Inadempimento contrattuale. Mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Inadempimento contrattuale. Qualora l’appaltatore non adempia alle obbligazioni contrattuali nei termini fissati, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penalità maturate, si riserva il diritto di agire a termini dell'articolo 124 del D.P.R. n. 236/2012. Scaduti i predetti termini, l’Amministrazione – assegnato l’appaltatore un termine perentorio della durata che essa stabilirà insindacabilmente, avrà facoltà di dichiarare decaduto l’appaltatore dal diritto di proseguire il contratto. Qualora i crediti vantati dall’appaltatore in dipendenza del presente contratto non fossero sufficienti a sostenere le spese della provvista eseguita per conto dell’appaltatore inadempiente, l'Amministrazione si avvarrà della cauzione e, ove occorra, potrà rivalersi giudizialmente contro l’appaltatore. Pertanto la cauzione sarà trattenuta e si procederà al suo svincolo quando l’Amministrazione sarà stata rimborsata di tutti i suoi crediti. L’Amministrazione, qualora ritenga di non dover seguire il procedimento della decadenza e della esecuzione in conto ed a rischio dell’appaltatore inadempiente, scaduto infruttuosamente il termine perentorio all'uopo assegnato insindacabilmente all’appaltatore per la fornitura di cui al presente contratto, avrà la facoltà di dichiarare, con proprio atto unilaterale, risolto il contratto, con l'incameramento dell'intera cauzione o di quota di essa proporzionata alla parte di fornitura non effettuata, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida. In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore, salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto dall’articolo 186 bis della Legge Fallimentare, nonché in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti o di recesso dal contratto dichiarato in forza delle disposizioni antimafia, l’Amministrazione potrà fare ricorso alla procedura di affidamento prevista dall’articolo 110 del predetto Codice.
Inadempimento contrattuale. 1. L'inadempimento contrattuale del contraente viene valutato dal dirigente del servizio preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse della Provincia.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il dirigente del servizio competente all'esecuzione ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, vengono sottoposti al dirigente competente il quale adotta i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver diffidato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento concretante l'inadempimento, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
Inadempimento contrattuale. XXXXXXX AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO
1. L’impresa affidataria è tenuta ad assicurare l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni oggetto del presente Capitolato e del Disciplinare Tecnico.
2. In caso di mancato ovvero inesatto adempimento contrattuale, il CSA inoltrerà formale diffida ad adempiere all’impresa affidataria, la quale dovrà porre rimedio a tale inadempienza nell’arco di quindici giorni dal ricevimento della diffida.
3. Decorso inutilmente tale termine e perdurando l’inadempimento, il contratto si intenderà espressamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, del Codice Civile.
4. Il contratto si risolve altresì di diritto, in caso di violazione degli obblighi contrattuali di cui all’art. 5 co. 4, e agli artt. 7, 8, 10, 13, 15, 16 e 20, debitamente sottoscritti in sede contrattuale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
5. Il contratto deve intendersi automaticamente risolto anche in caso di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e senza ritenersi che l’elenco sia esaustivo, l’addebito di n. 3 penalità ovvero richiami per rendimento scadente del servizio.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa affidataria, il CSA potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, fatto sempre salvo in detta ipotesi il diritto al risarcimento del danno:
a) a copertura della eventuale maggiore spesa conseguente all’affidamento ad altra impresa del servizio sottratto all’impresa affidataria;
b) a copertura delle spese per la indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio.
7. È fatta salva la possibilità per il CSA di recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, debitamente dichiarate e certificate dallo stesso CSA.
Inadempimento contrattuale. Il responsabile della gestione del contratto di cui all'art.8 del presente regolamento valuta la rilevanza dell’inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all’interesse dell’Ente. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Dirigente di cui al comma 1 ha l’obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l’azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, comportano l’adozione da parte del Dirigente summenzionato di provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta. In caso di inadempimento grave che comprometta l’esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l’incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento di ulteriori danni.
Inadempimento contrattuale. 1. L’inadempimento contrattuale comporta le conseguenze previste dalle norme vigenti, dal contratto e dal capitolato d’oneri.
2. I capitolati d’oneri generali o speciali determinano le penali per l’inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dai soggetti che contrattano con l’ente che non comporti la risoluzione del contratto.
3. Ove i capitolati nulla dispongano, le penali, sempre fatta salva la risoluzione del contratto, sono previste in misura pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione dovuta, ed in misura compresa tra lo 0,5 ed il 5 per cento, a seconda della gravità dell’infrazione, per ogni altro inadempimento.
4. La penale è comminata dal responsabile del servizio mediante semplice comunicazione raccomandata; ove entro il termine prefissato non sia stato effettuato il pagamento, l’ente ha diritto di rivalersi sulla cauzione, ove costituita, che dovrà essere subito reintegrata.
5. Le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali negli appalti di lavori pubblici sono disciplinate dagli artt. 133, comma 9, del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall'art.117 del regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, e dalle norme vigenti in materia.
6. Per l’inadempimento non disciplinato ai sensi dei commi precedente, il responsabile del servizio che ha stipulato il contratto procede alla stregua della disciplina civilistica vigente in materia.
Inadempimento contrattuale. 1. Per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempimento in senso proprio spetta al Direttore e/o al Dirigente competente adottare le misure ritenute necessarie, così come disporre la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento.
2. In materia di lavori pubblici, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo potrà essere disposta ai sensi degli artt. 136 e ss. D. Lgs. n. 163/2006.
Inadempimento contrattuale. Le parti, tenuto conto degli artt. 5 e 55 della L. 392/78, pattuiscono che il mancato pagamento anche di una sola rata trimestrale del canone e delle spese condominiali, decorsi venti giorni dalle scadenze previste, costituisce grave inadempimento, tale da comportare risoluzione di diritto del contratto a norma e per gli effetti dell’art. 1456 C.C..
Inadempimento contrattuale. La Compagnia indennizza i costi di difesa che derivino da un Sinistro connesso ad un’asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato dal Contraente in forma scritta. 50.000 euro per sinistro ed in aggregato
Inadempimento contrattuale. In caso di inadempimento contrattuale da parte dell'Istituto, quest'ultimo sarà tenuto al risarcimento nei limiti della restituzione dell'intera somma della retta versata dallo studente. In caso di inadempimento contrattuale da parte dello studente, l’Istituto provvederà a sospendere immediatamente i servizi offerti ma lo studente rimarrà sempre obbligato al versamento della retta dovuta. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del presente contratto, si rimanda alle Condizioni generali di contratto. Il Direttore Generale Lo Studente Istituto di Scienze Forensi Srl Xxxx. XXXXXXX XXXXXX Firma dello Studente _ SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO (ANCHE IL PROPRIO INDIRIZZO E-MAIL) Cognome nome data di nascita / / luogo di nascita M Stato di nascita sesso F indirizzo di residenza Cap comune di residenza prov. ( ) codice fiscale titolo di studio se laureando indicare corso e anno frequentato professione telefono* indirizzo di posta elettronica (obbligatorio)*