Common use of Sanzioni disciplinari Clause in Contracts

Sanzioni disciplinari. 1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione;

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Integrativo Di Istituto, Contratto

Sanzioni disciplinari. 1. Le violazioni ‌ La complessiva rivisitazione del sistema in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti, iniziata con il decreto 150/2009 e proseguita con successivi interventi da parte dei dipendentidel legislatore delegato - in particolare, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi da ultimo, con il D.Lgs. n. 116/2016 e con il recentissimo decreto recante modificazioni ed integrazioni al d.lgs 165/01 - costituisce una grave reformatio in peius ed una inaccettabile invasione di campo da parte del legislatore delegato. L’assenza di terzietà nel sistema disciplinare previsto pone in evidenza seri problemi in ordine alle garanzie circa i diritti di difesa del dipendente. Sulla stessa linea si pone il codice disciplinare introdotto dall’art.62 del CCNL Funzioni Centrali che contiene disposizioni illogiche e oltremodo penalizzanti. Un sistema sanzionatorio che presenta palesi vizi e forti contraddizioni, “frutto” della vergognosa campagna denigratoria, avallata da questo come da altri Governi ed orchestrata da stampa e media, contro i dipendenti pubblici accusati, con il solito metodo della facile generalizzazione, di ogni tipo di colpe. L’art 62 del CCNL introduce: • Disposizioni peggiorative rispetto alle previsioni di legge (es: lettera f) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 48); b) rimprovero scritto • Disposizioni incongruenti e astruse (censuraes.: comma 9, numero 2, lettera e); c) multa , dove, da una parte si rinvia a disposizioni di importo variabile fino legge che a loro volta rinviano ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavvisoulteriori norme - art. 2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexiese 8, comma 31, del d.lgs. n. 165/2001235/2012 - e, dall’atra, si rinvia a discipline legislative di relative a istituti diversi - art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97, che disciplina il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.); • Disposizioni “abnormi” come quella prevista dal comma 9, numero 1, lettera c). Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per Quest’ultima norma rappresenta un vero e proprio “vulnus giuridico” del sistema sanzionatorio delineato dall’art. 62. La previsione non solo appare illogica, confliggendo con i procedimenti più elementari principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione a cui deve attenersi ogni sistema disciplinare, ma si pone anche in contrasto (non apparente…) con altre disposizioni contenute nel codice ed, in particolare, con quanto disposto dal comma 8, lettera a). Il nuovo CCNL dovrà pertanto rivisitare completamente la disciplina introdotta dall’art. 62, da una parte, ridefinendo le ipotesi sanzionatorie e disinnescando ogni possibile interpretazione estensiva o arbitraria, in ordine alle nuove fattispecie di illeciti disciplinari dei dipendenti e per introdotte dalle recenti riforme, dall’altra introducendo un sistema che garantisca il diritto di difesa durante tutte le forme e i termini e gli obblighi fasi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. 4disciplinare. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5. Non può tenersi contoCCNL dovrà, ad alcun effettoinoltre, delle sanzioni provvedere al fine di disinnescare ogni possibile interpretazione estensiva o arbitraria, in ordine alle nuove fattispecie di illeciti disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione;introdotte dalle recenti riforme.

Appears in 1 contract

Samples: www.confintesafp.it

Sanzioni disciplinari. 1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4sanzione pecuniaria; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorniretribuzione; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art; Il procedimento disciplinare viene svolto dall’ufficio competente. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’artNei casi stabiliti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. 55 n. 165/2001. 3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare , il soggetto competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per ad assumere le forme e i termini e gli obblighi determinazioni conclusive del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’artè il direttore generale o chi da lui delegato. Nell’ambito del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-/bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio 165/2001 la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonché contenere l’esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto tempestivamente il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa. Non può tenersi conto, ad alcun effettoai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari disciplinari, decorsi due anni dalla loro irrogazione;. 63 Criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni: – l’intenzionalità del comportamento; – il grado di negligenza dimostrata; – la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; – le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda o Ente; – entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; – l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone. • La recidiva delle mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità. 64

Appears in 1 contract

Samples: www.coasmedici.it