Scarichi di acque reflue industriali. SMAT emette parere nell’ambito dei procedimenti di competenza della Città Metropolitana di Torino, per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 e successive integrazioni e modificazioni delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'ATO 3, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente. In generale gli scarichi di acque reflue industriali debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 salvo per quanto previsto ai successivi articoli. In situazioni particolari SMAT potrà dare parere positivo all’autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non ancora servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Nel caso dell’AUA e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni gli oneri relativi all’istruttoria concernente il parere per lo scarico in fognatura sono destinati a SMAT e sono a carico del richiedente. In base alle risultanze dell’istruttoria, il parere per il rilascio delle suddette autorizzazioni potrà contenere specifiche prescrizioni, opportunamente motivate, finalizzate ad acquisire informazioni utili su aspetti del processo produttivo e dell’eventuale depurazione che possono influenzare la qualità e/o la quantità dei reflui scaricati in fognatura. Ove necessario e tecnicamente fattibile, al fine di quantificare esattamente il volume dei reflui che sono scaricati nel pozzetto di scarico fiscale, nel parere per il rilascio può essere richiesta l’installazione di un sistema di misurazione del flusso degli scarichi. In base all’indice di priorità dell’insediamento, nel parere per il rilascio dell’autorizzazione sarà indicato il numero di autocontrolli (campionamenti ed analisi) che l’Utente dovrà effettuare sui reflui scaricati in fognatura, sulla base di quanto previsto nell’Allegato 3 del presente Regolamento. La data di tali autocontrolli dovrà essere comunicata in anticipo a SMAT, la quale potrà presenziare al prelievo e potrà procedere autonomamente a campionamenti e verifiche delle prescrizioni dell’autorizzazione e della normativa di settore. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati a SMAT non appena disponibili; i risultati di tutte le eventuali registrazioni dei parametri di processo previste in autorizzazione dovranno essere conservati presso l’Utente e resi disponibili su richiesta del personale incaricato dei controlli; potrà essere richiesta la fornitura periodica dei dati raccolti in forma aggregata. Nel caso le risultanze degli autocontrolli evidenzino il superamento dei limiti di emissione, il titolare dell’autorizzazione dovrà informare SMAT, mettere in atto opportune procedure per verificare le cause della non conformità, ripristinare la condizione di accettabilità dello scarico e procedere a un nuovo autocontrollo. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono sottoscrivere il contratto che regolamenta la fornitura del servizio di fognatura e depurazione. Le attività di verifica ed ispezione presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs. 152/06, sono effettuate dal personale di SMAT allo scopo incaricato, secondo le modalità di cui agli artt. 44 e 45 del presente regolamento. Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 108, comma 5, del D. Lgs 152/06. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché permettano l’esercizio dell’attività di controllo. Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. L’allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l’area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, dovrà essere garantito e consentito senza indugi l’accesso all’area da parte del personale di SMAT.
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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico Integrato, Regolamento Del Servizio Idrico Integrato, Regolamento Del Servizio Idrico Integrato
Scarichi di acque reflue industriali. SMAT emette parere nell’ambito dei procedimenti di competenza della Città Metropolitana di Torino, per il rilascio delle autorizzazioni autorizzazione uniche ambientali (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 e successive integrazioni e modificazioni modificazioni, delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'ATO 3, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente. In generale gli scarichi di acque reflue industriali debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 salvo per quanto previsto ai successivi articoli. In situazioni particolari SMAT potrà dare parere positivo all’autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non ancora servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Nel caso dell’AUA e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni gli oneri relativi all’istruttoria concernente il parere per lo scarico in fognatura sono destinati a SMAT e sono a carico del richiedente. In base alle risultanze dell’istruttoria, il parere per il rilascio delle suddette autorizzazioni potrà contenere specifiche prescrizioni, opportunamente motivate, finalizzate ad acquisire informazioni utili su aspetti del processo produttivo e dell’eventuale depurazione che possono influenzare la qualità e/o la quantità dei reflui scaricati in fognatura. Ove necessario e tecnicamente fattibile, al fine di quantificare esattamente il volume dei reflui che sono scaricati nel pozzetto di scarico fiscale, nel parere per il rilascio può essere richiesta l’installazione di un sistema di misurazione del flusso degli scarichi. In base all’indice di priorità dell’insediamento, nel parere per il rilascio dell’autorizzazione sarà indicato il numero di autocontrolli (campionamenti ed analisi) che l’Utente dovrà effettuare sui reflui scaricati in fognatura, sulla base di quanto previsto nell’Allegato 3 2 del presente Regolamento. La data di tali autocontrolli dovrà essere comunicata in anticipo a SMAT, la quale potrà presenziare al prelievo e potrà procedere autonomamente a campionamenti e verifiche delle prescrizioni dell’autorizzazione e della normativa di settore. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati a SMAT non appena disponibili; i risultati di tutte le eventuali registrazioni dei parametri di processo previste in autorizzazione dovranno essere conservati presso l’Utente e resi disponibili su richiesta del personale incaricato dei controlli; potrà essere richiesta la fornitura periodica dei dati raccolti in forma aggregata. Nel caso le risultanze degli autocontrolli evidenzino il superamento dei limiti di emissione, il titolare dell’autorizzazione dovrà informare SMAT, mettere in atto opportune procedure per verificare le cause della non conformità, ripristinare la condizione di accettabilità dello scarico e procedere a un nuovo autocontrollo. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono sottoscrivere il contratto che regolamenta la fornitura del servizio di fognatura e depurazione. Le attività di verifica ed ispezione presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs. 152/06, sono effettuate dal personale di SMAT allo scopo incaricato, secondo le modalità di cui agli artt. 44 e 45 del presente regolamento. Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato 4 3 del presente Regolamento, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 108, comma 5, del D. Lgs 152/06. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché permettano l’esercizio dell’attività di controllo. Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. L’allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l’area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, dovrà essere garantito e consentito senza indugi l’accesso all’area da parte del personale di SMAT.
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Scarichi di acque reflue industriali. SMAT emette parere nell’ambito dei procedimenti di competenza della Città Metropolitana di Torino, per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 e successive integrazioni e modificazioni delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'ATO 3dell'area, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi della normativa vigentedel D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. In generale gli scarichi di acque reflue industriali debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura acque superficiali - dell'allegato 5 alla parte terza del al D. Lgs. 152/06 152/99 salvo per quanto previsto ai successivi articoli. In situazioni particolari SMAT SMA Torino potrà dare parere positivo all’autorizzazione per autorizzare lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non ancora servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 - scarico in acque superficiali pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a seguito di presentazione di idonea istanza redatta in conformità al facsimile di cui all'allegato n. 6. Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività produttive o attività accessorie ad esse connesse (quali il trasporto e/o lo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione), dove si determini il rischio di dilavamento meteorico di sostanze pericolose e/o di altre sostanze comprese nella sopra citata Tabella 3, SMA Torino può prescrivere che le acque di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane con opportuni limiti di portata. In questi casi le acque di dilavamento assumono le caratteristiche di acque reflue industriali, e pertanto sono soggette al rispetto dei limiti in concentrazione del presente regolamento; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio. L'Utente è tenuto a segnalare le variazioni di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.). L'autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/06. Nel caso dell’AUA e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni gli oneri relativi all’istruttoria concernente il parere per lo scarico in fognatura sono destinati a SMAT e sono a carico del richiedente. In base alle risultanze dell’istruttoria152/99, il parere per il rilascio delle suddette autorizzazioni potrà contenere specifiche prescrizioni, opportunamente motivate, finalizzate ad acquisire informazioni utili su aspetti del processo produttivo e dell’eventuale depurazione che possono influenzare ha la qualità e/o la quantità dei reflui scaricati in fognatura. Ove necessario e tecnicamente fattibile, al fine durata di quantificare esattamente il volume dei reflui che sono scaricati nel pozzetto di scarico fiscale, nel parere per il rilascio può essere richiesta l’installazione di un sistema di misurazione del flusso degli scarichi. In base all’indice di priorità dell’insediamento, nel parere per il rilascio dell’autorizzazione sarà indicato il numero di autocontrolli (campionamenti ed analisi) che l’Utente dovrà effettuare sui reflui scaricati in fognatura, sulla base di quanto previsto nell’Allegato 3 del presente Regolamento. La quattro anni dalla data di tali autocontrolli dovrà rilascio: un anno prima della scadenza deve essere comunicata inoltrata istanza di rinnovo in anticipo a SMAT, la quale potrà presenziare al prelievo e potrà procedere autonomamente a campionamenti e verifiche delle prescrizioni dell’autorizzazione e della normativa di settore. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati a SMAT non appena disponibili; i risultati di tutte le eventuali registrazioni dei parametri di processo previste in autorizzazione dovranno essere conservati presso l’Utente e resi disponibili su richiesta del personale incaricato dei controlli; potrà essere richiesta la fornitura periodica dei dati raccolti in forma aggregata. Nel caso le risultanze degli autocontrolli evidenzino il superamento dei limiti di emissione, il titolare dell’autorizzazione dovrà informare SMAT, mettere in atto opportune procedure per verificare le cause della non conformità, ripristinare la condizione di accettabilità dello scarico e procedere a un nuovo autocontrollo. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono sottoscrivere il contratto che regolamenta la fornitura del servizio di fognatura e depurazioneaccordo all'allegato n. 7. Le attività di verifica ed ispezione ispezione, presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 10128, 128 49 e 129 50 del D. LgsD.Lgs. 152/06152/99, sono effettuate dal personale Personale di SMAT allo scopo incaricatoSMA Torino all'uopo incaricato che riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, secondo le modalità di cui agli artt. 44 49 e 45 50 del presente regolamento. Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme alle caratteristiche al disegno di cui all'Allegato 4 del presente Regolamentoall'allegato n. 8, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 108all'articolo 34, comma 53, del D. Lgs 152/06D.Lgs 152/99. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché permettano l’esercizio dell’attività siano soluzioni che permettono l'esercizio dell'attività di controllo. Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. L’allocazione L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l’area l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l'accesso all'area, da parte del personale di SMA Torino, dovrà essere garantito e consentito senza indugi l’accesso all’area da parte del personale di SMATindugi.
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Scarichi di acque reflue industriali. SMAT emette parere nell’ambito dei procedimenti di competenza 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15 della Città Metropolitana di Torinopresente direttiva, per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 e successive integrazioni e modificazioni delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'ATO 3in rete fognaria sono sottoposti alle norme tecniche, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite di emissione adottati dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi della normativa vigentegestore SII.
2. In generale Per gli scarichi di acque reflue industriali debbono che recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento che consente di rispettare i limiti previsti dalla Tabvalori limite di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente direttiva, si applicano le disposizioni previste dalle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite di emissione adottati dal gestore SII ed in assenza di queste, le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.
3. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 salvo per quanto previsto ai successivi articoli. In situazioni particolari SMAT potrà dare parere positivo all’autorizzazione per lo scarico Per gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in reti fognarie rete fognaria non ancora servite da dotata di impianto finale di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà trattamento in grado di rispettare i limiti fissati dalla Tab. di emissione dello scarico finale, le acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 3 - allegata alla presente direttiva, relativamente allo scarico in acque superficiali - dell'allegato pubblica fognatura, ad eccezione dei parametri di cui alla tabella 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Nel caso dell’AUA e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni gli oneri relativi all’istruttoria concernente il parere per i quali dovranno essere rispettati i valori limite per lo scarico in fognatura sono destinati a SMAT e sono a carico del richiedenteacque superficiali. In base alle risultanze dell’istruttoria, il parere per il rilascio delle suddette autorizzazioni potrà contenere specifiche prescrizioni, opportunamente motivate, finalizzate ad acquisire informazioni utili su aspetti del processo produttivo e dell’eventuale depurazione che possono influenzare la qualità e/o la quantità dei reflui scaricati in fognatura. Ove necessario e tecnicamente fattibile, al fine di quantificare esattamente il volume dei reflui che sono scaricati nel pozzetto di scarico fiscale, nel parere per il rilascio può essere richiesta l’installazione di un sistema di misurazione del flusso degli scarichi. In base all’indice di priorità dell’insediamento, nel parere per il rilascio dell’autorizzazione sarà indicato il numero di autocontrolli (campionamenti ed analisi) che l’Utente dovrà effettuare sui reflui scaricati in fognatura, sulla base di quanto previsto nell’Allegato 3 del presente Regolamento. La data di tali autocontrolli dovrà essere comunicata in anticipo a SMAT, la quale potrà presenziare al prelievo e potrà procedere autonomamente a campionamenti e verifiche delle prescrizioni dell’autorizzazione e della normativa di settore. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati a SMAT non appena disponibili; Per i risultati di tutte le eventuali registrazioni dei parametri di processo previste in autorizzazione dovranno essere conservati presso l’Utente e resi disponibili su richiesta del personale incaricato dei controlli; potrà essere richiesta la fornitura periodica dei dati raccolti in forma aggregata. Nel caso le risultanze degli autocontrolli evidenzino il superamento dei limiti di emissione, il titolare dell’autorizzazione dovrà informare SMAT, mettere in atto opportune procedure per verificare le cause della non conformità, ripristinare la condizione di accettabilità dello scarico e procedere a un nuovo autocontrollo. I titolari degli nuovi scarichi di acque reflue industriali devono sottoscrivere il contratto che regolamenta la fornitura del servizio di fognatura e depurazione. Le attività di verifica ed ispezione presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs. 152/06, sono effettuate dal personale di SMAT allo scopo incaricato, secondo le modalità di cui agli artt. 44 e 45 del presente regolamento. Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella in rete fognaria per non dotata di impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale, le acque reflue urbaneindustriali dovranno rispettare i limiti per tutti i parametri di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 108, comma 5, del D. Lgs 152/06relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale.
4. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché permettano l’esercizio dell’attività di controllo. Il pozzetto Per gli scarichi esistenti di cui al punto precedente dovrà comma 3, primo periodo, dovranno essere realizzato e mantenuto previsti dei tempi di adeguamento alle disposizioni del presente articolo da esplicitare nell’atto autorizzativo.
5. Gli scarichi di acque reflue industriali che scaricano in esercizio corpo idrico superficiale, devono rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva relativamente allo scarico in acque superficiali e, qualora recapitanti in aree sensibili, ovvero in aree soggette a cura ed onere dell'Utentespecifica protezione, anche i limiti specifici stabiliti per dette aree.
6. L’allocazione Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano sul suolo, limitatamente alle fattispecie di cui all’art. 103 comma 1 lett. c) del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento Decreto, devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 allegata alla presente direttiva.
7. È comunque vietato lo scarico sul suolo in presenza delle attività sostanze pericolose di controllocui all’articolo 15, comma 2.
8. Se l’area Ai sensi dell’art.104, comma 2, del Decreto l’autorità competente in materia di scarichi può autorizzare lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, nel rispetto delle indicazioni tecniche di cui è ubicato il pozzetto è presidiataalla DGR 08 marzo 2010, dovrà essere garantito e consentito senza indugi l’accesso all’area da parte del personale di SMATn. 386.
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Samples: Direttiva Tecnica Regionale