Common use of Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Clause in Contracts

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamentopagamento ai sensi degli articoli 17, S26, S27 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006mora. 2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita mora. 3. In nessun caso sono dovuti interessi legali e moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente capitolato con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133particolare riferimento agli articoli 17, comma 1 19, S26, S27 del D. Lgs. 163/2006presente Capitolato.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamentopagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006mora. 2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita mora. 3. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente capitolato con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D. Lgs. 163/2006particolare riferimento ai precedenti articoli 17 e 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamentopagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D. LgsD.Lgs. 163/2006.

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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamentopagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006mora. 2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali interessilegali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita mora. 3. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente capitolato con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D. Lgs. 163/2006particolare riferimento ai precedenti articoli 17 e19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento; trascorso tale termine senza che pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltantein acconto o a saldo, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni immediatamente successivo, senza necessità di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatoredomande o riserve; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli dei predetti interessi legali per i primi 60 giorni prevale sul pagamento delle somme a titolo di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D. Lgs. 163/2006esecuzione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamentopagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 1, del D.Lgs. 163/2006Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato In caso di ritardo nel pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale della rata di acconto rispetto al termine senza che sia stato eseguito il pagamento stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltanteappaltante, sono dovuti all’appaltatore sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora moratori, nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 1335, comma 1 2, del D. Lgsdecreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) (34) punti percentuali. 3. 163/2006Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto