Sanzioni pecuniarie. Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell’ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente coinvolto.
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Samples: Organizzazione, Gestione E Controllo, Organizzazione, Gestione E Controllo
Sanzioni pecuniarie. Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’entedell’Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell’entedell’Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre ; l’importo della quota quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente dell’Ente coinvolto.
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Samples: Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo (d.lgs. N. 231/2001)
Sanzioni pecuniarie. Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano in tutti i casi sempre, anche nel caso in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’entepersona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:
1) determinazione di quote in un numero non inferiore a cento 100 e non superiore a mille, mentre l’importo 1.000;
2) attribuzione ad ogni singola quota di ciascuna quota va da un valore compreso tra un minimo di € 258,23 258,00 ad un massimo di € 1.549,371.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente). In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (ri- ducibili, ai sensi dell’art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69. Il Giudice giudice determina il numero di delle quote sulla base dei seguenti indici: tenendo conto:
1) della gravità del fatto, ;
2) del grado della responsabilità dell’ente, attività ;
3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire preveni- re la commissione di ulteriori illeciti, mentre l’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente coinvolto.
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Sanzioni pecuniarie. Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’entedell’Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono Vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell’entedell’Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota, mentre l’importo della quota invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente dell’Ente coinvolto.
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