Common use of Risposta Clause in Contracts

Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQ, nel prevedere espressamente che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime. In particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimento.

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Risposta. Il Non si conferma. Infatti, come si evince anche dal capitolo 8 del Capitolato d’Oneri dell’AQd’Oneri, l’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, attiene esclusivamente ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, declinati, nel prevedere espressamente che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione caso di specie, ai paragrafi 7.2 e 7.3 del Capitolato d’Oneri, tra i quali non figura la cui procedura certificazione ISO 9001:2015 menzionata nel quesito. Pertanto, come previsto al capitolo 10 del Capitolato d’Oneri, in caso di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 partecipazione di un RTI, la riduzione del Parlamento europeo e 50% dell’importo della garanzia provvisoria, per il possesso della certificazione del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito sistema di dare attuazione qualità conforme alle previsioni norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di cui ai commi 4 e 5 dell’artall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò 50/2016, si ottiene solo se tutte le imprese che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime. In particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno costituiscono il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione raggruppamento siano in possesso della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimentostessa. Resta inteso in ogni caso che, come previsto nell’allegato 9 al Capitolato d’Oneri, “La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”. Con riferimento alla garanzia provvisoria da prestarsi in fase di AQ (xxx.xx Cap. 10 del CdO), si richiede di voler confermare che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico qualità di cui risultasse aggiudicatarioall’articolo 93, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente comma 7 del Codice dei contratti pubblici, sia applicabile anche ad aziende in AS possesso di certificazione in settori differenti dal settore EA33. In particolare aziende la cui certificazione sia relativa al settore EA35 e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, /o EA37Si richiede anche di voler confermare che tale applicabilità sia relativa anche alle garanzie da prestarsi in via derivata, fase di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimentoAppalto Specifico.

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Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQCon riferimento al primo quesito si conferma. Con riferimento al secondo quesito, nel prevedere espressamente si precisa che lo strumento dell’Accordo Quadro possa sarà facoltà degli operatori assumere, nell’ambito del singolo Contratto Esecutivo, quote che possono essere utilizzato da un’Amministrazione puramente simboliche, ma mai pari a zero. La rimodulazione delle quote potrà interessare anche la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesimemandataria. In particolare, l’impegno ad assicurare in relazione al singolo Contratto Esecutivo, non si ritiene sussistente un vincolo per la mandataria di eseguire la misura maggioritaria delle prestazioni, fermo restando che tale vincolo dovrà essere comunque rispettato in relazione all’Accordo Quadro. In via generale si precisa altresì che, in ogni caso, la ripartizione delle assunzioni necessarie per l’esecuzione quote del contratto o per RTI risultante dalla somma di tutti i Contratti Esecutivi stipulati dal medesimo RTI (con riferimento a ciascuno dei due Accordi Quadro), al termine del singolo Accordo Quadro, dovrà rispettare la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e ripartizione delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione quote risultante dall’atto costitutivo del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimentoRTI. Resta inteso che, ferma restando la disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, saranno ammesse, nel corso dell’esecuzione degli Accordo Quadro, marginali modifiche dell’atto costitutivo del RTI nella parte relativa alla ripartizione delle quote, purché la singola impresa, che qualora l’operatoresvolgerà attività in misura percentuale diversa rispetto a quanto originariamente indicato, essendosene riservato continui a farlo nell’ambito delle attività di propria competenza, purché la facoltà mandataria continui ad eseguire le attività in misura maggioritaria e purché le nuove quote indicate da una o più imprese non siano pari a zero. Rif. SUBAPPALTO In considerazione di quanto disposto nella normativa di gara in merito al subappalto e della normativa nazionale vigente, si prega di confermare che le singole Amministrazioni non potranno prevedere discrezionalmente in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle Appalto Specifico limitazioni rispetto alla assenza di limitazione alla quota di prestazioni dell’Appalto specifico di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimentosubappaltabili.

