RUOLO E COMPITI DEI PARTNER Clausole campione

RUOLO E COMPITI DEI PARTNER. Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel “Formulario di Progetto”. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto, garantendo coordinamento con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste nel “Formulario di Progetto”. Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila e riconoscono a quest'ultimo la rappresentanza legale del G.O. per le attività di Xxxxxxxx, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti. In particolare, ciascun partner ha i compiti elencati di seguito: a) Informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione del Progetto e comunica le misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale; b) Rispetta le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione del G.O. e del Progetto; c) Partecipa attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati di progetto, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del G.O.; d) Informa il Capofila sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e la tempistica previste dall’AdG del PSR.
RUOLO E COMPITI DEI PARTNER. Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nell’Allegato B alla domanda di sostegno. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del progetto di innovazione, consentendo il coordinamento con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste nell’Allegato B) alla domanda di sostegno. Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila e riconoscono a quest’ultimo il ruolo di responsabile del partenariato relativamente alle attività previste, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti. In particolare, ciascun Partner, per ogni aspetto: informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione del progetto di innovazione e comunica le misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale; rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del partenariato; informa il Capofila sullo stato di attuazione delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, secondo le modalità e la tempistica previste dall’Autorità di Gestione del PSR.
RUOLO E COMPITI DEI PARTNER. Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel progetto definitivo. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto, lavorando in sinergia con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste dal progetto definitivo. Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila in qualità di responsabile del Gruppo di cooperazione per le attività di Progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti. In particolare, ciascun partner ha i compiti elencati di seguito: • a dare mandato, speciale e irrevocabile, al Capofila per mezzo di scrittura privata autenticata, prima della presentazione del progetto definitivo • a sottoscrivere il formale accordo di cooperazione in caso di finanziamento; • rispettare gli impegni assunti nell’accordo di cooperazione • a realizzare in caso di finanziamento gli interventi proposti nell’ambito del progetto di cooperazione. Ciò al fine di garantire la realizzazione del Progetto di Cooperazione cui partecipa e a non precludere i finanziamenti agli altri soggetti partecipanti. • qualora non in grado di rispettare gli impegni assunti, a comunicarlo tempestivamente al soggetto proponente, fornendo la descrizione degli interventi e delle azioni che non verranno più realizzate dandone una dettagliata e valida motivazione giustificativa. • a non presentare domande per l’adesione a bandi per soggetti individuali per accedere alle stesse misure attivate nell’ambito del progetto di cooperazione fino alla completa realizzazione del progetto stesso; • a rispettare le limitazioni e gli obblighi della tipologia di intervento-operazione del PSL del GAL a cui ha aderito nell’ambito del Progetto di cooperazione; • al rispetto delle norme relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio, consapevole che qualora il comportamento dei singoli beneficiari comporti la decadenza dei benefici previsti dal suddetto PSR Lazio 2014-2020 per tutti gli altri beneficiari, questi saranno chiamati al pagamento dei danni; • a rispettare la tempistica prevista nell’ambito del Progetto di cooperazione in riferimento all’attuazione degli interventi proposti; • a fornire al sogg...

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  • OBBLIGHI DELLO SPONSOR Lo sponsor è altresì tenuto: ‒ ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione; ‒ a mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo; ‒ a farsi carico della realizzazione di eventuali supporti necessari (striscioni, totem e simili); ‒ ad assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate; ‒ a non creare forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, lo Sponsee ha la facoltà di recedere dal contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. ‒ a dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all’immagine dello Sponsee o alle sue iniziative. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità non sollevano lo Sponsor dall’eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all’installazione di mezzi pubblicitari o altri, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. Lo Sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” previste nell’Avviso.

  • OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 1. I Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra informazione relativa ai Paesi di destinazione presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata al Venditore o all’Organizzatore. 2. I Viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’Organizzatore, al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico, la propria cittadinanza se diversa da quella italiana; al momento della partenza dovranno essere muniti del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 3. I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 4. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il Viaggiatore è sempre tenuto a informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di attuazione, il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato. 5. L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto a ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il Venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • Obblighi delle parti 7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno: essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento); osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale; formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale; possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate; predisporre e rendere disponibile all’Iscritto per tramite del sistema di gestione documentale del portale del Centro di Coordinamento il Documento dei Rischi Peculiari (DRP), redatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; Durante l’intervento di ritiro attenersi alle norme di comportamento previste dall’Iscritto; coordinarsi con l’operatore addetto al presidio del centro di raccolta e attendere il suo consenso per accedere alla zona di carico nominare e comunicare all’Iscritto il nominativo di un Referente Operativo del Servizio (R.O.S.), ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme relative all’esecuzione del servizio e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi; stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e di posta elettronica; possedere idonea iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (se previsto) e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto; rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti all’Iscritto prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e RCO); osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".