentazione aggiornata. 868 Capitolato d'oneri NEW Il par. del Capitolato Tecnico è espresso d’Oneri rubricato “Partecipazione a più lotti” dispone che “Le Gallerie hanno offerte vanno presentate nel seguente modo con il conseguente numero massimo di lotti aggiudicabili: A) vincolo di partecipazione tra i lotti 2, 3, 4, 5 e 6 ed i rimanenti lotti; B) vincolo di aggiudicazione tra il lotto 2 ed i lotti 3, 4, 5 e 6; C) vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti tra i lotti 3, 4, 5 e 6; D) vincolo di aggiudicazione tra il lotto 7 ed i lotti 8, 9, 10 e 11; E) vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti tra i lotti 8, 9, 10 e 1” con la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso precisazione che “Il Concessionario il vincolo di partecipazione sopra descritto non opera, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si impegna ad esporre e porre trovino tra loro in venditasituazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di alterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. Resta ad ogni modo ferma, per quanto attiene la partecipazione a ciascun lotto, la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016.”.Il successivo par. 8 relativo al “Subappalto” a sua volta impone che “l’impresa, che sarà indicata in sede di esecuzione come subappaltatrice in un lotto, ai fini dell’autorizzazione non dovrà aver partecipato ad un altro lotto per il quale è presente un vincolo di partecipazione.”.Xxxxx scorta di tali previsioni capitolari, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che l’impresa che partecipa in qualità di concorrente del lotto 1 può essere indicato, in fase esecutiva, quale subappaltatore di un’impresa/RTI che si è aggiudicata uno o più lotti tra i lotti 2, 3, 4, 5 e 0.Xx caso di risposta negativa, si chiede di confermare che può essere indicato quale subappaltatore di un’impresa/RTI, che ha partecipato ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6, un’altra impresa, che non ha partecipato alla procedura, e che si trova rispetto all’impresa concorrente e/o aggiudicataria del Lotto 1 in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c.. RISPOSTA: Si veda la risposta al chiarimento n. 587 della I tranche di chiarimenti. 869 NEW ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW.pdf “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Per i lotti 2-11, Si chiede inoltre se sono previstidi confermare che il RIBASSO calcolato dal sistema secondo le regole del Capitolato d’Xxxxx verrà TRONCATO senza alcun arrotondamento alla quarta cifra decimale in termini assoluti, ovvero alla seconda in caso di eventuali progetti futuritermini percentuali.” Esempio: RIBASSO=0,20099 sarà calcolato dal sistema = 0,2009, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso equivalente a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità20,09%.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono Non si conferma, in quanto i lavori. A quanto constarequisiti in questione sono volti a premiare l’organizzazione di impresa e, segnatamente, la presenza, nell’organico del concorrente, di un radicato e stabile pool di competenze tecniche specializzate, il progetto esecutivo è stato oggetto cui know how e la cui esperienza vengano messi a disposizione nell’esecuzione dei contratti derivanti dall’affidamento degli appalti specifici. In altri termini, coerentemente con quanto previsto dalla norma richiamata nel quesito, i sub-criteri di variazione con conseguenti modifiche valutazione in questione valorizzano, in termini di cronoprogrammapunteggio attribuibile al concorrente che ne sia dotato, qualifiche ed esperienze del personale che verrà, dall’operatore, concretamente utilizzato nell’erogazione dei servizi richiesti dalle Amministrazioni e giammai del personale genericamente alle dipendenze del medesimo. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione Xxxxxxx, di conservarecontro, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione il necessario possesso di tale eccezionale patrimonio culturaleelementi migliorativi dell’offerta alla data di presentazione dell’offerta medesima né si pone, nonché di promuovere in alcun modo, in contrasto con la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, norma citata (l’interpretazione che ne viene data si sostanzia in definitiva - senza che sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi rinvenibile alcun supporto in tal senso nel tenore letterale della disposizione in parola - nella possibilità per la stazione appaltante di premiare solo ed esclusivamente la promessa di dotarsi di una certa organizzazione e/o sedi personale con determinate caratteristiche) né, diversamente da quello che si sostiene nel quesito, è destinato a restare su un piano meramente “cartolare”. Invero, qualora eventi sopravvenuti, anche indipendenti dalla volontà dell’appaltatore, portino a dover sostituire, nei limiti di quanto ammesso dalla documentazione di gara anche alla luce della rettifica n.1, uno o più risorse del Team portatrici delle certificazioni di prodotto premiate, la/le subentrante/i ne dovrà/anno essere dotata/e anch’essa/e così da sopperire al contrariovenire meno di quelle delle risorse uscenti. Per le medesime ragioni, essi rappresentano un’eventualità futuranel confermare la possibilità di subappaltare a terzi parte dei servizi oggetto dell’appalto ivi compresi, per quanto qui d’interesse, quelli da erogarsi per il tramite del personale certificato, l’eventuale ricorso a personale di soggetti terzi dovrà avvenire in maniera tale da mantenere sempre inalterate le caratteristiche dell’offerta in termini di numerosità e tipologia delle certificazioni possedute. In caso Si vuole intendere cioè che, da un lato, per ovvie motivazioni legate alla natura meramente eventuale del subappalto la cui autorizzazione è peraltro, come noto, soggetta alla previa ricognizione del possesso dei requisiti di progetto produttivo già in legge, le caratteristiche premianti devono essere, si chiede comunque, possedute dal concorrente singolo o associato e, dall’altro, che laddove l’autorizzazione sia stata effettivamente chiesta e poi ottenuta in corso di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia esecuzione, l’intervento di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstipersonale del subappaltatore nell’erogazione dei servizi, in caso sostituzione totale o parziale di eventuali progetti futuriquello dell’esecutore, dei limiti massimi dovrà assicurare il rispetto di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàquanto sopra.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriCiascuna Amministrazione individuerà il fornitore aggiudicatario dell’accordo quadro a cui affidare l’appalto specifico secondo l’iter disciplinato al par. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 25 del Capitolato Tecnico è espresso d’Oneri, che “Le Gallerie hanno la missione di conservarepresuppone una preventiva analisi, esporre mappatura e definizione, da parte dell’amministrazione, dei propri fabbisogni in relazione agli ambiti oggetto del presente Accordo Quadro. Come dettagliato al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblicopar. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 2 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali all’esito del procedimento di cui al par. 25 del Capitolato d’oneri, l’Amministrazione emetterà nei confronti del fornitore così individuato una “attività Richiesta preliminare di co-marketingfornitura”. Ricevuta tale richiesta, il fornitore sarà tenuto a concordare con l’amministrazione “date e modalità per la raccolta delle informazioni necessarie all’Assessment e alla definizione del Piano di Esecuzione dei Servizi” e comunicazione ad effettuare tutti gli opportuni sopralluoghi. Qualora, all’esito di tali interlocuzioni e attività, dovesse emergere, da parte dell’Amministrazione, la necessità di rivedere i fabbisogni originariamente espressi, quest’ultima ben potrà, se del caso, riavviare l’iter di cui al citato par. 25; è infatti espressamente previsto dalla lex specialis che “L’emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura da parte dell’Amministrazione non vincola la stessa all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ma avvia una serie di attività svolte dal Fornitore descritte nel seguito”. Contestualmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione provvederà a comunicare a tutti gli aggiudicatari del lotto gli esiti del procedimento di affidamento dell’appalto specifico alla luce dei fabbisogni espressi dall’Amministrazione attraverso il comparatore, con le modalità che saranno indicate nella documentazione messa a disposizione sul portale “Acquisiti in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia correttarete” in fase di attivazione dell’Accordo Quadro. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 relazione ai chiarimenti qui forniti si invita a prendere visione del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e d’oneri come modificato a cura delle Gallerieseguito di rettifica n.1.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro
Risposta. Si conferma che il valore della concessione stimato totale e i relativi valori parziali sono quelli riportati al par. 3 del Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 50/2016, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale, al netto dell’IVA, generato dal concessionario per tutta la durata della concessione. La voce di ricavo relativa alle attività didattiche e visite guidate erogate dal Museo è stata inserita nel valore della Concessione e non nel valore della produzione riportato nel PEF in quanto non si tratta di una voce di ricavo per il Concessionario ma di un importo che lo stesso è tenuto a riversare al 100% all’Amministrazione dopo averlo incassato (cfr. par. 11 del Capitolato Tecnico). Si conferma inoltre, come riportato al capitolo 9 del Capitolato Tecnico, che i servizi oggetto di concessione sono biglietteria, bookshop, video guide e radioguide e ufficio stampa, che, pertanto, dovranno essere considerati all’interno del proprio PEF. In merito al punto 9.1. del Capitolato Tecnico (pagina 12), tra le attuali modalità di visita non figura il Biglietto Combinato che invece è presente nei dati storici (Allegato b, Tabella 1) sia come Intero che come Ridotto. Il Combinato esiste tutt’ora o si tratta di un errore? In caso affermativo , che caratteristiche ha il biglietto Combinato e da chi viene emesso? Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriè prevista la modalità di vendita di biglietto combinato, visibile nelle tabelle di cui all’Allegato b) al Capitolato Tecnico: esso corrisponde al biglietto di cui al punto 2) dell’elenco riportato al par. A quanto consta9.1 del Capitolato Tecnico, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche e consiste nel Biglietto ordinario + supplemento mostre, vendibile solo nei mesi in termini di cronoprogrammacui sarà prevista una mostra temporanea. Alla voce 3 In merito al punto 9.1 del Capitolato Tecnico è espresso (pagina 13), in occasione di mostre temporanee che “Le Gallerie hanno determinino un incremento del prezzo del biglietto museale, il Concessionario deve predisporre due flussi separati relativamente agli incassi, uno per il museo e l’altro per la missione di conservare, esporre mostra? Come specificato al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 Capitolo 11 del Capitolato tecnicoTecnico il Concessionario è tenuto a gestire separatamente la retrocessione degli incassi derivanti dai titoli di accesso, sembra suggerire eventuali “ai quali è applicato l’aggio, dagli incassi derivanti dalla vendita dell’eventuale supplemento mostre al biglietto ordinario e dalle attività di codidattiche offerte dal Museo, entrambi da riversare al 100% all’Amministrazione. In merito al punto 9.1.1 del Capitolato Tecnico (pagina 13), tra le card turistico-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali culturali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. richiedono una conversione è ricompresa la card Venezia Unica? In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte diritti dà Venezia Unica al suo possessore? No, in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma quanto si tratta di una card gestita dal Comune di Venezia che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle non dà accesso alle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Samples: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono premette che, nell’ambito del quesito sembra sussistere una confusione tra gli aggiornamenti periodici del Catalogo Prodotti e la fase di Appalto Specifico con rilancio competitivo. Si precisa a tal fine quanto segue: - la “dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti che, a fronte degli aggiornamenti apportati al Catalogo Prodotti, i lavori. A quanto constaprezzi offerti, il progetto esecutivo è stato oggetto complessivamente considerati, sono remunerativi”, citata nel quesito, afferisce alla fase di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 aggiornamento periodico del Catalogo Prodotti, descritta al paragrafo 4.1 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico è espresso Generale. I prezzi risultanti dall’aggiornamento del Catalogo all’esito della rispettiva fase, che “Le Gallerie hanno sarà ripetuta con cadenza quadrimestrale, confluiranno nell’ambito del Configuratore. Il Configuratore costituisce lo strumento attraverso il quale la missione singola Amministrazione seleziona il fornitore cui inviare l’Ordinativo di conservareFornitura, esporre che dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni tutte fissate dell’Accordo quadro, fermi restando i limiti di personalizzazione consentiti al pubblico, valorizzare paragrafo 5.1 (e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre Generale. Si veda in ogni caso anche la risposta al precedente quesito n. 17); - le previsioni citate all’inizio del quesito, afferenti all’inserimento di nuove penali contrattuali e porre alla definizione di modalità e termini di pagamento, riguardano invece esclusivamente l’ipotesi in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiedecui la singola Amministrazione, al riguardoricorrere dei presupposti tassativi indicati al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico Generale, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futuraopti per un Appalto Specifico con rilancio competitivo. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerietal caso, il Concessionario potrà presentarefornitore sarà libero di presentare o meno apposita offerta, eventualmente, un’offerta produttiva o se nel rispetto di quanto previsto al contrario è escluso da tale possibilitàparagrafo 5.2 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico Generale e in ogni caso della lex specialis relativa all’Appalto Specifico.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriCon riferimento a quanto richiesto si ribadisce quanto espressamente indicato al paragrafo 20.2. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che d’Oneri “Le Gallerie hanno Garanzia definitiva – Garanzia in favore delle amministrazioni contraenti”: “In nessun caso lo sconto ulteriore eventualmente offerto modificherà la missione graduatoria di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni merito formulata sulla base dei prezzi unitari offerti in fase di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire partecipazione alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondogara.” La lettura graduatoria di questo paragrafomerito verrà formulata sulla base dei prezzi offerti dai singoli Concorrenti. Tali prezzi non includono l’eventuale sconto aggiuntivo del 2% da praticare sul prezzo offerto nei confronti delle Amministrazioni che dovessero avvalersi della facoltà di non richiedere la prestazione della cauzione definitiva. Il listino messo a disposizione delle Amministrazioni sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx conterrà, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 per ciascun Lotto e ciascun Fornitore aggiudicatario, i soli prezzi di aggiudicazione, così come sopra definiti. La scelta circa l’individuazione del farmaco da acquistare e, conseguentemente, del Fornitore cui rivolgersi, dovrà rispettare i criteri e le regole illustrate al paragrafo 22 del Capitolato tecnicod’Oneri – Appalti Specifici. Salvo particolari esigenze cliniche legate alle patologie da trattare e alle caratteristiche dei pazienti, sembra suggerire eventuali “attività l’Amministrazione dovrà, pertanto, rivolgersi in ogni caso al primo Fornitore in graduatoria, così come sopra definita. Le sole Amministrazioni avranno evidenza dei prezzi eventualmente scontati solo successivamente all’emissione dell’Ordine di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia correttaFornitura, pertanto dopo l’individuazione del Fornitore affidatario. In caso affermativoparticolare, sarà cura le Amministrazioni, in sede di compilazione dell’Ordine, dichiareranno la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva. A seguito della ricezione dell’Ordine, in cui viene espressa la volontà da parte dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrarioavvalersi della facoltà di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione Fornitore, qualora in fase di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà partecipazione alla gara si sia impegnato a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 riconoscere il suddetto sconto del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita2%, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzicomunicherà direttamente all’Amministrazione contraente l’importo scontato relativo all’Ordine effettuato.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici
Risposta. Si Il par. 11 del Disciplinare di gara chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrariodiversi operatori economici, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della stessa. Alla voce 9.3.2.2 delega del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futuramandatario/capofila. In caso di progetto produttivo già raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in essereRTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.”. Uno degli elementi rilevanti nell’attestato di sopralluogo è costituito, dunque, dall’identificazione del soggetto che effettua il sopralluogo stesso: pertanto, quand’anche non venissero compilate con esattezza le parti del modulo messo a disposizione dalle Gallerie, ciò che rileva è che sia individuato o facilmente individuabile, anche in combinato disposto con l’ulteriore documentazione presentata in gara dal concorrente, il soggetto che effettua il sopralluogo ovvero, in caso di delega, il soggetto delegante e il suo delegato. Con riferimento al punto 18, lett. c) della Domanda di partecipazione, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e confermare che: - nel caso di RTI verticale costituendo non sia necessario indicare le percentuali ma soltanto il tipo di attività e/o di servizi che ciascun componente del RTI andrà a svolgere in caso di aggiudicazione - nel caso di RTI misto costituendo sia necessario indicare la “fascia percentuali di prodotto” attività e/o di tali oggetti di merchandisingservizi solo per le prestazioni indivisibili rese in modalità orizzontale. Si chiede inoltre se sono previstidi confermare che le percentuali eventualmente indicate al punto 18, lett. c) della Domanda di partecipazione non debbano necessariamente coincidere con quelle da indicare nel Sistema Telematico in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàmerito alla composizione del RTI costituendo.
