Common use of Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Clause in Contracts

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.

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Samples: www.appalti.provincia.tn.it, www.appalti.provincia.tn.it, operauni.tn.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato Certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 dell’art. 27 e la sua effettiva emissioneemissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine termine, senza che sia emesso il certificato Certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo tale termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di moramora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

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Samples: Lavori Di Riqualificazione Energetica Della Scuola Primaria, www.sabar.it, www.sabar.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 19 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltanteappaltante, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora.

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Samples: www.comune.carpi.mo.it, www.comune.carpi.mo.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di moramora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

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Samples: www.appalti.provincia.tn.it, www.appalti.provincia.tn.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 degli articoli 17, S26, S27 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 1.5.2 e la sua effettiva emissioneemissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di moramora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

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Samples: www.sardegnaricerche.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorniritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine termine, spettano all’appaltatore gli interessi di moramora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

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Samples: www.aslroma1.it