Scioperi, sospensioni del Servizio. 1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione scritta all’Ente in via preventiva e tempestiva, con un preavviso di minimo 24 ore, oltre che provvedere ad informare adeguatamente il pubblico.
2. Il Tesoriere è, altresì, tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili, onde evitare che la loro interruzione crei grave danno all’immagine dell’Amministrazione comunale.
3. Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio per un massimo di due giorni lavorativi senza assumere responsabilità alcuna, in caso di eventi dichiarati eccezionali e di seguito elencati tassativamente: - esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature ecc.); - ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere. Il Tesoriere avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente i fatti e le circostanze eccezionali e straordinarie impeditive delle prestazioni, ove possibile con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.
4. Al di fuori dei casi sopra indicati, l'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente, costituisce grave inadempimento contrattuale e l'Ente, a sua discrezione, potrà risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi del precedente articolo 26.
Scioperi, sospensioni del Servizio. 1. In caso di sciopero dei propri dipendenti il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione scritta alla Provincia in via preventiva e tempestiva, oltreche provvedere ad informare adeguatamente il pubblico.
2. Il Tesoriere è altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili e di servizi essenziali, onde evitare che la loro interruzione crei grave danno all’immagine della Provincia.
3. Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio per un massimo di 2 giorni lavorativi senza assumere responsabilità alcuna, in caso di eventi dichiarati eccezionali e di seguito elencati tassativamente: -esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti,manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature ecc.); -ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere. Il Tesoriere avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Provincia i fatti e le circostanze eccezionali e straordinarie impeditive delle prestazioni, ove possibile con un anticipo di almeno 5 giorni solari.