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Samples: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce La scelta dell’open space della Cardiochirurgia è motivata in quanto si tratta di un livello d’intensità sub-intensiva. Il rapporto infermieristico di 1 a 4 si raggiunge dalla contiguità dei 7 posti letto nel open space oltre al posto letto del box Isolato. Alcuni refusi presenti nella Relazione Sanitaria OOXXRS01 alla pag 19 vengono corretti e il testo definitivo diventa quello riportato nella figura sottostante: Negli edifici "Stecche" (Livelli 1, 2, 3) appare una significativa incongruenza tra elaborati identificativi le opere di Demolizione e Costruzione (rif. Tavole OOXXDNOl) che identificano demolizioni delle tramezzature esistenti molto "parziali" rispetto alla Relazione Illustrativa (rif. Elaborato OOXXRIOl) che cita demolizioni integrali dunque si chiede se debba essere considerata prescrittiva e non derogabile la seguente previsione della citata Relazione Illustrativa (rif. Elaborato OOXXRIOl) e se sia riferibile, come citato a pag. 52-53 della stessa, a tutte le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato aree oggetto di variazione intervento "Per tutte le aree di intervento indicate [...] dovrà essere previsto [...] la demolizione ed il successivo rifacimento delle partizioni verticali con conseguenti modifiche la realizzazione di nuove partizioni a secco [...]"; Nell'edificio "Piastra" (Livelli, -2, -1, T, +1) appare una significativa incongruenza tra elaborati di Demolizioni e Costruzioni (rif. Tavole OOXXDNOl) che identificano demolizioni delle tramezzature esistenti molto "parziali" (in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Venetoparticolare, e nel mondo.” La solo a titolo di parziale esempio, vogliamo evidenziare il tema della ristrutturazione del Blocco Operatorio esistente -Livello -1 "Piastra"- ove non si comprende dalla lettura combinata degli elaborati citati e della relazione quali siano le opere da realizzare: se di questo paragrafodemolizione integrale e ricostruzione - comprese le singole Sale Operatorie- o solo parziale) rispetto alla Relazione Illustrativa (rif. Elaborato OOXXRIOl) che cita demolizioni integrali dunque si chiede se debba essere considerata prescrittiva e non derogabile la seguente previsione della citata Relazione Illustrativa (rif. Elaborato OOXXRIOl) e se sia riferibile, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalicome citato a pag. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina 51 - 52 della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso , a tutte le aree oggetto di intervento "Per tutte le aree di intervento indicate [ ...] dovrà essere previsto [...] la demolizione ed il successivo rifacimento delle partizioni verticali con la realizzazione di nuove partizioni a secco [...]"; Nell'edificio "Palazzo Xxxxxxxx" (Livelli -1, Terra, 1, 2, 3, 4) appare una significativa incongruenza tra elaborati identificativi le opere di Demolizione e Costruzione (Tavole OOXXDNOl) che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, identificano demolizioni delle tramezzature esistenti molto "parziali" rispetto alla Relazione Illustrativa (Elaborato OOXXRIOl) che cita demolizioni integrali dunque si chiede se debba essere considerata prescrittiva e non derogabile la seguente previsione della citata Relazione Illustrativa (Elaborato OOXXRIOl) e se sia riferibile, come citato a pag. 55 della stessa, a tutte le aree oggetto di conoscere l’eventuale soggetto terzo e intervento "Per tutte le aree di intervento indicate [...] dovrà essere previsto [...] la “fascia demolizione ed il successivo rifacimento delle partizioni verticali con la realizzazione di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso nuove partizioni a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.secco [...]"
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Samples: Progettazione Ed Esecuzione Lavori, Progettazione Ed Esecuzione Lavori
Risposta. Si chiarisce conferma che: − nel caso di RTI verticale costituendo non è necessario indicare le percentuali ma soltanto il tipo di attività e/o di servizi che ciascun componente del RTI andrà a svolgere in caso di aggiudicazione; − nel caso di RTI misto costituendo è necessario indicare la percentuali di attività e/o di servizi solo per le prestazioni indivisibili rese in modalità orizzontale. In merito alla seconda richiesta si conferma quanto sopra rappresentato, in quanto ciò che rileva ai fini della gara è il contenuto della domanda di partecipazione; viceversa quanto indicato nel Sistema Telematico in merito alla composizione del RTI costituendo non va a confluire in alcun documento e quindi non ha rilievo. Si chiede di confermare che in sede di partecipazione sia necessaria e sufficiente la presentazione del DGUE, non essendo al contrario richiesta (i) né la dichiarazione separata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016, (ii) né la dichiarazione nella quale elencare i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 Risposta In sede di partecipazione è necessario che il concorrente produca tutta la documentazione amministrativa indicata nel Disciplinare di gara, ivi compreso il DGUE, in cui è contenuta la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e la domanda di partecipazione (allegato 2), nella quale è richiesto di indicare i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero, in alternativa, di indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Con riferimento ai punteggi tabellari attribuiti ai punti 23-26 della Tabella dei criteri di valutazione della offerta tecnica a pagina 30 e xx.xx del Disciplinare di Gara, in merito alle lingue parlate, oltre all’inglese, dal personale presente in ogni turno di lavoro presso il bookshop delle Gallerie e considerato che: - le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constasono aperte sette giorni a settimana e che, per l’ampiezza degli orari di erogazione dei servizi, sono da prevedere al minimo un turno di lavoro il lunedì e due turni di lavoro per tutti gli altri giorni della settimana; - pare irrealistico immaginare che un solo operatore per turno possa garantire la conoscenza delle quattro lingue richieste oltre all’inglese; si deduce che, per poter acquisire il punteggio tabellare di cui ai punti 23-26 della Tabella di valutazione, il progetto esecutivo è stato oggetto concorrente deve assicurare la presenza di variazione con conseguenti modifiche in termini -al minimo- due unità per turno; dunque deve mettere a disposizione del bookshop delle Gallerie dell’Accademia uno staff di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione -al minimo- 6 unità part time, pari al doppio di conservare, esporre quelle assicurabili al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni costo di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine circa 66.000 Euro/anno riportato nel PEF di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionaligara. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo la compatibilità della richiesta con la stima del costo del personale di libreria riportata nel PEF di gara, stima corrispondente al costo medio annuo di uno staff composto da due unità part time a 33 ore e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandisingda una unità part time a 20 ore a settimana (contratto commercio V livello). Si chiede inoltre se sono previstialtresì di confermare che, in per l’acquisizione del citato punteggio tabellare, il concorrente debba –al minimo- raddoppiare il numero di unità necessario alla copertura ordinaria del servizio front office. Nel caso di eventuali progetti futuriconferma ai quesiti sopra posti, dei limiti massimi si fa presente che l’offerta dell’operatore economico volta all’acquisizione del punteggio riportato comporterebbe– visto anche il debole equilibrio economico della gara – la formulazione di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàeconomica non sostenibile.
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Samples: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Per quanto riguarda le lingue straniere, il personale attualmente in servizio alle Gallerie, nel suo complesso, conosce inglese, spagnolo, francese e tedesco, ma – allo stato – non risulta in possesso delle relative certificazioni. Si precisa, inoltre, che sono presenti due operatori madrelingua rispettivamente per il francese e il tedesco. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriè richiesta certificazione per il personale di madrelingua straniera. A quanto constaNel caso di layout ad isola centrale, il progetto esecutivo come suggerito nella planimetria del bando, è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammapossibile avere un’alimentazione elettrica e dati a pavimento al centro dello spazio biglietteria/bookshop? Si chiarisce che, non potendo effettuare lavori sulla pavimentazione, l'unica possibilità è un'alimentazione elettrica e dati dall'alto. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione escludono l’ipotesi di conservareutilizzare canaline passacavi. E’ possibile integrare o modificare l’illuminazione artificiale attuale dello spazio biglietteria/bookshop? Sì è possibile. E’ possibile avere i file dwg (piante, esporre al pubblicosezioni, valorizzare prospetti) dell’atrio delle gallerie? È disponibile il file dwg della pianta del piano terra, che si allega ai presenti chiarimenti e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire ne costituisce parte integrante. Con riferimento alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 7 del Capitolato Tecnico, è espresso la documentazione di gara dichiara che: Il Gestore del contratto deve possedere un idoneo livello di responsabilità e ampia autonomia decisionale e può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione. Il Concessionario deve inoltre nominare i “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente Responsabili di servizio”, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o le persone fisiche che, per ciascun turno di lavoro, saranno, distintamente, i referenti dell’Amministrazione con riguardo alle verifiche e ai controlli di cui al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie Capitolo 13 e alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzigestione operativa dei singoli servizi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in chiede conferma che i collaboratori del Gestore del Contratto possano essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso selezionati tra i Responsabili di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàServizio.
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Samples: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce Gli operatori economici sono chiamati, in sede di offerta economica (rif. par. 17 del Disciplinare di Xxxx), a presentare un proprio PEF, che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente. La stima dei ricavi e dei costi rappresentati nel PEF di massima formulato dalla stazione appaltante ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo le Gallerie e non dirigono costituisce garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario. Ad ogni buon conto, le voci dalla 23 alla 26 riportate alla tabella di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara rappresentano criteri tecnici premianti, sarà pertanto il concorrente a stabilire, in base alla propria capacità imprenditoriale e alle proprie valutazioni economiche e strategiche, se si trova o meno nelle condizioni di poter sostenere l’offerta di ogni singola miglioria. Si ricorda infine che la sostenibilità del PEF è da considerarsi nel suo complesso. Con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara (cfr. pag.11) i lavori. A quanto constarequisiti utili alla partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria del concorrente, prevedono tra l’altro : “ Fatturato specifico medio annuo per servizi di libreria riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a € 200.000 IVA esclusa” Si chiede di chiarire se: − il progetto esecutivo suddetto fatturato è stato oggetto riferibile a servizi di variazione con conseguenti modifiche vendita di libri al dettaglio e, in termini caso affermativo, se necessita specificare il luogo o i vari luoghi “fisici e individuabili ” ove tale fatturato viene effettuato − laddove non necessita l’attività di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che vendita in luogo “Le Gallerie hanno la missione fisico”, se in tale attività rientra anche il fatturato conseguito attraverso le vendite on-line − se le quote relative ai fatturati di conservare, esporre al pubblico, valorizzare cui ai punti 1) e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana 2) – qualora affermativamente validi e veneta, ma non soloammissibili - sono eventualmente cumulabili − se, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturaledella comprova del requisito , nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e viene considerato ammissibile il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “fatturato relativo ad attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenzialieditoriali? Si conferma che l'interpretazione il fatturato specifico per servizi di libreria è correttariferibile a servizi di vendita di libri al dettaglio, vendite online ed attività editoriali, e che non necessita specificare il luogo o i vari luoghi “fisici e individuabili” ove tale fatturato viene effettuato. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni I suddetti fatturati sono cumulabili ai fini del possesso e attività della comprova del requisito. Con riferimento al paragrafo 11 del Disciplinare di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso gara (a pagina 17 ) si prevede che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in essereRTI, si chiede il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di conoscere l’eventuale uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto terzo e la “fascia diverso, purché munito della delega di prodottotutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. ” Si richiede cortesemente di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstispecificare: − se, in caso di eventuali progetti futuriRTI non ancora costituito, dei limiti massimi l’effettuazione del sopralluogo da parte di modelli un operatore economico munito di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzidelega degli altri raggruppandi costituisca motivo di immodificabilità del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese in sede di partecipazione alla gara. Si chiede infine − Ed ancora se, in sede di presentazione dell’offerta, è consentita la possibilità per eventuali progetti un operatore economico che non abbia svolto il sopralluogo (né singolarmente, né attraverso delega a cura delle Gallerieterzi) di aggregarsi al mandatario che abbia effettuato regolarmente il sopralluogo? − Ove la risposta al precedente quesito n.2 sia positiva entro e in quali termini l’operatore economico può effettuare il sopralluogo? − Xxx nell’RTI costituendo, per scelta non imputabile all’operatore partecipante che a mezzo di delega ha effettuato il Concessionario potrà presentaresopraluogo per conto di tutti i partecipanti , eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.venga meno la presenza di un operatore economico che ha regolarmente fornito delega per effettuare il sopralluogo si chiede specificatamente di chiarire le modalità di effettuazione del sopraluogo ad nuovo operatore che intenda partecipare ovvero si chiede di esplicitare
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Samples: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce L’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che le Gallerie «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non dirigono i lavori. A quanto constasono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche in termini di cronoprogrammaa tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto». Alla voce 3 luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del Capitolato Tecnico 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è espresso titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che “Le Gallerie hanno per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP). Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la missione stazione appaltante ovvero con l’imposizione di conservareCIG e/o CUP (si pensi, esporre al in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia altri in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondouna fornitura privata).” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Samples: E Fattura Per I Subappalti Nei Contratti Pubblici, E Fattura Per I Subappalti Nei Contratti Pubblici
