Ritardi nel pagamento. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora in base a quanto previsto al comma 5 del presente articolo. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora in base a quanto previsto al comma 5 del presente articolo. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 5. Misura convenzionale degli interessi moratori: In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Appaltatore spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Ritardi nel pagamento. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora in base a quanto previsto al comma 5 del presente articolomora.
2. Non sono dovuti interessi In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 8, per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la causa imputabile alla Stazione appaltante abbia provveduto al pagamentoappaltante, sono dovuti all’Appaltatore sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi 60 giorni moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi riferimento di mora in base a quanto previsto al cui all’articolo 1, comma 5 1, lett. “e” del presente articolodecreto legislativo n. 192 del 2012, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, pagamento immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’Appaltatoredell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di accontodei lavori, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Misura convenzionale degli interessi moratori: In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Appaltatore spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.
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Samples: Accordo Quadro
Ritardi nel pagamento. 21.1.Rate di acconto.
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 18 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora in base a quanto previsto al comma 5 del presente articolonella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 30 giorni intercorrenti tra l’emissione il ricevimento (successivo all’emissione del certificato di pagamento pagamento) della fattura elettronica e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora in base a quanto previsto al comma 5 del presente articolo.nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 21.2.Rata di saldo
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; Per il pagamento dei predetti della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 19, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavorilegali.
4. E’ facoltà dell’AppaltatoreQualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, trascorsi i termini oltre al termine stabilito al comma 3, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Misura convenzionale degli interessi moratori: In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Appaltatore spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Ritardi nel pagamento. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto (Art. 30 del Capitolato speciale)
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore all’appaltatore gli interessi di mora in base a quanto previsto al comma 5 del presente articolomora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatoredell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore all’appaltatore gli interessi legali semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d’interesse applicato dalla BCE. - Ritardi nel pagamento della rata di saldo (Art. 31 del Capitolato speciale)
1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di ritardopagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso infruttuosamente anche questo tale termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora in base a quanto previsto al comma 5 del presente articolo.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se che la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente abbia provveduto al pagamento integrale pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi semplici di quanto maturato; mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in alternativavigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8%, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per senza che sia necessaria la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d’interesse applicato dalla BCE.
5. Misura convenzionale degli interessi moratori: In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Appaltatore spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.
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Samples: Accordo Quadro