Salute e sicurezza del lavoro. Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che: • prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività; • i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti; • se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente dal quale dipende. L’Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a: • procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto • procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso • fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate. • garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Di Collaborazione Ex, Accordo Di Collaborazione Scientifica
Salute e sicurezza del lavoro. Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda cheche quando il personale di una parte si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di ricerca, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria. In particolare: • - prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività; • - i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art.26 dell’art. 26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.28 all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi s.m.i . per i conseguenti adempimenti; • - se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente dal quale dipende. L’Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a: • - procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto • suddetto; - procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente i rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso • stesso; - fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate. • ; - garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.
Appears in 1 contract
Samples: www.sardegnaagricoltura.it
Salute e sicurezza del lavoro. Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti regolamenti applicativi, si concorda che: • - prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attivitàAttività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività; • - i Responsabili scientifici provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art.26 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi ss. mm. e ii. per i conseguenti adempimenti; • - se previsto e necessario necessario, il personale suddetto, suddetto di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente della Parte ospitante e dal quale dipende. L’Ente La Parte ospitante il personale dell’altra Parte dovrà in ogni caso provvedere a: • - procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto • suddetto; - procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso • stesso; - fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate. • - garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione
Salute e sicurezza del lavoro. Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che: • - prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività; • - i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti; • - se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente dal quale dipende. L’Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a: • - procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto • - procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 9/12 - 02/05/2018 09:07:54 - Protocollo 26826/18 - Data Protocollo 02/05/2018 eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso • - fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate. • - garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Quadro
Salute e sicurezza del lavoro. Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che: • - prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività; • - i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi ss.mm.ii. per i conseguenti adempimenti; • - se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente dal quale dipende. - L’Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a: • procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto suddetto; • procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso stesso; • fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate. ; • garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Operativa Tra