Risposta. Si chiarisce che conferma: le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che pagine utilizzate per la “Le Gallerie hanno descrizione dell’offerente” verranno computati nel numero massimo delle 50 pagine stabilite per la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore redazione della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia correttarelazione tecnica. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito relazione al punto 9.3 del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esserecapitolato (Bookshop), si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo chiarire se relativamente ai prodotti previsti per il merchandising e l’oggettistica varia va presentato apposito layout grafico e descrittivo e, ove previsto, di specificare con quali modalità vanno presentati tali attività ed eventualmente le modalità con la “fascia quale vanno allegati (specificando in tal caso la relativa procedura di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstisistema) ovvero , in caso di eventuali progetti futuridiniego all’allegazione , l’eventuale modalità di computo all’interno della relazione tecnica; In Offerta Tecnica non è richiesta la definizione dei limiti massimi prodotti di modelli merchandising e di oggettistica oggettistica. Si precisa che verranno prodotti mediante il ricorso le prescrizioni di cui al paragrafo 9.3.2 del Capitolato Tecnico si riferiscono alla fase esecutiva della Concessione. Il capitolato di gara (cfr. par-11) definisce le remunerazioni e gli oneri a soggetti terzicarico del concessionario. Si chiede infine di esplicitare se gli incassi relativi al supplemento mostre, prenotazione visite e laboratori didattici e visite guidate, vengono retrocesse all’amministrazione al netto degli oneri finanziari relativi ai costi (ovviamente supportati dal concessionario) dei pagamenti elettronici, stante che il capitolato stabilisce la retrocessione del 100% di tali incassi Si precisa che il Concessionario è tenuto a riversare all’Amministrazione l’intero incasso percepito dai visitatori per quanto riguarda il supplemento mostre e le attività didattiche. I relativi costi per le commissioni bancarie saranno a carico del Concessionario e dovranno, pertanto, essere tenuti in considerazione dal concorrente ai fini della redazione del proprio PEF. In sede di offerta economica (rif. par. 17 del disciplinare di gara , pag. 28 e segg), il concorrente dovrà elaborare il proprio PEF secondo modalità e prescrizioni di cui al suddetto disciplinare. Si chiede di chiarire le modalità (nr . pagine, corpo della scrittura, interlinea, etc) della relazione giustificativa da allegare al PEF e quali allegati ( e in quali modalità ) vanno forniti i giustificativi degli importi per la quantificazione degli importi che vengono espressamente richiesti nel suddetto PEF Si chiarisce che nel Disciplinare di gara non è menzionata alcuna relazione giustificativa da allegare al PEF, bensì si prescrive che “il PEF dovrà contenere i giustificativi degli importi ivi indicati (stime, assunzioni e razionali utilizzati per la quantificazione di ciascuna voce e razionali sottesi ai suddetti importi)”. In relazione al fatto che nell’elaborazione del PEF i costi della manodopera sono stimati complessivamente in Euro 203.918 per il primo anno di attività e a seguire per gli altri anni per un complessivo 1.071.652,00 per tutta la durata della concessione e per un costo annuo stimato in complessivi euro 214.330,00, si richiede di esplicitare i criteri di elaborazione per l’ottenimento di tale dati e specificatamente •l’ammontare complessivo del monte ore stabilito per i servizi di biglietteria •l’ammontare complessivo del monte ore per il servizio di bookshop •l’ammontare complessivo del monte ore per il servizio di call center •e per ciascuno dei suddetti servizi il relativo CCNL applicato per l’elaborazione dei costi stimati nel PEF e i riferimenti normativi circa l’applicazione dei vari contratti vigenti per la effettiva determinazione delle singole voci Si precisa che gli operatori economici sono chiamati, in sede di offerta economica (rif. par. 17 del Disciplinare di Gara), a presentare un proprio PEF, che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente, e che la stima dei ricavi e dei costi rappresentati nel PEF di massima formulato dalla stazione appaltante ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo le Gallerie e non costituisce garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario. Si chiarisce inoltre che è richiesto ai concorrenti, alla voce 1 della tabella riportata al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara, di descrivere in offerta tecnica la propria struttura organizzativa dedicata alla concessione, con specifica della razionale suddivisione delle risorse in relazione alla funzione, alla differenziazione dei servizi da erogare e alla copertura delle postazioni di vendita in funzione dell’ottimizzazione complessiva del sistema di accoglienza. Si chiede di esplicitare, limitatamente al personale impiegato presso la biglietteria e presso il punto vendita fisico, se l’impegno a garantire, per ogni turno di servizio, la presenza di personale con conoscenza delle seguenti lingue straniere oltre all’inglese: spagnolo, tedesco, francese e cinese (con certificazione linguistica ufficiale emessa da un ente autorizzato al rilascio, con livello almeno B2) dovrà essere garantito da operatore multilingua (debitamente certificate) che copra le suddette prescrizioni o se, per eventuali progetti a cura delle Gallerienel complesso, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàpiù operatori.
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Samples: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce Non si conferma 1074 Capitolato d’Oneri_NEW e Allegato 11A - Condizioni di assicurazione del Lotto 1 QUESITO: Nel Capitolato d’Oneri all’inizio dell’art.27 (pag.127) si dice: “Con la stipula del singolo Appalto Specifico/Ordini e per tutta la durata del singolo Contratto di Fornitura, l’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa (come da allegati 11A e 11B distinti per lotti) a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base delle condizioni di assicurazione di cui all’allegati al presente Capitolato d’oneri… ”, mentre nell’allegato 11A, in corrispondenza dell’Art.2, si richiede un massimale di 3 milioni di Euro. Domanda: Premesso che l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro potrebbe comportare l’esecuzione di alcune decine di contratti esecutivi, per ognuno dei quali, a prescindere dal valore, dovrà essere prevista un’assicurazione con un massimale di 3 milioni di Euro, e che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto Compagnie di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’AmministrazioneAssicurazione, anche merchandising realizzato le più grandi e prodotto dalle Gallerie blasonate, non sono in collaborazione grado di assicurare contratti con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso massimali complessivi dell’ordine di progetto produttivo già in esserealcune decine di milioni di euro, si chiede di sapere se il massimale richiesto per ciascun contratto esecutivo, indicato all’art.2 dell’allegato 11A, sia un refuso. In caso contrario si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo le compagnie assicurative interpellate da Consip, disponibili a rilasciare assicurazioni con un massimale complessivo compatibile con le previsioni di acquisto del capitolato. RISPOSTA: Si conferma che la polizza indicata, da fornire all’amministrazione dovrà essere conforme all’Allegato “Condizioni di Assicurazione” fornito secondo il lotto di riferimento. Confermiamo che in procedure di gara che vedono l’aggiudicazione di più lotti da parte del medesimo fornitore, quest’ultimo ha potuto fornire la polizza richiesta con il massimale di 3 milioni qualora richiesta. 1075 quesito n.1034 con la relativa risposta e tabella “Oggetto dell'Accordo quadro Lotto 1” del Capitolato d’Oneri_NEW, relativo all’errata corrige n.5. QUESITO: La risposta al quesito n.1034 ha modificato la tabella Oggetto dell’Accordo Quadro del Lotto 1 del Capitolato d’Oneri, introducendo un cambio di metrica di tutti i servizi Storage da GB/Ora a GB/mese, sulla base della seguente affermazione: ”In relazione al servizio di Object Storage si rappresenta che il valore unitario posto a base d'asta risulta particolarmente elevato rispetto ai prezzi correnti che si possono riscontrare sul mercato. In particolare, la totalità di CSP offre tale servizio ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, fino a due ordini di grandezza inferiori”. Si fa presente, tuttavia, che la nuova base d’asta per i suddetti servizi, risulta essere fortemente squilibrata rispetto ai valori correnti di mercato offerti dai principali Cloud Provider. Infatti, ipotizzando per semplicità che il prezzo medio di mercato sia riferito solo alla media dei prezzi applicati dai tre principali Cloud Provider (AWS, Google e Microsoft) per l’occupazione dei GB, il rapporto tra il prezzo unitario medio di mercato dei servizi Storage ed il relativo prezzo a base d’asta, prima della modifica attuata con il quesito n.1034, è riportato nella seguente tabella: Da tale tabella si potrebbe evincere, apparentemente, che la base d’asta dei servizi Storage sia sovradimensionata rispetto al prezzo unitario medio di mercato. In realtà il prezzo unitario medio di mercato si riferisce al solo costo di occupazione dei GB e non tiene conto né dei costi di I/O (scrittura, lettura, lista, ecc…) nè dei costi di replica su più AZ, da prevedere invece nei suddetti servizi di Storage, come richiesto dal capitolato. Per contro il cambio di metrica dei servizi Storage da GB/Ora a GB/mese, produce un elevato squilibrio tra prezzo unitario medio di riferimento (valutato come indicato più sopra) e base d’asta. A seguito della modifica apportata, infatti, la tabella sopraindicata si modifica come segue: Da tale tabella, infatti, si può evincere lo squilibrio di rapporto tra il prezzo unitario medio di riferimento e la base d’asta: di fatto la nuova base d’asta oscilla tra ca lo 0,17% e ca il 19% del prezzo unitario medio di riferimento (valutato come indicato più sopra), equivalente alla necessità di applicare sconti tra l’81% ed il 99% dal prezzo unitario medio di mercato solo per arrivare alla base d’asta. A fronte di tutto quanto sopra, poiché il quesito n.1034 risulta errato e malposto, inducendo la stazione appaltante ad effettuare una modifica non coerente con la realtà del mercato, si chiede di ripristinare la metrica del precedente capitolato d’oneri, valutando tutti i servizi di Storage in GB/ora e non in GB/mese. RISPOSTA: Si conferma. Pertanto la risposta al chiarimento ID 1034 è da considerarsi un refuso. Si veda errata corrige n.6 con particolare riferimento alla lettera A. 1076 Capitolato D’oneri – Capitolo 3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI QUESITO: Con riferimento alla tabella che riporta i prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità per il LOTTO 1 e nello specifico, con riferimento alla Categoria Storage, si evidenzia che il Costo Unitario a Base d’asta espresso in GB/mese per tutti e 4 gli elementi di servizio (“fascia File Storage Standard”, “File Storage Premium”, “Block Storage Standard”, “Block Storage Premium”), risulta enormemente più basso dei valori a listino pubblicati dai principali CSP. Lo sconto che andrebbe applicato per poter traguardare il costo unitario a base d’asta espresso in capitolato d’oneri dovrebbe essere superiore al 99,5%; tali scontistiche oltre ad essere impossibili da traguardare tenderebbero ad allineare ai valori di prodotto” base d'asta tutti i prezzi di tali oggetti di merchandisinguscita dei concorrenti. Si chiede inoltre se sono previstidi confermare che la metrica espressa per "GB/mese" è un refuso e che per i quattro servizi precedentemente indicati trova invece applicazione la metrica per "GB/ora". RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 1075 1077 Capitolato D’oneri – Categoria Servizi PaaS QUESITO: Le offering dei servizi PaaS rendono fruibile i servizi (es. Database, Containers, Application Platforms) attraverso l'utilizzo predeterminato di tagli di vCPU, RAM e storage. L'utente ha a disposizione diverse tipologie di servizio, predeterminati dal CSP, con associati differenti valori di potenza elaborativa (vcpu e RAM) e di storage; per fruire dei servizi l'utente sceglie dal catalogo il servizio PaaS fra i tagli disponibili e specificati in caso tabella A. Confermare che la rendicontazione del servizio avverrà utilizzando gli elementi di eventuali progetti futurivCPU, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, RAM e storage inclusi nei servizi PaaS per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitài diversi tagli ed i prezzi della categoria compute e storage.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud
Risposta. Si chiarisce invita a visionare con attenzione le tavole progettuali che identificano le Gallerie non dirigono i lavoriopere di demolizione e ricostruzione (giallo / rosso): esse rappresentano in modo assolutamente chiaro le opere di demolizione e ricostruzione da eseguire. A quanto constaIn ogni caso, il tenuto conto che gli elaborati di progetto esecutivo è stato oggetto messo a base di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie gara hanno la missione consistenza e il dettaglio previsto per questo livello di conservareprogettazione dalle vigenti normative, esporre si ricorda che è preciso onere dei concorrenti verificare in dettaglio quanto necessario, anche con opportuni sopralluoghi, per la redazione del progetto definitivo. Si specifica inoltre che: - La pareti demolite integralmente andranno costruite a secco come previsto dal progetto. - Le parziali demolizioni potranno essere ricostruite o a secco o in muratura come ritenuto maggiormente rispondente alle buone norme esecutive da parte dell’impresa. Per quanto attiene al pubblicoblocco operatorio, valorizzare questo è chiaramente rappresentato nelle tavole di progetto che se lette in sequenza danno chiara evidenziazione delle opere da eseguire. Si rimane a disposizione dei concorrenti per l’effettuazione delle necessarie visite di sopralluogo negli edifici e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non soloanche nei locali dove sarà realizzato il nuovo blocco operatorio, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione eliminare qualsiasi eventuale dubbio interpretativo in merito a quanto riportato negli elaborati del progetto posto a base di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandisinggara. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi precisare quale debba essere il "limite di modelli batteria" nella possibilità di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzifornire Arredi Sanitari per l'Edificio "Materno-Infantile" (rif. Si chiede infine Disciplinare di Gara capo 4- offerta pag. 24) e precisamente se, per eventuali progetti solo a cura delle Gallerietitolo di parziale esempio, il Concessionario potrà presentaresiano da considerare arredi le seguenti forniture: - Letti operatori (da Sala Operatoria); Letti da Sala Parto - Culle da Neonatologia e da Terapia Intensiva Neonatale; Lampade Scialitiche; - Pensili da Sala Operatoria, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.Sala Parto ed a Terapie Intensive; - Travi Testa-Letto in generale -
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Samples: Progettazione Ed Esecuzione Lavori, Progettazione Ed Esecuzione Lavori
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constaLaddove il listino pubblico del CSP risulti difforme dalle previsioni di gara, il progetto Concorrente dovrà riportare tutte le voci di costo del listino del CSP utilizzate nella normalizzazione del prezzo. 680 Capitolato D'Oneri par. 17.1 Req 21 Nel capitolato d'oneri, §17.1, pag. 44 Req 21 si fa riferimento a “peering diretti” Si chiede alla S.A. di confermare che con riferimento ai "peering diretti", tra il CSP ed i provider di connettività, si debbano intendere incluse anche le connessioni dedicate e private oppure, in alternativa, di descrivere dettagliatamente cosa si debba intendere per "peering diretti". RISPOSTA Si conferma 681 All. 18 – Schema di contratto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche - par. 20.9 Nella sezione relativa al Trattamento dei dati personali si dice che Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di cronoprogrammadanno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori. Alla voce 3 Si chiede alla SA di confermare che sia accettabile che il Titolare del Trattamento possa richiedere al Responsabile del trattamento i danni derivanti dai reclami degli interessati per violazione dei propri diritti, qualora tale violazione sia stata causata da fatti imputabili esclusivamente al Responsabile del trattamento in virtù della violazione dei propri obblighi, dettagliati nella sezione “Trattamento dei Dati Personali” dello Schema di Contratto Esecutivo. RISPOSTA Si conferma 682 Capitolato Tecnico è espresso d’oneri paragrafo “17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e al chiarimento 210 Con riferimento Capitolato d’oneri paragrafo “17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e al chiarimento 210 si chiede di confermare che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire ai fini dell'attribuzione del punto previsto dal requisito R5 in merito alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’artecertificazione CSA Star, sia sufficiente possedere da parte del CSP la CSA STAR Livello 1 – Self Assessment. RISPOSTA si conferma 683 Capitolato d’oneri paragrafo “17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” per quanto riguarda il Requisito R11 Con riferimento al Capitolato d’oneri paragrafo “17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” per quanto riguarda il Requisito R11 , categoria Compute ‘ License portability support: con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali particolare riguardo alla portabilità di licenze di Sistemi operativi, Database e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essereApplicazioni ‘, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che l’applicazione di tale requisito riguardi le eventuali licenze che le Pubbliche Amministrazioni hanno già in carico e che potrebbero essere riutilizzate nell’ambito del Servizio Cloud del Fornitore e solo a condizione che: 1) non siano già oggetto di fornitura, 2) i License Agreement di terze parti prevedano la “fascia possibilità di prodotto” essere utilizzate in ambienti cloud condivisi. RISPOSTA Si conferma 684 Capitolato d'oneri • Poiché, come risulta dal Capitolato d’Oneri ed è confermato nei chiarimenti resi, non è indispensabile che i servizi oggetto dell’Offerta Tecnica siano qualificati AgID al momento della presentazione dell’Offerta bensì dopo l’aggiudicazione e prima della stipula, si chiede di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.confermare che:
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Il Fornitore del Lotto 3 dovrà proporre una soluzione operativa per ogni strumento di monitoraggio, descrivere nel dettaglio le fasi di cui si compongono i vari processi, dettagliando nello specifico le modalità operative e tecnologiche proposte per l’identificazione di specifici parametri di “profilazione” e selezione degli Utenti da contattare; per l’estrazione di un campione statisticamente rilevante di Utenti da intervistare; e quant’altro approfondito nel capitolato tecnico del Lotto 3. Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 -- Nelle statistiche comunicate è riportato il numero di chiamate, distribuite per durata, ma non è impostato un valore relativamente alla durata massima attesa per singola chiamata: è possibile esplicitarlo anche solo in via indicativa, non essendo vincolante? Si chiarisce prega far riferimento all’allegato “Lotto1. Volumi del Contact Center” del capitolato tecnico Lotto 1. Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 -- Nel Capitolato viene indicata la necessità di ascoltare le chiamate (punto A.2): tale ascolto è aggiuntivo rispetto alla speech analisys oppure tale ascolto è affiancato dalla medesima? In altri termini: il numero di chiamate da ascoltare è pari a quelle indicate dal punto A.2 più quelle della speech analisys, oppure la speech analisys si occuperà di una quota parte delle chiamate di cui al punto A.2? Come specificato nel capitolato tecnico del Lotto 3 (punto A.2) possono concorrere al campione dei contatti da ascoltare, di concerto con gli Enti, le registrazioni effettuate dal sistema di registrazione delle chiamate richiesto al fornitore del Lotto 1 (secondo le logiche e le indicazioni previste e descritte nel par. 3.2.1.2 del Capitolato Tecnico del Lotto 1) e/o le evidenze emerse attraverso lo strumento di speech analytics. Si conferma quindi che le Gallerie non dirigono il numero delle chiamate da ascoltare è pari a quello indicato nel punto A.2 della tabella a pag. 28 del capitolato tecnico del Lotto 3. Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 - Qual'è il ritardo medio e quello massimo accettato, tra l'inizio della speech analisys e la pubblicazione dei dati statistici consolidati?confermate che la somministrazione dei dati audio da sottoporre alla speech analisys è cumulativa, e svolta una volta al giorno? Il servizio di speech analytics dovrà essere condotto dal Fornitore del Lotto 3, con cadenza giornaliera, nelle modalità descritte nel capitolato tecnico del Lotto 3. Riguardo i lavori. A quanto constatempi richiesti, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche fornitore del Lotto 3 dovrà descrivere al meglio la propria soluzione dettagliando quanto ritenga utile ad una efficace valutazione della stessa. Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 - Qual è, o quali sono, i formati audio che saranno sottoposti alla speech analisys, in termini di cronoprogrammacodifica, formato, frequenza di campionamento, bit rate e tipologia di segnale audio (mono/stereo)? I formati richiesti sono i più comuni senza alcuna perdita di informazioni – es. Alla voce 3 WAV PCM (o in formati convertibili in WAV PCM), si veda al riguardo quanto indicato alle indicazioni previste e descritte nel par. 3.2.1.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservaredel Lotto 1, esporre relativamente al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere sistema per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura registrazione delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa chiamate richiesto al fornitore del Lotto 1. Sul resto il Fornitore potrà descrivere al meglio la disciplina propria proposta evidenziando quanto utile ad una corretta valutazione della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna disciplinare di gara prevede, all’art. 7 (Criteri di Selezione), tra i requisiti di capacità tecniche e professionali per il lotto 1 di gara, il possesso della certificazione di qualità ?ISO9001 settore EA35 Servizi Professionali d’impresa avente ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso oggetto l’erogazione di servizi di Contact Server o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. Customer Relationship Management? In caso di progetto produttivo già in essere, RTI per il Lotto 1 si chiede di conoscere l’eventuale confermare che per gli operatori economici che svolgeranno esclusivamente attività di implementazione e gestione dell’Infrastruttura tecnologica (senza erogazione di Servizio Operatori) sia sufficiente la certificazione di qualità EN ISO 9001 per il settore EA33 e non sia necessaria la certificazione di qualità ISO9001 settore EA35 Servizi Professionali d’impresa avente ad oggetto l’erogazione di servizi di Contact Server o Customer Relationship Management? Si rinvia alla risposta al quesito n. 82. L’art. 12 del Disciplinare, punto 13, pagina 31, riporta: “Tutta la documentazione contenuta nella “Busta B” dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto terzo comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo” Si chiede conferma che la documentazione debba essere siglata a margine su ogni foglio e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandisingfirmata per esteso solo in calce all’ultima pagina. Si chiede inoltre se sono previsticonferma, in caso di eventuali progetti futuriinoltre, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, le stesse modalità valgono anche per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàla firma dell’offerta economica.
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Samples: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si chiarisce Non si conferma 1074 Capitolato d’Oneri_NEW e Allegato 11A - Condizioni di assicurazione del Lotto 1 QUESITO: Nel Capitolato d’Oneri all’inizio dell’art.27 (pag.127) si dice: “Con la stipula del singolo Appalto Specifico/Ordini e per tutta la durata del singolo Contratto di Fornitura, l’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa (come da allegati 11A e 11B distinti per lotti) a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base delle condizioni di assicurazione di cui all’allegati al presente Capitolato d’oneri… ”, mentre nell’allegato 11A, in corrispondenza dell’Art.2, si richiede un massimale di 3 milioni di Euro. Domanda: Premesso che l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro potrebbe comportare l’esecuzione di alcune decine di contratti esecutivi, per ognuno dei quali, a prescindere dal valore, dovrà essere prevista un’assicurazione con un massimale di 3 milioni di Euro, e che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto Compagnie di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’AmministrazioneAssicurazione, anche merchandising realizzato le più grandi e prodotto dalle Gallerie blasonate, non sono in collaborazione grado di assicurare contratti con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso massimali complessivi dell’ordine di progetto produttivo già in esserealcune decine di milioni di euro, si chiede di sapere se il massimale richiesto per ciascun contratto esecutivo, indicato all’art.2 dell’allegato 11A, sia un refuso. In caso contrario si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo le compagnie assicurative interpellate da Consip, disponibili a rilasciare assicurazioni con un massimale complessivo compatibile con le previsioni di acquisto del capitolato. RISPOSTA: Si conferma che la polizza indicata, da fornire all’amministrazione dovrà essere conforme all’Allegato “Condizioni di Assicurazione” fornito secondo il lotto di riferimento. Confermiamo che in procedure di gara che vedono l’aggiudicazione di più lotti da parte del medesimo fornitore, quest’ultimo ha potuto fornire la polizza richiesta con il massimale di 3 milioni qualora richiesta. QUESITO: La risposta al quesito n.1034 ha modificato la tabella Oggetto dell’Accordo Quadro del Lotto 1 del Capitolato d’Oneri, introducendo un cambio di metrica di tutti i servizi Storage da GB/Ora a GB/mese, sulla base della seguente affermazione: ”In relazione al servizio di Object Storage si rappresenta che il valore unitario posto a quesito n.1034 base d'asta risulta particolarmente elevato rispetto ai prezzi correnti che si con la relativa possono riscontrare sul mercato. In particolare, la totalità di CSP offre tale servizio risposta e la tabella ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quanto indicato nella “fascia Oggetto documentazione di prodotto” gara, fino a due ordini di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàgrandezza inferiori”.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto Le tempistiche di variazione con conseguenti modifiche attivazione previste in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare Convenzione e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni Fornitore dovrà seguire per eventuali Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Contraenti con PdC/PdR già contrattualizzati e attività in corso di co-marketingsomministrazione sul Mercato Libero con il medesimo Fornitore (aggiudicatario) sono disciplinate all’art. 5, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 commi 14 e 15, del Capitolato Tecnico, . Si ricorda inoltre che al comma 14 è espresso checomunque prevista: “Si rappresenta salva diversa data concordata tra le parti”. Se per Scarto al Trasporto si intendono le richieste di attivazione che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente serviziovengono disattese per cause imputabili all’Amministrazione, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa forza maggiore, o che, a caso fortuito oppure per cause imputabili al contrarioDistributore Locale o al Gestore di Rete, il Concessionario potrà concorrere Fornitore s’impegna a darne comunicazione all’Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all’Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo e/o dell’eventuale integrazione. Per operazioni di Prima Attivazione non è esplicitata alcuna tempistica in quanto in Convenzione l’attivazione della fornitura è prevista per le sole utenze già allacciate alle Reti. Anche per le operazioni di Subentro, inteso come l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che aveva richiesto anche la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 disattivazione del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in venditacontatore, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se non sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstipreviste, in caso Convenzione, specifiche tempistiche di eventuali progetti futuri, attivazione e valgono pertanto quelle previste dalla normativa vigente. Tutte queste operazioni rientrano nel computo dei limiti massimi volumi di modelli Gara e dunque nel Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore e devono essere acquisite tramite il Sistema di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàE-Procurement.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Gas Naturale
Risposta. Si chiarisce La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le Gallerie non dirigono i lavoricariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Le cariche rilevanti sono quelle indicate nella citata previsione normativa. A quanto constafronte delle difficoltà interpretative relative alla esatta portata della previsione normativa ed in attesa di un chiaro orientamento in proposito della giurisprudenza e delle Autorità di settore, si ritiene che la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, dovrà essere resa nei confronti: - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza; - dei membri del consiglio di direzione o di vigilanza (nel caso in cui il progetto esecutivo è stato oggetto concorrente abbia adottato il sistema dualistico di variazione con conseguenti modifiche in termini amministrazione e controllo); - dei soggetti muniti di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (tra i quali rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca lo statuto assegna agli amministratori e gli studi nel settore della storia dell’arteinstitori ai sensi dell’art. 2203 cc); - del direttore tecnico; - del socio unico persona fisica, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e ovvero del socio di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenzamaggioranza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstipersona fisica, in caso di eventuali progetti futurisocietà con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese per entrambi i suddetti soci); - dei limiti massimi soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di modelli pubblicazione del bando di oggettistica gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta; in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che verranno prodotti mediante hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il ricorso a concorrente. Ai fini della dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, si ritiene che non vi sia coincidenza tra le cariche di cui al comma 3 del medesimo articolo ed i soggetti terziindicati dall’art. Si chiede infine se85 del D.Lgs. 159/2011, come modificato con il D.Lgs. 218/2012, in quanto, per eventuali progetti a cura delle Gallerieesempio, il Concessionario potrà presentarenell’interpretazione sopra indicata non rientrano nel novero dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice quelli di cui al comma 2 bis del predetto articolo 85 ( … ai soggetti membri del collegio sindacale o, eventualmentenei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, un’offerta produttiva o al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Per quanto riguarda l’indicazione nominativa dei soggetti sopraindicati si rinvia alla risposta al quesito n. 3. In riferimento alle nuove norme in materia di subappalto e contenute nella documentazione di gara Vi chiediamo di chiarire se al contrario è escluso da tale possibilità.:
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Samples: Gara d'Appalto
Risposta. Si chiarisce La legge di bilancio 2017 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 riducono l’entità dell’agevolazione ed operano una razionalizzazione del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, sistema al fine di contribuire alla salvaguardia adeguare l’incentivo al mutato assetto delle condizioni di mercato In particolare, per effetto del nuovo comma 6-bis dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011, è previsto che “Per i soggetti diversi dalle banche e alla fruizione dalle imprese di tale eccezionale patrimonio culturaleassicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”. La norma, nonché di promuovere quindi, decurta la ricerca variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e gli studi nel settore della storia dell’artevalori mobiliari, sia con risorse interne sia diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalicorso al 31 dicembre 2010. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma tratta di una previsione che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività interessa la generalità delle imprese (anche non aventi legami di co-marketinggruppo), con un peso maggiore la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione; ciò poiché l’investimento mobiliare rientra tra le attività “tipiche” esercitate dalle stesse. Si ritiene che la fattispecie dell’investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell’articolo 10 del decreto 14 marzo del 2012, configuri sostanzialmente una norma di sistema per l'Amministrazionela determinazione del beneficio. Alla voce 9.2.3 Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio. Nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2017, si afferma che la finalità del Capitolato Tecnicolegislatore non è di inserire una disposizione antielusiva, è espresso chema piuttosto di favorire taluni investimenti: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizioper stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che si è ritenuto di reintrodurre (il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o chenuovo comma 6-bis dell’articolo 1 del D.L. 201/2011, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per inserito dalla lettera d) del comma 4) la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disposizione già esistente nell’ambito della disciplina della stessacd. Alla voce 9.3.2.2 dual income tax (DIT), di cui l’ACE ricalca i tratti principali, sterilizzando la variazione in aumento del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e porre valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzicorso al 31 dicembre 2010”.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Samples: Chiarimenti Interpretativi