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Risposta. Il Con riferimento alla domanda sub a., si rimanda alla risposta al chiarimento n. 32. Con riferimento alla risposta sub b., si precisa che, fermo restando che, ove necessario, lo schema può essere adattato alle specifiche esigenze dell’offerente, le attività da considerare quali costi della manodopera sono quelle indicate nell’allegato 15.2: al concorrente è consentito di estendere l’elenco delle attività, qualora presenti altre tipologie qualificabili come “manodopera”, ma non di eliminare le voci già definite nel richiamato allegato. Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri dell’AQd’Oneri. Risposta Si conferma, purché nel prevedere espressamente certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo concorre alla gara e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglionon solo della casa madre, nonché tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 7 del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime. In particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimentoCapitolato d’Oneri.

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Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQSi conferma che la quota di svincolo della garanzia definitiva indicata nella misura dell’1% dell’Appalto Specifico aggiudicato nello schema di Accordo Quadro è un refuso. Tale misura finirebbe infatti per azzerare ben presto l’importo garantito, nel prevedere espressamente vanificando pertanto le esigenze ad esse connesse, atteso che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò non gravare eccessivamente le imprese del suddetto costo, l’importo di partenza della cauzione definitiva in favore di Xxxxxx, e che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesimecessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura, è stata determinata nell’1 per mille del valore complessivo del lotto. Pertanto la quota di svincolo della predetta garanzia a valere sul valore di ciascun appalto specifico deve intendersi pari all’1 per mille. Rif.: Capitolato Tecnico, par. 4.1 Servizi Applicativi IT, pag. 15. In particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. merito alla seguente affermazione: “In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico AS l’Amministrazione può richiedere la compatibilità con gli strumenti di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente testing adottati dall’Amministrazione stessa. L’utilizzo di specifici strumenti – adottati dall’Amministrazione – può essere valutata in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, specifici criteri di aggiudicazione di AQ.” Si chiede di confermare che l’indicazione “…. in via derivata, specifici criteri di talune attività contrattuali richieda l’assunzione aggiudicazione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimentoAQ” sia un refuso e che la corretta formulazione sia “… in specifici criteri di aggiudicazione di AS”.

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Risposta. Il Si conferma. Resta fermo che in tal caso il Concorrente dovrà fornire motivazione all’interno della Dichiarazione dei giustificativi dell’anomalia dell’offerta e dei costi della manodopera. Ciò posto osserviamo che, a nostro avviso, le risposte n. 12 e n. 18 si profilano in insanabile contraddizione e chiediamo cortese definitiva conferma che, in deroga alla risposta n. 12, in caso di contratti continuativi di cooperazione ex art. 105 co. 3 lett. c-bis del Codice, analogamente a quanto previsto per il subappalto, i costi della manodopera “intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili” non andranno ricompresi all’interno dei costi della manodopera indicati in offerta ma sarà sufficiente fornire la relativa motivazione Si confermano entrambe le risposte. L’operatore economico potrà non indicare i costi della manodopera relativi a prestazioni oggetto di contratto continuativo di cooperazione esclusivamente nel caso in cui detti costi siano intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili, fornendo al riguardo la relativa motivazione; viceversa, ove i suddetti costi della manodopera siano scorporabili, il Concorrente è tenuto alla relativa indicazione in offerta. Si rammenta, infine, quanto disciplinato al par. 20 del Capitolato d’Oneri dell’AQin ordine all’ammissibilità dei contratti continuativi di cooperazione, nel prevedere espressamente che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto servizio e/o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni fornitura di cui ai commi 4 e 5 dell’artall’art. 47 105, comma 3, lett. c bis) del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime. In particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimentoCodice.

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Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQNon si conferma. Come si evince anche dalla risposta alla domanda n. 65) della prima Tranche di chiarimenti, la ripartizione delle quote del RTI indicata in sede di Accordo Quadro deve essere rispettata con riferimento alla somma del valore dei diversi Appalti Specifici eventualmente aggiudicati dal RTI nel prevedere espressamente corso della durata dell’Accordo Quadro. Tale regola si applica anche in caso di utilizzo del comparatore. Ne consegue quindi che lo strumento la ripartizione delle quote del RTI risultante dalla somma di tutti i Contratti Esecutivi stipulati dal medesimo RTI (sia a seguito di AS sia a seguito di utilizzo del comparatore), al termine dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione Quadro, dovrà rispettare la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 ripartizione delle quote risultante dall’atto costitutivo del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime. In particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimentoRTI. Resta inteso che qualora l’operatoreche, essendosene riservato ferma restando la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico disciplina di cui risultasse aggiudicatarioall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente saranno ammesse, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, marginali modifiche dell’atto costitutivo del RTI nella parte relativa alla ripartizione delle quote, purché la singola impresa, che svolgerà attività in AS emisura percentuale diversa rispetto a quanto originariamente indicato, quindicontinui a farlo nell’ambito delle attività di propria competenza, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, purché la mandataria continui ad eseguire le attività in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimentomisura maggioritaria e purché le nuove quote indicate da una o più imprese non siano pari a zero.

