Common use of Rivedibilità dello stato di non autosufficienza Clause in Contracts

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, anche successivamente all’accertamento dello stato di non autosufficienza, a un controllo dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di rifiuto dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospeso. In ogni caso, se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui si ritiene che la non autosufficienza sia stata recuperata. L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale recupero della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà tenuto a indirizzare alla Compagnia un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di decesso. In ogni caso dovranno esser restituiti alla Compagnia eventuali indennizzi indebitamente ricevuti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. La Compagnia Nel corso del periodo di erogazione della prestazione, la Società si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato. In tale occasione, sarà richiesta almeno la facoltà presentazione di procedere in ogni momento, anche successivamente all’accertamento un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, a ovvero di farlo esaminare da un controllo Medico di propria scelta. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, con effetto dalla data della propria richiesta, la Società potrà cessare l’erogazione della prestazione. Rimane comunque fermo il diritto dell’assicurato di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato di salute dell’Assicuratonon autosufficienza dovuto a cause sopravvenute. In caso Durante il periodo di rifiuto dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospeso. In ogni casoerogazione delle prestazioni, se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui si ritiene che la esce dallo stato di non autosufficienza sia stata recuperata. L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale recupero della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà è tenuto a indirizzare darne comunicazione alla Compagnia Società entro un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicuratoperiodo di 30 giorni. In caso di Inoltre, gli eredi dell’Assicurato dovranno informare la Società dell’intervenuto decesso dell’Assicurato, i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia dell’Assicurato entro i trenta 30 giorni dalla successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni riconosciute all’Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di decesso. In ogni caso questi dovranno esser restituiti essere restituite alla Compagnia eventuali indennizzi indebitamente ricevutiSocietà.

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Samples: Polizza Convenzione Per Non Autosufficienza LTC (Long Term Care), Polizza Convenzione Per Non Autosufficienza LTC (Long Term Care)

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia il recupero di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata. La Compagnia si riserva riserva, a proprio totale carico, la facoltà di procedere far esaminare in ogni momento, anche successivamente all’accertamento momento l’Assicurato non- autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non non-autosufficienza, a un controllo dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di rifiuto dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiestada parte dell’Assicurato, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospesosomma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. In ogni caso, se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, Qualora durante l’erogazione della indennità forfettaria mensile rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene sospesa dal momento in cui si ritiene che la interrotto e, seppur non autosufficienza sia stata recuperata. L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale recupero della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà tenuto a indirizzare alla Compagnia un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso alimentato da ulteriori versamenti di premi da parte del Contraente, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicurato, i suoi dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di non-autosufficienza. Inoltre, gli eredi e/o aventi diritti sono tenuti dell'Assicurato dovranno tempestivamente informare la Compagnia dell'intervenuto decesso dell'Assicurato. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato ma riferite a comunicarlo periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di decesso. In ogni caso dovranno esser restituiti alla Compagnia eventuali indennizzi indebitamente ricevutiCompagnia.

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Samples: Documento Informativo Precontrattuale Per Prodotti Assicurativi, Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. La Compagnia Nel corso del periodo di erogazione della prestazione, la Società si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato. In tale occasione, sarà richiesta all’Assicurato – ed in copia ad EMAPI - almeno la facoltà presentazione di procedere in ogni momento, anche successivamente all’accertamento un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all’Assicurato - dandone informativa ad EMAPI - ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, a ovvero di farlo esaminare da un controllo Medico di propria scelta. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, la Società dandone motivata spiegazione all’Assicurato - ed in copia ad EMAPI - potrà cessare l’erogazione della prestazione alla prima scadenza utile successiva alla data della comunicazione. Rimane comunque fermo il diritto dell’Assicurato di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato di salute dell’Assicuratonon autosufficienza dovuto a cause sopravvenute. In caso Durante il periodo di rifiuto dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospeso. In ogni casoerogazione delle prestazioni, se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui si ritiene che la esce dallo stato di non autosufficienza sia stata recuperata. L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale recupero della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà è tenuto a indirizzare darne comunicazione alla Compagnia Società entro un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicuratoperiodo di 30 giorni. In caso di Inoltre, gli eredi dell’Assicurato dovranno informare la Società dell’intervenuto decesso dell’Assicurato, i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia dell’Assicurato entro i trenta 30 giorni dalla successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni riconosciute all’Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di decesso. In ogni caso questi dovranno esser restituiti essere restituite alla Compagnia eventuali indennizzi indebitamente ricevutiSocietà.

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Samples: Convenzione Polizza Collettiva

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva riserva, a proprio totale carico, la facoltà di procedere far esaminare in ogni momento, anche successivamente all’accertamento momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga ne- cessario per la valutazione dello stato di non autosufficienza, a un controllo dello stato di salute dell’AssicuratoNon Autosufficienza. In caso di rifiuto dell’Assicurato da parte dell’Assicurato, il paga- mento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiestaautosufficienza, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospesorendita assicurata viene interrotto, e pur non alimentato da ulteriore versamento di premi da parte del Contraente, continua ad operare, vita natural durante, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di Non Autosufficienza. In ogni caso, se l’Assicurato non ha più i requisiti Il pagamento dell’importo forfettario sarà corrisposto dalla Compagnia solo per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui si ritiene che la non autosufficienza sia stata recuperata. L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale recupero della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà tenuto a indirizzare alla Compagnia un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso primo evento di decesso dell’Assicurato, i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di decesso. In ogni caso dovranno esser restituiti alla Compagnia eventuali indennizzi indebitamente ricevutiNon Autosufficienza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva riserva, a proprio totale carico, la facoltà di procedere far esaminare in ogni momento, anche successivamente all’accertamento momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga ne- cessario per la valutazione dello stato di non autosufficienza, a un controllo dello stato di salute dell’AssicuratoNon Autosufficienza. In caso di rifiuto dell’Assicurato da parte dell’Assicurato, il paga- mento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiestaautosufficienza, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospesorendita assicurata viene interrotto, e pur non alimentato da ulteriore versamento di premi da parte del Contraen- te, continua ad operare, vita natural durante, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di Non Autosufficienza. In ogni caso, se l’Assicurato non ha più i requisiti Il pagamento dell’importo forfettario sarà corrisposto dalla Compagnia solo per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui si ritiene che la non autosufficienza sia stata recuperata. L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale recupero della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà tenuto a indirizzare alla Compagnia un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso primo evento di decesso dell’Assicurato, i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di decesso. In ogni caso dovranno esser restituiti alla Compagnia eventuali indennizzi indebitamente ricevutiNon Autosufficienza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. La Compagnia o il terzo incaricato si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, anche successivamente all’accertamento dello stato di non autosufficienza, autosufficienza come previsto all’esito delle procedure indicate nell’art.5.3 a un controllo dello stato di salute dell’Assicuratodell’Assicurato e di farlo visitare da un medico; può inoltre richiedere tutti i documenti necessari a comprovare il suo effettivo stato di salute. In caso di rifiuto dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospeso. In ogni caso, se Se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui si ritiene che la non autosufficienza sia è stata recuperatarecuperata l’autosufficienza. L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale il recupero della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà tenuto a indirizzare alla Compagnia un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di decesso. In ogni caso dovranno esser restituiti alla Compagnia eventuali indennizzi indebitamente ricevuti.

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Samples: Contratto Assicurativo