Risposta. Si chiarisce L’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che le Gallerie «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non dirigono i lavori. A quanto constasono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto». punto 2 fatturazione elettronica ed appalti …… Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. punto 2 fatturazione elettronica ed appalti …… Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto esecutivo (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è stato oggetto titolare di variazione contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente. ……………. punto 2 fatturazione elettronica ed appalti …………… punto 2 fatturazione elettronica ed appalti …… Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con conseguenti modifiche comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservareipotesi, esporre al a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia altri in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblicouna fornitura privata). Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.S I N O NO fattura elettronica
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Samples: Nuovi Obblighi in Materia Di Fatturazione Elettronica Negli Appalti Pubblici
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni che, come si evince da quanto previsto ai paragrafi 4.1 e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 4.2 del Capitolato Tecnico, la manutenzione connessa alla fornitura dei prodotti OLP NL GOV per 12 mesi di cui al paragrafo 5.2.2 si intende limitata a tutte le correzioni ai malfunzionamenti, ma anche tutte le funzioni, rilasciate ufficialmente dal Produttore, che migliorano la disponibilità del servizio e le prestazioni della versione software acquistata con licenza OLP NL Gov. Detta manutenzione non è espresso da confondersi con la Software Assurance di 24 mesi inclusa nei prodotti SA OLP NL Gov e LicSAPk OLP NL Gov, che prevede, tra l’altro, la disponibilità delle nuove release. Pertanto i Prodotti Microsoft Gol SA OLP NL Gov e LicSAPk OLP NL Gov non necessitano del servizio connesso di manutenzione per 12 mesi, in quanto comprensivi della Software Assurance. Fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 4, dello schema di convenzione relativo al lotto 2, per quanto non espressamente disciplinato dalla documentazione contrattuale e dalla normativa vigente, trovano applicazione le Condizioni Microsoft Government Open License e relativi allegati. DISCIPLINARE DI GARA, paragrafo: n. 14.3.1 Dichiarazioni integrative, pagina n. 26 punto 8 “….In particolare il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuriaggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei limiti massimi dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di modelli seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di oggettistica adeguamento al GDPR.” Si chiede di confermare che verranno l’aggiudicatario, considerato che non effettuerà per le PA alcun trattamento dei dati personali in quanto si configura come mero rivenditore dei prodotti mediante SW contenuti nei listini relativi a ciascun lotto, non potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da parte delle stesse PA. Per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso Online (laddove previste), il ricorso a soggetti terziResponsabile del Trattamento sarà direttamente il Vendor, mentre per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso On Premises, il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software licenziato. Si chiede infine sequindi di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàdal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all’aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Multibrand Di Licenze Sw
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriconferma la formulazione della clausola sociale di cui al par. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 11 del Capitolato tecnico: “Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, sembra suggerire eventuali “attività la Società si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalidotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente”. Si richiede se precisa, a questo proposito, che la clausola sociale inserita nell’ambito della presente procedura va intesa in senso conforme all’orientamento giurisprudenziale costante secondo il quale “la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto, sicché tale interpretazione sia correttaclausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. In caso affermativoCons. Stato, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è correttaIII, n. 1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016)” (così Cons. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketingStato, con un peso maggiore per l'AmministrazioneSez. Alla voce 9.2.3 del Capitolato TecnicoIII, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio5/5/2017, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerien. 2078)” (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018 n. 272).” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Samples: Gara Per l'Affidamento Di Servizi
Risposta. Si La più volte menzionata circolare n. 14/E del 2015 ha precisato che non rientrano nella nozione di edificio e vanno, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.). L’attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi-integrati” agli edifici (ad esempio, nel caso in cui siano posizionati sul tetto dell’edificio) rientra nell’ambito di applicazione della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 e deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile. Deve, altresì, applicarsi il meccanismo del reverse charge anche all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, ancorché posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali x xxxxxxxx allo stesso. Per meglio definire l’area di applicazione del reverse charge in ordine a tali impianti, si richiamano i chiarimenti forniti con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, con la quale sono stati delineati i criteri a cui fare riferimento per stabilire la natura (mobile o immobile) delle installazioni fotovoltaiche. In particolare, il predetto documento di prassi ha chiarito che, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, “non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constaè necessario procedere, il progetto esecutivo è stato oggetto con dichiarazione di variazione con conseguenti modifiche da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore, in termini accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale”. La predetta circolare n. 36/E del 2013 ha, inoltre, chiarito che la centrale fotovoltaica posta sul lastrico solare di cronoprogrammaun edificio, se censibile in categoria D/1, ovvero D/10, costituisce un fabbricato strumentale “autonomo” rispetto all’edificio sottostante. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione luce di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esserequanto sopra rappresentato, si chiede ritiene che gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici “fascia a terra”), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, siano soggetti al meccanismo del reverse charge di prodotto” cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR n. 633 del 1972. Diversamente, l’installazione di tali oggetti centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di merchandisingpertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàa-ter) del DPR n. 633 del 1972.
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Samples: Circolare
Risposta. Si chiarisce Con riferimento al primo quesito si conferma quanto disposto dal paragrafo XV del Disciplinare che per chiarezza espositiva viene di seguito riportato: “Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le Gallerie consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto A tal proposito, difatti, la giurisprudenza ha a più riprese rilevato che la specifica previsione di cui all’art. 146 trova la sua ratio e la sua ammissibilità nella materia dei contratti nel settore di beni culturali, in quanto afferente a beni che certamente necessitano di un intervento da parte di personale specializzato, pena la compromissione del valore del predetto bene, che potrebbe essere danneggiato irrimediabilmente dall’operato di soggetti non dirigono in possesso di specifiche qualifiche. Pertanto, laddove codesto Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del Codice invoca l’applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione dell’autonoma qualificazione dallo stesso posseduta nella categoria OG2, non tiene in debita considerazione la specialità della disciplina riguardante i lavorilavori nella materia dei beni culturali, in cui, per le ragioni esposte, si richiede che la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta dalle imprese consorziate designate per l’esecuzione dei lavori in OG2. A quanto constaNe consegue che, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo è stato oggetto possesso dei requisiti di variazione qualificazione relativi alla categoria OG2 (attestazione SOA) dovrà essere soddisfatto da tutte dalle consorziate designate dal Consorzio come imprese esecutrici per i lavori nella categoria OG2, a prescindere dall’autonoma qualificazione del Consorzio. Premesso quanto sopra con conseguenti modifiche riferimento alla categoria OG2, gli altri requisiti di qualificazione relativamente alle SOA OG1 e OG11, dovranno essere soddisfatti come indicato dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento quindi alla richiesta relativa al fatto se sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in termini possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria, conformemente a quanto indicato all’art. 47 del codice, visto il principio uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di cronoprogrammaqualificazione per i consorzi di cui all’art. Alla voce 3 45, comma 2, lettere b) e c), del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno D. Lgs. 50/2016, si conferma la missione possibilità di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni indicare imprese consorziate non in possesso della cat. SOA OG2 qualora non debbano eseguire opere rientranti in tale categoria. Quanto alla richiesta di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire chiarimento: ”con riferimento alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrariosola categoria SOA OG2, il Concessionario potrà concorrere Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessatale categoria, indicando, ai sensi del par. Alla voce 9.3.2.2 XV del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstidisciplinare, in caso di eventuali progetti futuripiù consorziate designate per la OG2, “la quota di esecuzione dei limiti massimi lavori corrispondente alla classifica”, si conferma che, qualora il consorzio designi una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di modelli Attestazione Soa per la categoria indicata, dovrà indicare la quota di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàesecuzione dei lavori corrispondente alla classifica posseduta dalla singola consorziata.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Risposta. Si chiarisce Con riferimento al quesito di cui alla lettera a) si precisa che, nel rispetto delle “posizioni giuridiche soggettive” del fornitore, le modalità di espletamento delle verifiche non verranno concordate di volta in volta; con riferimento al quesito di cui alla lettera b) si precisa che le Gallerie verifiche potranno riguardare anche le sedi del fornitore sebbene saranno organizzate in maniera tale da non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto creare impedimento ad altre attività dell’impresa; con riferimento al quesito di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso cui alla lettera c) si precisa che “Le Gallerie hanno sarà garantita la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare riservatezza delle informazioni aventi carattere industriale e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi commerciale nel settore rispetto della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia correttanormativa vigente. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso cherelazione a quanto riportato nel Disciplinare: “Si rappresenta precisa inoltre che i grandi eventi espositivi saranno esclusi in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal presente serviziomedesimo articolo, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e a cura delle Gallerie.” Ciò implica comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o devono considerarsi “soggetti cessati”; si prega di confermare quanto indicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2012 ovvero che, in presenza di un’operazione di cessione societaria, se da una parte sussiste in capo al contrariocessionario l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo anno, resta fermo che è comunque dato al cessionario comprovare l’esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell’ultimo anno, presso il Concessionario potrà concorrere complesso aziendale ceduto. Pertanto non rientra tra le operazioni di cessione rilevanti, l’operazione in cui si dimostri che non vi è “continuità dell’attività imprenditoriale” - quale capacità del cessionario di prosecuzione nell’attività originariamente ricompresa nell’oggetto sociale dell’impresa che cede l’azienda (in tutto o, solamente, in parte), e quindi nel trasferimento in capo al cessionario di una ben definita capacità produttiva, nonché nel necessario legame tra quest’ultima e la specifica iniziativa di gara (per lo meno, sotto il profilo della teorica spendibilità delle referenze ad essa connesse) - e che, di conseguenza, nei confronti dei soggetti operanti presso la strutturazione cedente in carica e cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie gara e fino alla presentazione della domanda di partecipazione non devono essere rese le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 (ora art. 80 del Dlgs 50/2016) Si conferma. Si rappresenta, tuttavia, che la valutazione in ordine alla portata dell'operazione societaria spetta alla stazione appaltante alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazionedovranno essere forniti tutti gli strumenti, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiededocumentali, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futuraper poter valutare la non continuità nella gestione dell'attività. In altri termini, la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di verificare che effettivamente, nel caso di progetto produttivo già in esserespecie, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandisingnon sussiste un onere dichiarativo ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, stante l'applicabilità dei principi evincibili dalla plenaria come rappresentati nel quesito formulato. Si chiede inoltre di chiarire se sono previsti, in caso l’accettazione del servizio decorre dalla Verifica di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva conformità o se al contrario è escluso da tale possibilitàdal Collaudo.
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Samples: Gara d'Appalto
Risposta. Si chiarisce Relativamente alla domanda n. 1), non si conferma. Il rivenditore del CSP, poiché riveste la qualifica di aggiudicatario e quindi di sottoscrittore del Contratto, si assume in proprio i rischi connessi alla correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti. Conseguentemente, egli ha l’onere – come indicato in documentazione di gara – di assicurarsi che il CSP indicato in gara conservi sempre la qualificazione dei propri prodotti. In ordine alla domanda n. 2), si conferma che è il CSP a dover mantenere la qualificazione dei prodotti/servizi offerti, ma è onere del rivenditore accertarsi che lo stesso mantenga tale qualificazione subendone le Gallerie conseguenze in caso contrario. In relazione al punto 3) non dirigono i lavorisi conferma. A La qualificazione dovrà di volta in volta essere rinnovata secondo quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammadefinito da XxXX. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “636 capitolato speciale Lotti 7- 11 Le Gallerie Amministrazioni hanno la missione facoltà di conservareaderire ai Lotti 7-11 senza necessariamente aderire ai rispettivi Lotti 2-6; nel capitolato speciale Lotti 7-11, esporre al pubblicosi dice: “Nel caso in cui l’Amministrazione abbia usufruito dei Servizi di Supporto di cui ai Lotti 2-6, valorizzare potranno essere utilizzate tutte le informazioni inserite e arricchire le proprie collezioni derivanti dai relativi deliverable di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine fornitura di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia correttatali servizi. In caso affermativocontrario o in aggiunta se necessario, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere il Fornitore è obbligato a reperirle direttamente dall’Amministrazione e/o dal suo Fornitore di riferimento, oppure dal produttore e/o fornitore stesso dell’applicativo e/o da altre entità pubbliche se coinvolte nella gestione delle infrastrutture e/o delle applicazioni (“società in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività house”, società partecipate, enti consorziati, accordi di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria …).”, si chiede: nel caso in cui una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrarioAmministrazione non aderisca ai lotti 2-6, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa fornitore identificato per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale lotti 7-11 è pertanto rimessa tenuto ad effettuare tutte le attività propedeutiche e inserite nei lotti 2-6, qualora l’Amministrazione non avesse la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso disponibilità di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.tutte le informazioni?