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Samples: www.consip.it

Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQLa Stazione appaltante che opera in qualità di centrale di committenza per le Pubbliche Amministrazioni effettua delle stime di erogazione sulla base dei comportamenti delle amministrazioni. Pertanto, la stima non è su base annuale, bensì tiene conto del complessivo impegno che l’offerente assume con la presentazione dell’offerta in caso di aggiudicazione in proprio favore, relativo all’adempimento degli ordinativi /contratti di fornitura che potranno essere emessi per tutta la durata della Convenzione/Accordo Quadro e sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito. Peraltro, come già precisato nel prevedere espressamente che lo strumento Disciplinare di gara, i pesi sono da “riferirsi a stime quantitative o economiche dell’utilizzo dei servizi nell’ambito dell’intera durata dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato Quadro, effettuate al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi da un’Amministrazione la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime. In particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico Amministrazioni; peraltro, i pesi indicati rappresentano una misura quantitativa del volume dei servizi fruiti, proiettata sulla durata complessiva dell’Accordo Quadro; tali valori sono utilizzati come meccanismo deterministico per il confronto delle offerte economiche, e non sono in alcun modo impegnativi circa l’effettiva diffusione dei servizi ed i relativi consumi nell’ambito dell’Accordo Quadro”. Si precisa che il periodo preso a riferimento è di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota 48 mesi e il valore medio di occupazione di un PRA è di 20 canali fonici. I pesi dei canoni includono quelli relativi all’estensione facoltativa di due quinti del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, massimale di talune attività contrattuali richieda l’assunzione gara già prevista dal Bando di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimentoGara.

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Samples: Disciplinare Di Gara Rif: Capitolo 10.10 Pag. 70

Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQL’ “indicazione di almeno due figure, nel prevedere espressamente facenti parte integrante o meno del concorrente, addette alla gestione delle attività e dell’intera commessa (Capo Commessa), le quali dovranno essere riconosciute quali ASCS NADCA (Air System Cleaning Specialist).” costituisce requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica del concorrente, richiesto a pena di esclusione. Non è pertanto sufficiente un mero impegno del concorrente, dovendo lo stesso disporre di almeno due figure come sopra qualificate già in fase di partecipazione alla gara. Per i suddetti tecnici che lo strumento dell’Accordo Quadro possa non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento, dovrà essere utilizzato da un’Amministrazione la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni l’istituto dell’avvalimento di cui ai commi 4 e 5 dell’artall’art. 47 89 del DLD. Lgs. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime50/2016. In particolareSi conferma il possibile ricorso al subappalto nei limiti di legge delle attività oggetto di appalto, l’impegno ad assicurare chefermo restando quanto sopra. Il Disciplinare di gara, nella parte relativa ai requisiti di partecipazione di natura tecnica e professionale (pag. 3, punto 4) richiede “L’indicazione di almeno due figure, facenti parte integrante o meno del concorrente, addette alla gestione delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o attività e dell’intera commessa (Capo Commessa), le quali dovranno essere riconosciute quali ASCS NADCA (Air System Cleaning Specialist)”. Le opere di ispezione, pulizia e disinfezione degli impianti di condizionamento e ventilazione HVAC, sono giuridicamente normate dalle “Linee Guida per la realizzazione definizione di attività ad esse connesse o strumentaliprotocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”, una quota pari ad almeno recepite dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 26/10/2006 così come integrate dalla “Procedura Operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria” promulgata con l’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7/2/2013. Si chiede se il 30% sia appannaggio dei giovani e possesso delle donne è elevato dal citato comma 4 qualifiche conseguite a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede seguito di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte corsi qualificanti ai sensi delle prestazioni dell’Appalto specifico Linee Guida di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale sopra sia sufficiente ai fini del loro corretto svolgimentodella partecipazione all’incanto.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQSi conferma che, nel prevedere espressamente che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte linea con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’artal paragrafo 22.2 del Capitolato d’Oneri, sono previste due garanzie, una in favore della Consip S.p.A., pari ad € 600.000,00, ed una in favore delle Amministrazioni contraenti, pari al 5% dell’importo complessivo offerto in fase di aggiudicazione dell'AQ, salvo gli aumenti previsti in caso di ribassi superiori al 10%. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime. In particolare, l’impegno ad assicurare Si precisa tuttavia che, come previsto al medesimo paragrafo 22.2 del Capitolato d’Xxxxx, entrambe le suddette garanzie sono richieste a ciascuno degli aggiudicatari, affinché, rispetto a ciascuno di essi, sia garantito l’adempimento delle assunzioni necessarie obbligazioni e degli impegni assunti con l’Accordo Quadro e con i Contratti di Fornitura. Infatti, con particolare riferimento alla garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti, da un lato non può escludersi che, sulla base delle condizioni oggettive enucleate al paragrafo 24 del Capitolato d’Xxxxx e meglio dettagliate al paragrafo 1.5 del Capitolato Tecnico, anche solo uno degli aggiudicatari possa risultare destinatario di tutti i Contratti di Fornitura, fino ad esaurimento del massimale, e dall’altro non può non tenersi conto del fatto che questa stazione appaltante, proprio al fine di non fare lievitare oltremodo l’importo della garanzia definitiva, ha adottato una soluzione di maggior favore per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività chi ambisce ad esse connesse o strumentaliaggiudicarsi l’AQ prevedendo, una quota pari ad almeno infatti, che il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato valore della stessa venga calcolato ab origine sull’importo complessivo “offerto” dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico di cui risultasse singolo aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS enella misura del 5%, quindi, al rispetto della quota e non sull’importo del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, Massimale (a sua volta incrementabile sino a concorrenza di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di un ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimento20%).

