Common use of Rivedibilità dello stato di non autosufficienza Clause in Contracts

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrotto.

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Samples: Assicurazione a Premio Annuo Di Rendita Vitalizia in Caso Di Perdita Di Autosufficienza Nel, www.postevitafondosalute.it, www.postevitafondosalute.it

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/rraccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia fiducia, e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagniaaccertamento. Qualora durante l’erogazione della Rendita rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiarioautosufficienza, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottoviene interrotto e le rendite precedentemente erogate, ma non dovute, dovranno essere restituite alla Compagnia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Per Il Caso Di Morte, Con Assicurazioni Complementari Per Il Caso Di Crill “Malattia Grave” E Di Rendita Vitalizia Pagabile, Contratto Di Assicurazione Di Capitale Differito Rivalutabile‌‌

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/rraccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia fiducia, e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienzanon autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagniaaccertamento. Qualora durante l’erogazione della Rendita rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiarioautosufficienza, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottoviene interrotto ed il contratto si intende definitivamente risolto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Pagabile in Caso

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero Successivamente al riconoscimento dello stato di autosufficienza. La Non Autosufficienza dell’Assicurato e nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienzafiducia. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato a sottoporsi a suddetti controlli, il pagamento della rendita può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. L’Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Società, entro 60 giorni, l’eventuale recupero dello stato di Autosufficienza. In caso di recupero dell’Autosufficienza e in caso di decesso dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita rendita viene interrotto e il contratto si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottointende definitivamente risolto.

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Samples: Realmente Sereno

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente Non Autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato Stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrotto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva a Premio Annuo Di Rendita Vitalizia in Caso Di Perdita Di Autosufficienza Nel Compiere Atti Di Vita Quotidiana Verificatasi Entro Il Periodo Di Copertura in Favore Di Casagit – Cassa Autonoma Di Assistenza Integrativa Dei Giornalisti Italiani