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma 719 Capitolato d’Oneri pag. 23 “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” - Risposte ai chiarimenti n. 208 e n. 222 Premesso che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” risposta al chiarimento n. 208 si legge (…) Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardodetto, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, il concorrente intende partecipare al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso lotto 1 ed anche ai lotti 7-11 dovrà compilare e presentare la documentazione come di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstiseguito indicato: A. Per i lotti 7-11, in caso di eventuali progetti futuriRTI e Consorzi ordinari, dei limiti massimi che non mutino la loro composizione (poiché su questo gruppo di modelli lotti insiste il c.d. “Blocco degli RTI”), ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola istanza di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzipartecipazione e una sola dichiarazione integrativa, compilando con le informazioni previste alla predetta lett. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerieb); B. in caso di partecipazione anche al Lotto 1, il Concessionario potrà concorrente (ossia la singola impresa, tanto che partecipi individualmente che in associazione) dovrà presentare, eventualmenteinvece, un’offerta produttiva o se un apposito DGUE riferito al contrario è escluso da tale possibilitàlotto 1 e una specifica istanza di partecipazione, mentre nella dichiarazione integrativa potrà indicare i lotti a cui partecipa (“CHIEDE C. di partecipare alla presente gara per i seguenti lotti: >”). si chiede di confermare che in caso di partecipazione ai lotti 7-11 e al lotto 1, ove il RTI mutasse la sua composizione, a) il concorrente debba presentare due DGUE, due istanze di partecipazione e due dichiarazioni integrative, ovvero un DGUE, una istanza di partecipazione e una dichiarazione integrativa per la partecipazione al Lotto 1 e un DGUE, una istanza di partecipazione e una dichiarazione integrativa per la partecipazione ai Lotti tra 7-11. b) in caso affermativo alla risposta precedente, non dovrà quindi indicare nella dichiarazione integrativa tutti i lotti ai quali intende partecipare, ma predisporre due dichiarazioni integrative, una per il lotto 1 e una per i lotti 7-11.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce I Consorzi ordinari sono disciplinati all’art. 34 del codice che elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle gare che, al punto e), prevede: “e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le Gallerie non dirigono i lavoridisposizioni dell’articolo 37;” l’art. A quanto consta37 infatti disciplina le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, il progetto esecutivo per quest’ultimi è stato oggetto previsto che: “Nel caso di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammaforniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.” L’art. Alla voce 3 37 prevede solo a riguardo del Capitolato Tecnico è espresso raggruppamento temporaneo che “Le Gallerie hanno la missione di conservareAi fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketingoperatori economici devono conferire, con un peso maggiore unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario” mentre sia per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 i raggruppati che per i consorziati è previsto che “L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata subappaltatore e a cura delle Galleriedei fornitori.” Ciò implica Pertanto nel caso di consorzio ordinario non è necessario indicare quale azienda fra le consorziate svolge il ruolo di capogruppo, non essendoci mandanti e mandatarie all’interno di un consorzio. Letta la risposta al quesito n. 1 di cui alle FAQ aggiornate al 25.11.2014 sul sito della Regione, viene in rilievo l’opportunità di formulare un ulteriore quesito. Al quesito 1 citato, che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o cheha ad oggetto i possibili contenuti della garanzia fideiussoria, al contrarioviene data risposta richiamando, tra l’altro, l’art. 17 dello schema di contratto, il Concessionario potrà concorrere cui comma 2 prevede l’obbligo, per l’affidatario, di garantire un importo pari al 5% del corrispettivo annuo, a partire dalla stipulazione del contratto e fino alla scadenza contrattuale, compreso il periodo opzionale. Posto che tale richiamo è stato utilizzato nel contesto della risposta ad una domanda che non concerne la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina durata complessiva della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario garanzia definitiva, si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazionechiede, anche merchandising realizzato in assenza di diverse ed ulteriori disposizioni dei documenti di gara – e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, posto che la gestione nel servizio per il periodo opzionale non si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine seconfigura, per eventuali progetti definizione, come automatica, essendo subordinata alla decisione della stazione appaltante, ma anche alla previa presentazione di un piano di investimenti da parte del gestore – di confermare l’ammissibilità della presentazione di una garanzia fideiussoria rapportata alla durata ordinaria del contratto, fermo restando l’impegno dell’affidatario a cura delle Gallerieprodurre la garanzia fideiussoria per il periodo opzionale, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàove la stazione appaltante si avvalga della predetta opzione.
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Samples: Service Agreement
Risposta. Si chiarisce La stazione appaltante è Consip che, in tal caso, non riveste il ruolo di Titolare del trattamento di dati personali e non ha nessun titolo a nominare responsabili in nome e per conto di Consob; Inoltre, non si provvederà a nominare Responsabile l’aggiudicatario, per il quale, dalla sottoscrizione del contratto, deriva, ai sensi del paragrafo 5.2 (“Responsabile del trattamento”), l’investitura del ruolo in parola ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003, Consob, fatta salva verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del citato articolo, designa il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, relativamente alle attività previste nel Contratto. Nell’ambito di progetti o servizi che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constalo prevedano, il progetto esecutivo è stato oggetto Responsabile potrà essere chiamato a concorrere, in parte o in toto, in nome e per conto del Titolare Consob, alle fasi di variazione con conseguenti modifiche raccolta dei dati personali; in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 tali casi, sarà specifico compito del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservareResponsabile proporre ed applicare soluzioni tecnologiche, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali organizzative e di curarne processo che tutelino la diffusione presso la comunità scientifica pertinenza e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenzal’esattezza dei dati raccolti, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso fermo restando l’obbligo a conformarsi alle indicazioni in Venezia, nel Venetotal senso ricevute dal Titolare, e nel mondo.” La lettura xxxxx restando altresì in capo al Responsabile, per quanto di questo paragrafocompetenza, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 gli obblighi generali di cui all’art. 11 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività decreto legislativo 196 del 2003 in materia di co-marketing” modalità di trattamento e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalirequisiti dei dati. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è correttala nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica); ai sensi del paragrafo 5.2 (“Responsabile del trattamento”) la frase “Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. Sia l'Amministrazione 196/2003, Xxxxxx, fatta salva verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del citato articolo, designa il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, relativamente alle attività previste nel Contratto” deve intendersi riferita al Fornitore in quanto persona giuridica. Si conferma infine che, laddove fosse previsto anche un RTI, sarebbe possibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e sarà responsabile rispetto alla porzione dei dati personali nell'ambito delle attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Galleriepropria competenza.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriNon si conferma. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammaCon riferimento al par. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 2.1 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso nella parte in cui prescrive che “Il Concessionario Concorrente dovrà comunque garantire tutte le coperture dichiarate per l’intera durata dei Contratti di Fornitura”, alla luce del fatto che: - I Contratti di Fornitura di cui alla gara Consip possono avere durata che si impegna ad esporre estende sino al 2027, coprendo dunque un arco temporale considerevole; - Le reti mobili sono per loro natura caratterizzate da una costante evoluzione/espansione in chiave prospettica che rappresenta attuazione di precise scelte di investimento di ciascun operatore; - Gli accordi con gli operatori di rete coprono in genere archi temporali triennali, per poter essere poi rinegoziati alla scadenza tenendo conto delle evoluzioni di mercato; nell’ottica di consentire la massima partecipazione e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso preservare la libertà di progetto produttivo già in essereautodeterminazione imprenditoriale, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che il concorrente dovrà garantire per l’intera durata dei contratti di fornitura la percentuale di copertura offerta in corrispondenza con le tabelle di cui ai par. 2.1 e 2.2, fermo restando che tale percentuale potrà eventualmente essere soddisfatta nel tempo mediante accordi con terzi o con copertura propria anche in una combinazione diversa da quella indicata all’atto dell’offerta. Come previsto dall’art. 6, comma 1, lettera j) dello Schema di Convenzione, il fornitore è tenuto a “garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta Tecnica e nel “fascia Piano della copertura” nonché nel “piano Dettagliato della copertura”; il fornitore potrà ottemperare alla citata obbligazione - nel rispetto degli standard di prodottoqualità dei servizi prescritta dalla Convenzione e dai suoi allegati (compresi quelli migliorativi eventualmente offerti) - o tramite infrastruttura propria e/o mediante accordi con operatori licenziatari, accordi che eventualmente potranno anche mutare nel tempo, fermo restando che le aree dichiarate come coperte nel “Piano dettagliato della copertura” di tali oggetti di merchandisingrappresenteranno una baseline ineludibile da mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi sia ai fini della erogazione dei servizi sia delle verifiche eventualmente svolte dalla Consip o dalle amministrazioni contraenti ai sensi del par. 9.3 del Capitolato tecnico. Si chiede inoltre evidenzia, a tale proposito, che al fine di verificare che i suddetti accordi, come eventualmente evolutisi nel tempo, continuino a garantire la suddetta baseline, l’art. 6, comma 1, lett. d), dello schema di Convenzione impone al Fornitore di produrre a Consip S.p.A., se sono previstirichiesto da quest’ultima, in caso copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi stipulati dal Fornitore per la messa a disposizione dell’infrastruttura da parte di eventuali progetti futurioperatori mobili licenziatari e il Capitolato tecnico, al par. sopra richiamato, consente l’espletamento di verifiche di copertura anche nel periodo di validità dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàcontratti.
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Samples: Telecommunications
Risposta. Si chiarisce premette che la precisazione contenuta nell’art. 75) della prima tranche di chiarimenti, si riferisce esclusivamente alle certificazioni, per le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del quali sole nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico è espresso Speciale relativo ai lotti applicativi vengono detta te regole specifiche differenziate a seconda del profilo professionale, volte a confermare, in certi casi, la necessità del possesso delle certificazioni da parte di tutte le risorse associate a una determinata figura professionale, ovvero in altri casi a derogare tale regola. Con riferimento, invece, alle restanti competenze, conoscenze e attività declinate in corrispondenza della specifica figura nell’Appendice 1, si precisa quanto segue. Se da un lato l’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale relativo ai lotti applicativi prevede che “Le Gallerie hanno la missione ciascun profilo professionale si riferisce a risorse professionali con ampia esperienza, competenze funzionali e tecniche per l’ambito del lotto e non ad una singola persona”, tale previsione si riferisce in realtà espressamente ed esclusivamente all’“aggregazione della domanda di conservare, esporre servizi applicativi in ottica cloud sulla base del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione” e quindi non al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblicosingolo contratto esecutivo. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in VeneziaDi contro, nel Venetomedesimo documento, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali è previsto altresì che deve esserci corrispondenza tra le “attività di co-marketingcompetenze/conoscenze/esperienze tecniche” e comunicazione “il contesto dell’Amministrazione” espresso nel Piano Operativo/Appalto Specifico dall’Amministrazione stessa . Ne consegue che ciascun Fornitore dovrà mettere a disposizione, nell’ambito dell’AQ complessivamente inteso, per ciascuna figura professionale risorse in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalipossesso, nel complesso (e quindi non singolarmente), di tutte le competenze, conoscenze e attività declinate per lo specifico profilo. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativoTuttavia, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno nell’ambito di ciascun contratto esecutivo, dovrà essere coinvolte garantita la disponibilità di risorse, associate a una determinata figura professionale, ciascuna in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni possesso delle competenze, conoscenze e attività di co-marketingdettaglio indicate dall’Amministrazione sulla base del proprio contesto, con un peso maggiore tra quelle riportate per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerielo specifico profilo professionale nell’Appendice 1.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Samples: Accordo Quadro
Risposta. Si chiarisce L’articolo 39, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 241/1997, prevede che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di apposizione di visto infedele, i Caf e i professionisti assumono una responsabilità diretta nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore per il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che dovrebbero essere richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Tale responsabilità può essere, però, evitata se il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tale caso, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione, peraltro ravvedibile. L’articolo 7-quater, comma 48, del DL 193/2016 ha modificato il menzionato articolo 39, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 241/1997, ampliando sul piano temporale la possibilità per gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) di intervenire per correggere il visto infedele. Il termine per il compimento delle suddette attività rettificative, in precedenza fissato al 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, è ora rappresentato dalla contestazione dell’infedeltà del visto di conformità con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La sanzione per importi non versati è da individuarsi in quella di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per “i ritardati od omessi versamenti diretti”, sanzione applicata ordinariamente in caso di controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Trattandosi di modifica di una norma procedurale che consente ai Caf e ai professionisti di rettificare le dichiarazioni 730 contenenti errori che determinano infedeltà del visto di conformità, la stessa, per sua natura, trova applicazione anche con riferimento alle attività rettificative per le quali risulta già spirato il termine del 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa. Di conseguenza, in tali ipotesi, il Caf o il professionista potrà trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia stata contestata con la comunicazione di cui al citato articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione rettificativa occorre tener conto della complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempistica entro cui il procedimento deve concludersi. Con particolare riferimento alla tempistica, si segnala che l’articolo 16, comma 2, del citato decreto n. 164 del 1999 fissa al 10 novembre il termine ultimo per trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14 del medesimo decreto che il contribuente intende presentare per correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che determinano a favore dello stesso un rimborso o un minor debito. Analogamente, nella considerazione che detto termine del 10 novembre sia il termine massimo per la trasmissione delle dichiarazioni utile a consentire al sostituto d’imposta di poter effettuare il conguaglio entro la fine dell’anno, si ritiene che per le dichiarazioni rettificative previste dall’articolo 39 del decreto legislativo 241 del 1997, trasmesse entro la predetta data, il risultato contabile viene messo a disposizione dei sostituti d’imposta, ove indicati. Diversamente, per le dichiarazioni trasmesse successivamente alla predetta data, mutuando la procedura prevista per i 730 presentati in assenza del sostituto d’imposta gli eventuali progetti futuriversamenti dovranno essere eseguiti a cura dei contribuenti e gli eventuali rimborsi sono eseguiti a cura dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, dei limiti massimi di modelli di oggettistica tenuto conto che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzirisultato contabile fornito al sostituto d’imposta non tiene conto degli effetti della dichiarazione originaria, nei casi in cui nella dichiarazione rettificativa è riportato un sostituto d’imposta diverso da quello indicato nella dichiarazione originaria, per le trasmissioni effettuate anche prima del 10 novembre occorre seguire la procedura prevista per i 730 presentati in assenza del sostituto d’imposta. Si chiede infine sesegnala, che per eventuali progetti a cura delle Galleriela presentazione della dichiarazione rettificativa deve essere utilizzato il modello 730 relativo al periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica. Analogamente, nel caso in cui il Concessionario potrà presentareCaf o il professionista presenti la comunicazione dei dati relativi alla rettifica in quanto il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario dovranno essere seguite le istruzioni fornite con la circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730 relativo periodo d’imposta per il quale è escluso da tale possibilitàstata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica.
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Samples: Chiarimenti Interpretativi
Risposta. Si chiarisce conferma il contenuto del paragrafo 16 del Disciplinare di gara. In sede di chiarimenti non si può entrare nel merito delle valutazioni e determinazioni della Commissione giudicatrice che è organo autonomo.
1.17 Documento: Disciplinare 1. Premesse, pag. 4, 5. Soggetti ammessi et. Al.; 17 Contenuto offerta economica pag. pag. 38; 15. DGUE, dichiarazioni integrative, pag. 30 Testo: Al punto 1 delle premesse è riportato “Società di progetto (anche NewCo): il concessionario, dopo l’aggiudicazione, ha l’obbligo di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, così come previsto dall’art. 184 del Codice. L’ammontare minimo del capitale sociale della società, eventualmente costituita, dovrà essere non inferiore ad € 100.000,00. Il nuovo operatore economico dovrà rispettare le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto prescrizioni previste dalla normativa dello Stato italiano in materia di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondogolden power.” La lettura Nelle Istruzione operative per la compilazione del PEF a pag. 38 è riportato “all’indicazione degli eventuali servizi che la società di questo paragrafoprogetto acquisirà dai soci e da parti correlate, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnicospecificando in che percentuale e valore assoluto, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketingin relazione all’Operating Expense e al Capital Expenditure” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionaliNelle dichiarazioni integrative al DGUE a pag. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione 30 è corretta. Sia l'Amministrazione richiesto che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività concorrente alleghi, in caso di co-marketingRTI costituito “dichiarazione in cui si indica, con un peso maggiore ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, dichiarazione che è richiesta nella stessa forma alla pagina successiva anche per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnicogli RTI costituendi In riferimento a questa ultima dichiarazione, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica atteso che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere concorrente si impegna a costituire una Società di progetto per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa indicherà gli eventuali servizi che la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esseresocietà stessa acquisirà dai soci, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e confermare che in sostituzione della dichiarazione relativa alle “parti del servizio …… che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” si possa rilasciare una dichiarazione relativa alle quote societarie che i soci assumeranno nella Società di progetto, fermo restando quanto richiesto nelle indicazioni per la “fascia compilazione del PEF. In caso contrario si chiede di prodotto” chiarire cosa dovrà essere dichiarato considerato che i singoli operatori economici riuniti o consorziati non eseguiranno di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàfatto direttamente le attività oggetto della presente gara.
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Samples: Partnership Agreement
Risposta. Si chiarisce In materia di conferimento degli incarichi ex art. 110, comma 1 e comma 2, del TUEL, vigono due punti fermi: − l’inderogabilità delle norme del TUEL; − la possibilità del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di introdurre una disciplina di dettaglio integrativa (e non derogativa) delle norme del TUEL. L’articolo 110, comma 3, stabilisce che le Gallerie “I contratti di cui ai precedenti commi non dirigono i lavori. A quanto constapossono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”, mentre il comma 1, che “gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il progetto esecutivo è stato possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammadell’incarico”. Alla voce 3 luce del Capitolato Tecnico combinato disposto delle due norme, riteniamo che non sia sostenibile che il sindaco neo-eletto, indipendentemente dal fatto che si tratti del sindaco uscente riconfermato, possa affidare un nuovo incarico al medesimo dirigente senza esperire una nuova selezione. Riteniamo quindi che, anche se il regolamento consentisse un’ipotesi del genere, si tratterebbe di una pratica illegittima. In ogni caso evidenziamo che, da quanto da noi verificato, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del vostro comune non contempla questa possibilità. Ricordiamo inoltre che: − prima di affidare un nuovo incarico di durata superiore ad una anno è espresso che “Le Gallerie hanno necessario esperire la missione di conservareprocedura prevista dall’articolo 34, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Venetocomma 642, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 articolo 34-bis del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione d.lgs. 165/2001; in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” assenza di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante procedura il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario contratto stipulato è escluso da tale possibilitànullo43.
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Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriAi sensi del citato art. A quanto consta22, il progetto esecutivo è stato oggetto contratto di variazione con conseguenti modifiche subappalto dovrà essere stipulato dalla capogruppo, in termini nome e per conto del raggruppamento. Eventuali richieste di cronoprogrammaderoga alla predetta previsione potranno essere valutate, in sede di esecuzione, dalla Stazione appaltante. Alla voce 3 Rif. Schema contratto Art. 35 - Con riferimento all'art. 35 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno "Contratto per la missione Fornitura di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni servizi di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali sviluppo applicativo e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica servizi innovativi e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esseretecnologici - Lotto 2", si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo fornire l'Atto di designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali, indicato all'art. 2 del medesimo contratto quale Allegato "E". In mancanza, si chiede di: - confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” ai sensi e la per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “fascia Codice in materia di prodotto” protezione dei dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di tali oggetti trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di merchandisingtrattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. - Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa. - Si chiede inoltre se sono previsti, in caso altresì di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica confermare che verranno prodotti mediante il ricorso la nomina a soggetti terziResponsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica). - Si chiede infine di confermare se, laddove fosse previsto un RTI, si prevede un Responsabile esterno del trattamento unico per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o RTI ovvero se al contrario è escluso da tale possibilitàpossibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI.
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Samples: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si chiarisce Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi “è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali”. Il successivo articolo 18 dello stesso DPR n. 633 del 1972 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. In sostanza, in base a tali previsioni, il soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione deve applicare l’IVA, aggiungendo tale imposta, all’importo del corrispettivo dovuto dal cessionario o committente. Il secondo comma dell’articolo 18, del medesimo DPR n. 633 del 1972 prevede che per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Tra le operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura rientrano, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, n. 4) de DPR n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico. Ciò premesso, in relazione alla fattispecie oggetto di domanda, si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione V, espressa nella sentenza n. 6934 del 17 marzo 2017 relativamente ad un caso in cui in sede di accertamento è stato ritenuto che un’associazione sportiva dilettantistica avesse simulato l'espletamento di un'attività di tipo associativo – ritenuta dalla stessa associazione come non commerciale – con conseguente riqualificazione dell’attività svolta come attività commerciale di gestione della struttura sportiva e relativo recupero a tassazione delle entrate percepite dall’ente. In tale pronuncia è stato affermato che non è corretto ritenere che l'imponibile accertato, corrispondente alla somma delle quote versate dagli associati per la fruizione dei servizi offerti dall’associazione sportiva dilettantistica, vada considerato comprensivo di IVA. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la disposizione di cui all’articolo 22, primo comma, n. 4, del DPR n. 633 del 1972, che esclude l'obbligo di emissione di fattura “per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico” – come nel caso di attività consistente nella gestione di una struttura sportiva, oggetto della controversia decisa dalla stessa Corte – non può essere invocata per addivenire alla conclusione che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constaquote versate dagli associati, il progetto esecutivo è stato costituenti la base imponibile oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini ripresa a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, siano da considerarsi comprensive dell’IVA e che questa vada, quindi, scorporata dai corrispettivi accertati. In particolare, secondo la giurisprudenza di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezialegittimità, nel Venetocaso oggetto della decisione sopra richiamata, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafol’ente associativo agendo formalmente - ma simulatamente - come associazione sportiva dilettantistica, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.considerava (seppur
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Samples: Circolare
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriÈ possibile indicare nella terna dei subappaltatori RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi, producendo, nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici”, un DGUE specifico per ogni impresa di cui il detto RTI/Consorzio ordinario si compone. A quanto constaNel caso di RTI/Consorzio costituendo, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservareinoltre, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione si precisa che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività concorrente dovrà caricare - nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 gara unico europeo delle imprese subappaltatrici” (unitamente ai DGUE di tutti i soggetti in promessa di RTI ovvero di Consorzio ordinario) - una dichiarazione firmata digitalmente da tutti i soggetti del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta costituendo RTI e/o costituendo consorzio che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsticontenga l’impegno, in caso di eventuali progetti futuriaggiudicazione al concorrente, dei limiti massimi sia a costituire il raggruppamento e/o il consorzio entro la data della richiesta di modelli autorizzazione al subappalto da parte del concorrente medesimo sia a conferire mandato collettivo con rappresentanza a uno di oggettistica che verranno prodotti mediante essi da indicare, nella dichiarazione medesima, quale mandataria. Nel caso in cui il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle GallerieRTI/Consorzio ordinario sia “costituito”, il Concessionario potrà presentareconcorrente dovrà inserire – nell’apposita sezione del Sistema “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” - la copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Nel caso in cui sia indicato un consorzio stabile all’interno della “terna” dei subappaltatori, eventualmenteil concorrente dovrà produrre, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàaltresì, nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici”, il DGUE del Consorzio stabile e, altresì, anche un DGUE specifico per ogni impresa consorziata indicata come esecutrice.
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Samples: Gara Per l'Affidamento Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriIl convenuto deve depositare alla Segreteria delle Camere Arbitrali a mezzo pec (o mezzo equipollente) la sua risposta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda unitamente ai documenti di cui intende avvalersi. A quanto constaLa risposta dovrà contenere: - il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il progetto esecutivo è stato oggetto tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante munito di variazione poteri, codice fiscale e x.xxx ; - l’indicazione delle generalità del difensore, compreso codice fiscale e Pec, l’indicazione dell’eventuale elezione di domicilio presso quest’ultimo se nominato, la procura alle liti e, in ogni caso, l’elezione di domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale; - le indicazioni sul tipo di arbitrato prescelto, se arbitro unico o collegio nel caso in cui la scelta non emerga dalla clausola compromissoria o dal compromesso, ovvero se la scelta sia diversa rispetto a quella già formulata dall’attore, con conseguenti modifiche le relative motivazioni- l’esposizione dei fatti posti a fondamento della risposta, e la precisazione dei quesiti, dei contro-quesiti e delle eventuali richieste in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela via riconvenzionale; -l’indicazione del valore culturaledella risposta e della domanda riconvenzionale; - l’indicazione di tutti gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi e l’elencazione dei documenti allegati alla risposta; - la prova di avvenuta comunicazione alla controparte della risposta e dei documenti ad essa eventualmente allegati. Entro 10 giorni dalla ricezione della risposta, sociale ed economico la Segreteria delle Camere Arbitrali dovrà darne comunicazione formale all’attore unitamente a copia dell’atto e dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi documenti depositati dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futuraconvenuto. In caso di progetto produttivo già in essererisposta che contenga domanda riconvenzionale, si chiede la parte attrice può depositare una memoria di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstideduzioni sulla riconvenzionale, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.notificare alla controparte entro venti giorni dalla ricezione della risposta,
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Samples: Arbitration Regulation
Risposta. Si chiarisce Fermo quanto previsto all’art.12 S del contratto, secondo cui “Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni”, si precisa che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, l’ammontare delle penali inflitte potrà anche superare il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 10% del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, corrispettivo totale laddove ciò sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela conseguenza del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Veneziaprolungarsi, nel Venetotempo, dell’inadempienza di volta in volta accertata e comunque nel mondo.” La lettura rispetto del meccanismo di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività calcolo previsto per ciascuna penale dal summenzionato art. 12 S. In materia di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essereData Privacy, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che ove necessario nei singoli appalti specifici la Stazione Appaltante, in qualità di "Titolare", provvederà a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del trattamento" al sensi e la “fascia per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di prodotto” protezione dei dati personali", con riferimento alle sole operazioni di tali oggetti trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di merchandisingtrattamenti richiesto. nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non rispondere della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da Istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terra Indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa. Si chiede inoltre altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica)." Inoltre, laddove fosse previsto anche un RTI, sarebbe altresì necessario chiarire se sono previstipossibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI (meglio, in caso ciascuna società del RTI sarei responsabile esterno rispetto alla porzione dei dati personali nell'ambito delle attività di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàpropria competenza).
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Samples: Servizi Di Manutenzione Hardware
Risposta. Si chiarisce In ottemperanza al parere emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali emanato ad ottobre 2019, si conferma che non vi è necessità di nominare i fondi sanitari e le Gallerie non dirigono i lavoricompagnie assicurative “Responsabili del trattamento dei dati personali” in quanto sono qualificabili come “Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali”. A Pertanto, alla luce di quanto constasopra, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammanell’art. Alla voce 3 25 del Capitolato Tecnico è espresso che vanno considerati come eliminati i seguenti commi “Le Gallerie hanno la missione di conservareIn ragione dell’oggetto del Contratto, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, ove il Fornitore sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “chiamato ad eseguire attività di co-marketingtrattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalidei dati personali ai sensi dell’art. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo28 del Regolamento UE; a tal fine, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario esso si impegna ad esporre improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e porre trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in venditamateria di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, su richiesta dell’Amministrazionecomunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore prende atto che la Contraente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche merchandising realizzato tramite soggetti terzi autorizzati dalla Contraente, volti a riscontrare l’applicazione e prodotto dalle Gallerie l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. Nel caso in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiedecui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al riguardorischio del trattamento, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futurarisponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In caso di progetto produttivo già in esseretal caso, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.Contraente potrà
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Samples: Gara Per l'Affidamento Di Servizi Di Assistenza Sanitaria
