Common use of Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi Clause in Contracts

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi. A parziale deroga dell'art. 20 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 20 comma a) sopra menzionato. Restano comunque esclusi i danni provocati da attacchi terroristici di natura nucleare, battereologica e chimica. La Compagnia e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all’art. 13 delle condizioni particolari sempre operanti. In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 75% della somma assicurata per singolo bene. Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all'importo del 10% dell’indennizzo con il massimo di Euro 100.000,00 per convenzione/ annualità assicurativa. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

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Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi. A parziale deroga dell'artdell’art. 20 29 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'artdell’art. 20 29 comma a) sopra menzionato. Restano comunque Vengono esclusi in ogni caso i danni provocati danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente causati da attacchi terroristici di natura contaminazione biologica o chimica , radioattiva o nucleare, battereologica intendendosi per tale l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive. POLIZZA LEASING BENI STRUMENTALI La Società e chimica. La Compagnia e l'Assicurato l’Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della CompagniaSocietà, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all’artdel 10% (procento) sull’ammontare del danno con un minimo di Euro 3.000,00. 13 delle condizioni particolari sempre operanti. In nessun caso la Compagnia pagherà, Il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro, importo maggiore del 75singola locazione sarà pari al 60% della relativa somma assicurata C O N D I Z I O N I G E N E R A L I assicurata. Il premio imponibile annuo relativo alla presente estensione di garanzia è di Euro 65,00 C - Maggiori costi per singolo bene. lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché purchè tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all'importo del 10% dell’indennizzo con il all’importo massimo stabilito, nella scheda di Euro 100.000,00 polizza, in percento dell’importo indennizzato per convenzione/ annualità assicurativadetto sinistro. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo all’importo di cui all'artall’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo l’importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

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