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Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQFermo restando che, nel prevedere espressamente che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione rispetto ai casi concreti prospettati, la cui procedura verifica in ordine alla sussistenza di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito tutti i presupposti di dare attuazione alle previsioni legge sui contratti di cui ai commi 4 e 5 sopra spetterà alle Amministrazioni che bandiranno appalti specifici, si conferma con riguardo alla partecipazione all’Accordo Quadro, l’applicazione dell’art. 47 del DL105, comma 3, lett. c-bis, D.lgs. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime50/2016. In particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offertaCapitolato tecnico Certificazioni aggiuntive – Ultimi due capoversi. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà Le certificazioni richieste dalle Amministrazioni potranno coincidere con quelle valutate in sede di partecipazione all’Accordo quadroaggiudicazione dell’AQ (e in questo caso dovranno essere indicate come requisiti minimi di AS), intenda affidare oppure potranno essere di livello superiore rispetto a terzi parte quelle o relative ad ulteriori prodotti/tecnologie (e in questi casi potranno essere indicate come requisiti minimi o come criteri premianti). In ogni caso, il Fornitore si impegna ad impiegare, per l’erogazione dei servizi, risorse professionali in possesso delle prestazioni certificazioni previste nel Contratto di Fornitura e/o nell’offerta tecnica dell’Appalto specifico Specifico e nelle quantità ivi indicate, indipendentemente da quanto eventualmente offerto in sede di cui risultasse aggiudicatarioaggiudicazione dell’AQ. Si chiede di confermare che, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto fermo restando l’impegno ad impiegare, per l’erogazione dei servizi, risorse professionali in possesso delle certificazioni previste nel Contratto di Fornitura e/o nell’offerta tecnica dell’Appalto Specifico e nelle quantità ivi indicate, indipendentemente da quanto eventualmente offerto in sede di aggiudicazione dell’AQ, le risorse con le certificazioni non previste nell’AQ ma richieste nell’AS, saranno oggetto di quotazione economica distinta nell’ambito dell’AS stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimentoe concorreranno ad integrare la base d’asta dei Servizi Accessori.

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Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQNon si conferma l’interpretazione fornita. Così come indicato al § 6 del Disciplinare di gara, il Prezzo Globale Offerto – che si ottiene dal foglio excel di lavoro “Economica” valorizzando le voci di fornitura con i prezzi unitari offerti - ha rilievo ai soli fini dell’aggiudicazione della gara. Tale prezzo, nel prevedere espressamente che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione la caso in cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte i prezzi unitari offerti coincidano con le risorse basi d’asta unitarie, dunque senza alcun ribasso, sarebbe pari ad € 431.672,00. A prescindere dal prezzo globale offerto, con il concorrente aggiudicatario verrà successivamente stipulato un contratto di valore massimale pari ad Euro 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila/00) da utilizzare interamente a consumo, secondo le esigenze del committente, sulla base dei prezzi unitari offerti indicati nell’offerta economica. Riferimento par. 5.1.1 del Capitolato Tecnico pag. 17 di 40. “Il Fornitore è responsabile di effettuare gli aggiornamenti di microcode e firmware, sia evolutivi che correttivi, sugli apparati hardware oggetto del contratto. Si intende inclusa la fornitura degli stessi aggiornamenti (code) che dovrà essere effettuata nel rispetto delle regole di intellectual property rights previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglioproduttore dell'apparato. Al riguardo, nonché del PNC” su richiesta, rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesimefornitore dovrà fornire copia dei contratti in essere con i rispettivi produttori. In particolarecaso di problematiche complesse il Fornitore dovrà essere in grado di accedere alle linee di supporto del produttore al fine di ottenere specifici bug fix o workaround.” Si rappresenta che a causa delle politiche dei produttori (in questo caso IBM e EMC), l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie non è possibile accendere contratti per l’esecuzione il solo accesso a microcode e firmware ma esclusivamente per l’erogazione dell’intero servizio di manutenzione hardware. Chiediamo quindi se la presentazione di tal contratti va prevista di volta in volta per le sole macchine che necessiteranno nel corso della durata contrattuale di aggiornamenti del contratto firmware o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offertapreventivamente sull’intero parco hardware. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidataquest’ultimo caso, l’impegno poiché il servizio sarebbe erogato interamente da terzi, si configura un caso di subappalto che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato eccede abbondantemente la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del massima prevista dalla normativa (30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimento%).

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Risposta. Il Capitolato d’Oneri dell’AQLe informazioni relative all’eventuale effetto diluitivo derivante dall’aumento di capitale saranno precisate, una volta determinato il prezzo massimo ovvero un range di prezzo nel prevedere espressamente che lo strumento dell’Accordo Quadro possa essere utilizzato da un’Amministrazione la cui procedura di Appalto Specifico afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC” , rimette ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021 anche per ciò che attiene all’eventuale deroga motivata alle medesime. In particolare, l’impegno ad assicurare prospetto informativo che, delle assunzioni necessarie in conformità alle norme di legge e regolamentari, sarà pubblicato prima dell’avvio dell’offerta, previo l’ottenimento della auto- rizzazione di CONSOB. Con riferimento poi al ruolo del Collegio Sindacale, del- la Società di Revisione e dell’Organismo di Vigilanza, come sopra già ampiamente illustrato, trattandosi nel ca- so di specie di un’ipotesi di aumento di capitale in op- zione, non sono previste restrizioni con riferimento al prezzo di emissione e non è quindi richiesto (né sarebbe necessario per l’esecuzione quanto già indicato) il parere di congrui- tà della società di revisione o, come avviene per le so- cietà non quotate, del contratto collegio sindacale. Non è quindi previsto un intervento specifico del collegio sindacale o della società di revisione nell’ambito dell’aumento di capitale in discussione. Restano ovviamente ferme le com- petenze generali degli organi di controllo sulla gestione e i conti. Per quanto concerne, infine, l’organismo di vigilanza, previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001 (che disci- plina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantag- gio), questo non svolge alcuna funzione né ha alcun ruolo con riferimento alle operazioni sul capitale. Successivamente, il Presidente cede la parola al rappre- sentante per delega dell’azionista Foncière des Régions per la realizzazione lettura della proposta di attività ad esse connesse o strumentalidelibera sul primo punto all’ordine del giorno. Il xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidatarappresentante di Foncière des Régions, l’impegno che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene riservato la facoltà in sede di partecipazione all’Accordo quadro, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni dell’Appalto specifico di cui risultasse aggiudicatario, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimentone dà lettura.

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