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del veda risposta al chiarimento ID 291 602 Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 Il Fornitore dovrà predisporre una knowledge base degli inci-dent gestiti al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione avere di-sponibili all’occorrenza procedure di tale eccezionale patrimonio culturaleripristino delle piene funzionali-tà dei servizi esposti tramite l’ambiente cloud. Si chiede se sia presente una fase iniziale di ge-stione dell’infrastruttura da parte del Fornitore. Se sì, nonché si chiede di promuovere esplicitarne la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’artedurata. RISPOSTA Non si conferma. Non sono previste attività di gestione dell'infrastruttura. 603 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 La knowledge base dovrà essere organizzata per argomenti. Si chiede di chiarire se la knowledge base dovrà vertere sulle informazioni relative all’infrastruttura cloud o se devono essere com-presi anche altri temi, quale quello applicativo, sia con nella casistica di re-host che di re- purchase. RISPOSTA Le Amministrazioni definiranno di volta in volta gli argomenti da includere nella knowledge base. 604 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 La knowledge base dovrà essere organizzata per argomenti e do-vrà essere costituita da docu-menti di dettaglio che contenga-no almeno le seguenti informa-zioni: ● Incident logging; ● Incident classification; ● Incident prioritization; ● Investigation e diagnosis; ● Incident Resolution e closure; ● Informazioni relative a data, workload e componenti infra-strutturali impattati. A) Xx chiede conferma che l’informazione relativa ad “Incident logging” sia l’indicazione della locazione dei log da analizzare da parte del Help Desk, nel momento in cui avviene un problema. B) Si chiede conferma che l’informazione relativa ad “Investigation e diagnosis” sia l’informazione rela-tiva agli step consigliati di investigazione o se sia una informazione recepita su input del Help Desk a seguito della risoluzione. C) Si chiede se l’informazione relativa ad “Incident Resolution e closure” sia l’indicazione di come ef-fettuare la risoluzione o se sia una informazione da registrare dopo la risoluzione effettuata dal Help Desk. RISPOSTA In relazione al punto A) non si conferma. Si tratta dell'informazione per indivuare in maniera univoca l'incident; In relazione al punto B) si conferma. In relazione al punto C) l'informazione relativa ad “Incident Resolution e closure” può far riferimento ad entrambe le casistiche riportate. 605 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 Il documento che raccoglie le configurazioni delle risorse interne costi-tuirà l’assessment delle risorse cloud e costituisce il deliverable di fornitura del servizio. Si chiede se sono esclusi dalla documentazione per la gestione incidenti i manuali di gestione ope-rativa “tecnici”, nei quali sono riportati: classifica- zione degli incident, check automatici e manuali implementati, check list delle operazioni da fare per gestire l’incident ed il manuale di gestione del-le proceduralità da effettuare nei casi particolari di incident quali data breach, perdita dati RISPOSTA Non si conferma. Non sono esclusi dalla documentazione per la gestione incidenti i manuali di gestione ope-rativa “tecnici”, nei quali sono riportati: classifica-zione degli incident, check automatici e manuali implementati, check list delle operazioni da fare per gestire l’incident ed il manuale di gestione del-le proceduralità da effettuare nei casi particolari di incident quali data breach, perdita dati. 606 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 Nella fase di gestione post rilascio documentazione si può, invece, presentare anche un problema nel quale la soluzione deve essere testata e/o può essere necessario in-tervenire sull’architettura per effettuare dei fix. Come ci si comporta in questi casi, sia in collaborazione con partner internazionali per avere a disposizione un ambiente di test che gli accessi per il rilascio? È ne-cessario distaccare qualcuno che vada dal cliente? Oppure questa casistica è total-mente a carico del Cliente e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì del suo SOC? In questo caso, come avviene l’aggiornamento dei manuali? RISPOSTA Il corretto funzionamento dell'architettura è sempre riferibie al CSP che ha il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso mantenerne in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che piedi il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futurafunzionamento. In caso di progetto produttivo già malfunzionamento per errata configurazione delle risorse di cui alle fasi precedenti rispetto alla M5.1, gli interventi saranno relativi alle altre fasi ed andranno aggiornati i relativi deliverable. 607 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.2 Ogni giornata di formazione do-vrà essere della durata di 8h erogata presso i locali dell’Amministrazione. Si chiede di confermare che i locali messi a dispo-sizione dall’Amministrazione siano aule attrezzate del mobilio adeguato, complete di PC e connes-sione internet. RISPOSTA Si conferma. 608 Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" par. “2.3 Compute” e “Xxxxxx xxxxxxx x 0 e Chiarimenti” Risposta quesito 48 e “ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW” par. 17.1 - 2466811 - Prodotti Cloud Iaas e Paas - Lotto 1 Nel par.”2.3 Compute” del documento “ All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" par. “2.3 Compute" si riporta “Tutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del loro utilizzo, e sarà possibile sia eseguire crescita (scale-up) che decrescita (scale-down) delle risorse, adeguando il prezzo della VM a quanto previsto per lo scaglione destinazione nel listino di gara. Le richieste di upgrade e downgrade dovranno essere disponibili tramite la CMP in esseremaniera “self-provisioning”.Nel quesito 48 del documento “Xxxxxx xxxxxxx x 0 e Chiarimenti”, in cui si chiede se per soddisfare le suddetta funzionalità di modifica e di scaling sia possibile un reboot o debba essere eseguita a caldo, la risposta indica “Le modifiche dovranno essere possibili a caldo.”La risposta conferma la necessità di dover garantire la modifica della configurazione ed eventuale scaling delle VM a caldo, ponendo tale funzionalità come requisito di base a cui obbligatoriamente rispondere in maniera positiva (pena esclusione). Allo stesso tempo, il Criterio di valutazione R10 espresso nella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T)” del par.17.1 del documento “ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW” esprime la stessa funzionalità come opzionale assegnando ad essa un punteggio xxxxxxxxx.Xx chiede di confermare che la funzionalità di configurazione a caldo delle VM sia effettivamente da considerarsi opzionale con punteggio tabellare come riportato nella Tabella dei criteri del documento “ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW” par.17.1 RISPOSTA Si conferma. Le modifiche a caldo devono essere possibili solo se offerte nell'ambito del criterio migliorativo R10. Si veda Errata corrige n.3 e documentazione aggiornata 609 “ID 2213 - Gara public cloud - Errata corrige n 2 e Chiarimenti" e “All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" - 2466811 - Prodotti Cloud Iaas e Paas - Lotto 1 In relazione a quanto riportato nel paragrafo 2.3 del documento “All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" e nella risposta al quesito 157 del documento “ID 2213 - Gara public cloud - Errata corrige n 2 e Chiarimenti" si chiede di confermare che le pubbliche amministrazioni avranno facoltà di fruire di scale up/scale down anche per le risorse compute “riservate per un anno”. RISPOSTA Non si conferma. Le risorse reserved sono vincolate nella configurazione. 610 Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" - 2466811 - Prodotti Cloud Iaas e Paas - Lotto 1 In riferimento a quanto riportato nel documento “All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" nel paragrafo “2.2 Requisiti Generali”, considerando che un’Availability Zone è intesa come “Partizione dell’infrastruttura del CSP, costituita da uno o più Data Center“ (Par. 1.1 dello stesso documento), si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che il requisito è soddisfatto se per ogni Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta, esiste sempre un Data Center distante più di 2.5 Km da un Data Center appartenente ad altre Availability Zones della stessa Region. RISPOSTA Si conferma. 611 Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" - 2466811 - Prodotti Cloud Iaas e la Paas - Lotto 1 In riferimento al par. 2.2 del documento “fascia All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" in cui viene riportato “I servizi offerti in gara dovranno essere erogati in Region presenti esclusivamente nella comunità Europea edovrà essere garantito che qualsiasi replica dei dati non esca mai al di prodotto” fuori della comunità Europea", si chiede di tali oggetti confermare che non è possibile considerare eventuali region basate nel Regno Unito come facenti parte della comunità europea. RISPOSTA Si conferma 612 Capitolato d'Oneri - paragrafo 7.3 il certificato di merchandisingqualità ISO 9001:2015 con scopo di certificato "Progettazione ed erogazione di servizi informatici" è in linea con il requisito? oltre alla copia del certificato è necessario produrre altra documentazione? RISPOSTA Si confermano l'applicabilità della ISO "Progettazione ed erogazione di servizi informatici". Si chiede inoltre se sono previsti, Non è necessario produrre ulteriore documentazione rispetto a quella indicata in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzidocumentazione. Si chiede infine seNella documentazione sopra citata è indicato che, per eventuali progetti la redazione dei contenuti inerenti a cura Esperienze pregresse e Business case, deve essere utilizzato il formato tabellare;premesso che tale formato comporta diverse ed oggettive problematiche per il redattore e per il valutatore, poiché il contenuto si distribuisce in molteplici pagine (ciò a causa della divisione delle Galleriecelle/righe tra le pagine, della conseguente difficoltà di ricondurre il Concessionario potrà presentarecontenuto di una cella a quello di un’altra adiacente, eventualmentema di Appendice 3 al Capitolato più ampio contenuto, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso cattivo utilizzo dello spazio a diposizione, ecc.) si Tecnico Speciale lotti 7-11 chiede conferma circa la possibilità di utilizzare (come, peraltro, già Scheda Business approvato da tale possibilità.questa Stazione Appaltante in situazioni analoghe, si veda
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio, in quanto riconducibili al codice ATECO 43.22.03 “Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)”, rientrano nell’ambito applicativo della lett. a- ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 e sono, quindi, soggette al meccanismo dell’inversione contabile, se effettuate verso soggetti passivi IVA e se relative ad edifici. In particolare, si evidenzia che con la risoluzione n. 245/E del 16 giugno 2008, è stato chiarito che la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere deve essere assoggettata al regime di inversione contabile “solo nell’ipotesi in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione in discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell’intero impianto”. Si chiarisce precisa che gli estintori fanno parte di un impianto complesso solo ove gli stessi siano parte integrante di un impianto di protezione attiva rispondente alle prescrizioni e ai dettami di cui al DM 20 dicembre 2012, recante “regola Sono tali “gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore”, che siano installati seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato, in osservanza delle vigenti normative e delle regolamentazioni tecniche applicabili. Pertanto, le attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto, avente le caratteristiche di cui al sopra citato DM, installato in un edificio e che l’attività sia resa nell’ambito della manutenzione dell’intero impianto. Gli estintori che non fanno parte di un impianto complesso, come sopra definito sulla base della specifica normativa di riferimento (il DM 6 marzo del 1992 per gli estintori carrellati e il DM 7 gennaio 2005 per gli estintori portatili), non possono, invece, essere considerati impianti di spegnimento antincendio, bensì apparecchi mobili. In tal caso, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le prestazioni di servizi concernenti l’installazione di estintori, nonché per la manutenzione e la riparazione degli stessi. Da ultimo, si precisa che le Gallerie non dirigono i lavoriporte tagliafuoco e le uscite di sicurezza devono considerarsi, ai sensi del DM 21 giugno 2004, impianti di protezione sia pure passiva contro gli incendi. A quanto constaL’attività di installazione di detti impianti deve essere ricondotta nel codice ATECO 43.29.09 (“altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”) ed è, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammapertanto, soggetta al meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. Alla voce 3 a-ter), del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela DPR n. 633 del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo1972.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Samples: Circolare
Risposta. Si chiarisce rinvia alle tabelle allegate. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 dello schema di contratto si chiede di confermare che le Gallerie “sedi” degli Enti, rispetto alle quali i siti che l’aggiudicatario intende utilizzare, devono distare non dirigono i lavorioltre km 100, sono la sede INPS a Roma in via Xxxx il grande n. 21 e la sede di Equitalia SpA a Roma in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 14; ovvero ci si riferisce anche ad altre sedi territoriali delle quali eventualmente si chiede fin da ora di indicare l’ubicazione. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali Risposta Ci si riferisce a qualsiasi sede territoriale centrale o periferica dell’Istituto e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica Equitalia Spa. Vedasi risposta al quesito n. 3. Disciplinare - Pagina 31- Numero di pagine - Si chiede di confermare che le pagine di copertina e il pubblicodegli indici sono escluse dal computo delle pagine dei documenti presentati Si conferma. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento Disciplinare - Pagina 31 - Uso del font Verdana 11 e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico interlinea singola - Per una migliore leggibilità e fruibilità dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esseretesti, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che i dati presenti nelle tabelle (es. Matrice RACI) o nelle figure non siano soggette a tale vincolo Si conferma, ferma restando l’esigenza di leggibilità. Capitolato Tecnico L2 – Premessa - Enti coinvolti - Si chiede di confermare che gli enti coinvolti nella fornitura sono inizialmente due e la “fascia non tre come indicato Gli Enti coinvolti nella fornitura sono INPS e Equitalia. Disciplinare - Criterio valutazione 7 Offerta tecnica Lotto 2 - Interazione tra i fornitori di prodotto” servizi di tali oggetti lotti diversi. Il tema delle modalità di merchandisinginterazione è oggetto del criterio 7 e anche tra i contenuti del Piano di Qualità, oggetto del criterio 9. Si chiede inoltre se sono previstidi confermare che il Piano di Qualità allegato debba riportare in merito le sole responsabilità organizzative interne al lotto 2, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante rimandando al capitolo 2.7 il ricorso dettaglio delle soluzioni proposte a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura vantaggio delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàinterazioni.
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Samples: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si chiarisce l’Impresa B dovrà dichiarare “NO” alla domanda n. 6 del DGUE dei Lotto 2-6 sezione D - PARTE III: “si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constaofferte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione comma 5, lettera m)? specificando con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che Nota integrativa: “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione nell’ambito della partecipazione all’appalto per i Lotti 2-6 (oggetto della presente partecipazione) l’Impresa B NON si trova rispetto ad un altro partecipante al medesimo Lotto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m). Per mera trasparenza si evidenzia inoltre che all’appalto per altri lotti differenti da quelli dove partecipa l’Impresa B, potrà partecipare un diverso Operatore Economico che esercita la direzione ed il coordinamento in qualità di unico azionista dell’Impresa B. Tale situazione non è correttapreclusiva alla partecipazione al presente appalto tenuto anche conto di quanto indicato dal Capitolato d’oneri (pag.17): “il vincolo di partecipazione … non opera, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. Sia l'Amministrazione 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di co-marketingalterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. Resta ad ogni modo ferma, con un peso maggiore per l'Amministrazionequanto attiene la partecipazione a ciascun lotto, la previsione di cui all’art. Alla voce 9.2.3 80, comma 5, lett. m), del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle GallerieD. Lgs. n. 50/2016.” Ciò implica RISPOSTA: Si Conferma 928 Capitolato d’Oneri – par. 15 pag. 40 e Chiarimenti ID 14, ID 648, ID 787 e ID 829 DOMANDA: Il Capitolato d’Oneri specifica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che“L’operatore economico indica, al contrarioai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il Concessionario potrà concorrere per nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la strutturazione prestazione relativa allo specifico contratto”. Contrariamente a quanto indicato nel Capitolato d’Oneri paragrafo 15 “contenuto dell’offerta tecnica” e nel Chiarimento ID 787, in considerazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre quanto confermato dalla SA nei chiarimenti ID 14, ID 648 e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essereID 829, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto: • non debbano essere indicati nell’ambito della offerta tecnica; • saranno da indicare al momento dell’esecuzione del contratto esecutivo; • siano riferiti alle sole figure relative ai Ruoli di coordinamento, indicati nel Cap 2.3.6 del Capitolato Generale. RISPOSTA: Relativamente al Contratto Esecutivo, si confermano tutti i punti. 929 Capitolato d’Oneri ed Errata corrige n. 3 DOMANDA: L’errata corrige n. 3 riporta che è stata modificata la sola Tabella al paragrafo 3, “Oggetto dell’Accordo Quadro”, del Capitolato d’Oneri. Da un confronto tra la nuova e la precedente versione del Capitolato d’Oneri, invece, risulta che sono state modificate anche le descrizioni dei criteri migliorativi R14, R20 e R24 presenti nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 1 presente al paragrafo 17.1 “fascia Criteri di prodotto” di tali oggetti di merchandisingvalutazione dell’offerta tecnica”. Si chiede inoltre se conferma dell’errata corrige apportata anche a questa tabella. RISPOSTA: Si conferma 930 Allegato 16A - Capitolato Tecnico Speciale LOTTO 1 ed Errata corrige n. 3 DOMANDA: L’errata corrige n. 3 riporta che sono prevististati modificati i soli paragrafo 2.3 “Categoria Compute” e 2.5 “Categoria network” dell’allegato 16A. Da un confronto tra la nuova e la precedente versione dell’allegato 16A - Capitolato Tecnico Speciale LOTTO 1, in caso di eventuali progetti futuriinvece, dei limiti massimi di modelli di oggettistica risulta che verranno prodotti mediante è stato modificato anche il ricorso a soggetti terziparagrafo 2.4 “Categoria Storage”. Si chiede infine seconferma dell’errata corrige apportata anche a questo ulteriore paragrafo dell’allegato 16A. RISPOSTA: Si conferma 931 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 DOMANDA: Nella risposta ai chiarimenti ID 630 ed ID 846 riferite all’Allegato 16C – Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11, per eventuali progetti a cura delle Galleriepar 6.5.1 Gestione degli incident (M5.1) pag.19, il Concessionario potrà presentareviene riportato ID 630 “Si veda documentazione aggiornata” ed ID 846 “Si veda errata corrige n.3 e documentazione aggiornata”. Nell’errata corrige n. 3 e nei nuovi documenti pubblicati non è presente nessuna variazione riferita ai Lotti 7 – 11, eventualmentepertanto, un’offerta produttiva o si chiede di chiarire se al contrario è escluso da tale possibilitàprevista una nuova errata corrige con la ripubblicazione dei relativi documenti riferita ai Lotti 7 – 11.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas