Ryanair Clausole campione

Ryanair. Con riferimento alle deleghe scritte per la partecipazione alle audizioni, ritiene che tale documento debba essere richiesto soltanto per i rappresentanti delle associazioni. Da respingere Si ritiene che, al fine della chiara identificazione dei rappresentanti degli utenti alle audizioni, nonché della legittimità dei poteri di rappresentanza, i soggetti partecipanti e con diritto di voto debbano essere provvisti di delega scritta da parte del legale rappresentante dell’utente aeroportuale.
Ryanair. Con riferimento alle audizioni supplementari, ritiene possibili malintesi sulla parola "documentazione" che a suo avviso dovrebbe ricomprendere anche eventuali nuove proposte tariffarie. Da accettare Xxxx'ambito delle eventuali audizioni supplementari che comportino la presentazione di nuova documentazione da presentare all'Utenza, nell'ottica di chiarire e rendere più esaustivo il termine "documentazione", si è ritenuto opportuno inserire nel contesto anche eventuali rielaborazioni della proposta tariffaria.
Ryanair. I partecipanti devono avere il diritto di modificare i verbali qualora contengano inesattezze. - Devono essere concessi almeno 5 giorni per la firma dei verbali. - Eliminare la registrazione audio della seduta.
Ryanair. Con riferimento alla fattispecie della sospensione della consultazione, ritiene che la procedura debba considerarsi formalmente chiusa al termine dei 60 giorni di sospensione concessi da ART. In tal caso il gestore dovrà chiedere l'apertura di una nuova consultazione. Da accettare, con modifiche Sulla base delle esperienze effettuate, si ritiene opportuno rendere certa la chiusura della procedura di sospensione entro 60 giorni dall'avvio della stessa, a meno che il gestore non provveda alla sua riapertura entro il medesimo termine. La chiusura era prevista, già nella formulazione sottoposta a consultazione, anche nel caso in cui il gestore provveda alla trasmissione all’Autorità della Contabilità Regolatoria certificata relativa all’Anno Ponte.
Ryanair. Per gli investimenti, ritiene poco chiara la formulazione del concetto di allocazione ai prodotti regolati e all'insieme dei prodotti non regolati. Da accettare, con modifiche Con riferimento al Piano quadriennale degli Interventi ed in particolare nell'ambito della documentazione a supporto del documento di consultazione, si è ritenuto, in risposta all’osservazione, di prevedere l'obbligo per il gestore di fornire all'Utenza gli importi relativi a ciascun intervento con la relativa allocazione ai singoli prodotti regolati e all’insieme dei prodotti non regolati, nel rispetto dei principi di correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza (ex art.80 del dl. n.1/2012).
Ryanair. Con riferimento alle informazioni fornite dal gestore in merito agli eventuali basket tariffari, chiede di: - Inserire evidenza di non discriminazione nella proposta dei basket tariffari. - Inserire evidenza dell'impatto sulle singole categorie di utenti Da accettare, con modifiche In merito alla rimodulazione tariffaria, si è ritenuto di inserire specificatamente il principio di non discriminazione nel capitolo 7, come obbligo a carico del gestore. L’informativa agli utenti dovrà adeguarsi a tale disposizione. Per quanto riguarda l’impatto sulle singole categorie di utenti, lo stesso capitolo 7 contiene una specifica prescrizione. 4.1.1 Ryanair Chiede di inserire evidenza dell'efficientamento conseguito nel periodo precedente Da respingere Si ritiene che la Relazione illustrativa della gestione dei 5 anni precedenti, prevista al punto 3, lettera c), contenga sufficienti informazioni per consentire agli utenti di verificare il livello di efficienza conseguito dal gestore. 4.1.1 Ryanair A suo avviso, il gestore dovrebbe fornire agli utenti una relazione dettagliata, comprensiva dei dati finanziari. Inoltre l’Autorità dovrebbe definire un format con l'elenco delle informazioni minime che il gestore deve fornire. Tutta la documentazione inviata a ART dovrebbe essere resa disponibile anche agli utenti che ne facciano richiesta. Da respingere Si ritiene che il quadro che il gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'Utenza nel documento di consultazione contenga tutte le informazioni necessarie per consentire una chiara comprensione dei piani di intervento del gestore aeroportuale e della modalità di costruzione della dinamica tariffaria. Non ritiene pertanto necessario prevedere la fornitura da parte del gestore di ulteriori elementi.
Ryanair. Il Piano quadriennale degli interventi deve essere una bozza e non la versione definitiva (cfr. art. 8 Dir. 2009/12/CE) Da respingere Il gestore è tenuto a predisporre, con riferimento al periodo tariffario ed in coerenza con l’evoluzione attesa del traffico, il Piano quadriennale degli interventi che, prima di ogni consultazione, deve risultare conforme agli strumenti di pianificazione di ENAC. Non si può pertanto parlare di “bozza”. In ogni caso, nell’ambito della consultazione, è possibile per gli utenti formulare le proprie osservazioni e controproposte a tale documento.
Ryanair. Nell’ambito della procedura di conciliazione, necessità di disporre di almeno 5 giorni per poter valutare la nuova proposta tariffaria avanzata dal gestore durante l'audizione. Da respingere La procedura di conciliazione (paragrafo 6.3.5), è stata stralciata dal Modello. Vedi osservazione precedente.
Ryanair. In caso di controversie, tutti (gestore e utenti) devono avere la possibilità di rivolgersi a ART
Ryanair. Con riferimento all’accorpamento tariffario, chiede di chiarire cosa si intenda per "prodotti rivolti a categorie omogenee di utenti serviti". Xxxxxx sarebbe "rivolti agli stessi driver di costo". Da respingere Si ritiene che l'attuale formulazione, che prevede come condizione il riferimento a categorie omogenee di utenti, sia adeguata a definire un corretto ambito di applicazione dell’accorpamento tariffario, distinguendo tale fattispecie da quella del basket tariffario, definita in altro paragrafo. Si precisa inoltre che l'accorpamento deve comunque favorire una razionalizzazione tariffaria, della quale il gestore deve rendere conto agli utenti in consultazione.