Common use of SCIOPERI Clause in Contracts

SCIOPERI. Artt. 2 e 3 allegato CCNL ’99 per l’attuazione della legge 146/90 1. Il monte ore annuo è di 60 ore per la scuola secondaria, pari a 12 giorni lavorativi, 40 ore per la scuola elementare e dell’infanzia, pari a 8 giorni lavorativi. 2. Gli scioperi brevi possono essere proclamati solo per la prima o ultima ora di servizio e sono computati nel monte ore annuale. Nella proclamazione deve essere precisato se l’astensione riguarda la prima o l’ultima ora. 3. Le XX.XX. proclamano lo sciopero 15 giorni prima se riguarda il solo comparto scuola, 10 giorni prima se riguarda più comparti . In caso di revoca, questa deve essere tempestiva. 4. Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono: a) vigilanza sui minori che per qualsiasi motivo si trovino nell’edificio scolastico b) vigilanza degli ingressi della scuola se l’edificio non è stato chiuso per completa astensione dei lavoratori c) iscrizioni degli alunni d) attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali e) esami finali f) pagamento di stipendi Per garantire le suddette attività, si conviene che il personale ATA, esonerato dall’aderire allo sciopero o assemblea, sia numericamente proporzionato al numero delle classi funzionanti e all’articolazione delle attività previste per quel giorno, alla durata dell’orario scolastico e alla conseguente presenza o meno di turnazione del personale. Si prevede la presenza di un Assistente Amministrativo per i servizi di Segreteria, nonché di un numero di Collaboratori Scolastici pari a: - fino a 3 per la media di Milano 2 - 1 per la Scuola Media di Redecesio - 2 per la Scuola Elementare di Milano 2 - 2 per la Scuola Elementare di Redecesio - 1 per le Scuole dell’Infanzia I nominativi saranno prioritariamente individuati fra quelli del personale che, non avendo dato comunicazione volontaria di adesione, si presume non parteciperà allo sciopero o assemblea. 5. Il D.S. comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione di servizio, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione con personale del plesso solo nel caso in cui ciò sia possibile. 6. Il D.S., al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero , valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale: a) per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali : 2 assistenti Amministrativi e 2 Collaboratori scolastici b) per garantire lo svolgimento degli esami finali: 2 Assistenti Amministrativi e 2 collaboratori scolastici per i plessi sede d’esame; 7. Per garantire la vigilanza sui minori durante lo sciopero del personale docente, gli insegnanti in servizio dovranno garantire la sorveglianza dei minori presenti a scuola anche con adeguati adattamenti di orario adottati dal D.S. che potrà eventualmente utilizzare in altra classe anche il personale in servizio in compresenza .. Gli adattamenti di orario, predisposti secondo la legge 146/90, verranno comunicati alle famiglie ed ai docenti interessati almeno un giorno prima dello sciopero ed in casi di necessità sopravvenute per assenza di personale non partecipante allo sciopero, anche nello stesso giorno, previa comunicazione telefonica ai genitori degli alunni delle classi interessate ed ai docenti . 8. I nominativi dei lavoratori obbligati all’indispensabile servizio di cui sopra, verranno individuati dal D.S. 9. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve, non può superare due giorni consecutivi. Tra una azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a 10 giorni. 10. Gli scioperi brevi possono essere effettuati solo nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative ( anche per attività di non insegnamento) Cinque ore di sciopero breve equivalgono ad una giornata di sciopero. 11. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini quadrimestrali non finali, non devono comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico. Le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, nonché quelli d’esame finale e le relative valutazioni, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste nel calendario scolastico. 12. Le parti concordano di utilizzare, salvo il diritto di volontarietà della comunicazione dell’adesione , per le richieste di adesione volontaria allo sciopero, il modulo firma con le caselle “adesione volontaria firma ” – “non adesione volontaria firma ”. Il modulo in parola va comunque firmato per presa visione. 13. Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, se sciopera solo un docente, il collega di classe svolgerà comunque il servizio in orario antimeridiano. 14. Per facilitare l’invio dei dati al MIUR relativi all’adesione allo sciopero, entro la prima ora di lezione (ore 9.00) del giorno stesso di sciopero si invita tutto il personale a comunicare la propria decisione avvisando la segreteria. 15. L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.

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Samples: Contrattazione Integrativa, Contract

SCIOPERI. Artt. 2 e 3 allegato CCNL ’99 per l’attuazione della legge 146/90 1. Il monte ore annuo è di 60 ore per la scuola secondaria, pari a 12 giorni lavorativi, 40 ore per la scuola elementare e dell’infanzia, pari a 8 giorni lavorativi. 2. Gli scioperi brevi possono sono regolamentati dalle disposizioni della L. n. 146/1990 e s.m.i. che detta le norme per l’esercizio di tale diritto nei servizi di cui trattasi. Devono in tal senso essere proclamati solo per la prima o ultima ora di servizio comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalla norma in questione e sono computati nel monte l’Appaltatore ne deve trasmettere preventivamente (entro 48 ore annuale. Nella proclamazione deve essere precisato se l’astensione riguarda la prima o l’ultima ora. 3. Le XX.XX. proclamano lo sciopero 15 giorni prima se riguarda prima) il solo comparto scuola, 10 giorni prima se riguarda più comparti programma. In caso di revocasciopero i servizi non resi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentiranno. A tale fine dovrà essere trasmesso specifico programma entro 12 ore dall’inizio dello sciopero se giornaliero ed entro 4 ore dall’inizio dello sciopero, questa se interessante frazione di giornata, con indicato cronoprogramma dei servizi non eseguiti che devono essere recuperati entro le 24 ore successive. Tale programma deve essere tempestiva. 4approvato dal Direttore di esecuzione del contratto. Le Tali recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’Appaltatore. Si considerano prestazioni essenziali e indispensabili da assicurare in caso di sciopero sonoai sensi dell’art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a: a) vigilanza sui minori che per qualsiasi motivo si trovino nell’edificio scolasticoRaccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge. b) vigilanza degli ingressi Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a - utenze scolastiche; - mense pubbliche e private di enti assistenziali; - ospedali - case di cura - comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della scuola se l’edificio non è stato chiuso per completa astensione dei lavoratoriviabilità esterna); - ospizi, centri di accoglienza; - stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali; - caserme; - carceri. c) iscrizioni degli alunniPulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei Comuni. d) attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e delle valutazioni finalitrattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio. e) esami finali f) pagamento di stipendi Per garantire le suddette attività, si conviene che il personale ATA, esonerato dall’aderire allo sciopero o assemblea, sia numericamente proporzionato al numero Raccolta delle classi funzionanti e all’articolazione delle attività previste per quel giorno, alla durata dell’orario scolastico e alla conseguente presenza o meno di turnazione del personale. Si prevede la presenza di un Assistente Amministrativo per i servizi di Segreteriasiringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di un numero di Collaboratori Scolastici pari a: - fino a 3 per la media di Milano 2 - 1 per la Scuola Media di Redecesio - 2 per la Scuola Elementare di Milano 2 - 2 per la Scuola Elementare di Redecesio - 1 per le Scuole dell’Infanzia I nominativi saranno prioritariamente individuati fra quelli del personale che, non avendo dato comunicazione volontaria di adesione, si presume non parteciperà allo sciopero o assemblea. 5. Il D.S. comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione di servizio, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione con personale del plesso solo nel caso in cui ciò sia possibile. 6. Il D.S., al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero , valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale: a) per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali : 2 assistenti Amministrativi e 2 Collaboratori scolastici b) per garantire lo svolgimento degli esami finali: 2 Assistenti Amministrativi e 2 collaboratori scolastici per i plessi sede d’esame; 7. Per garantire la vigilanza sui minori durante lo sciopero del personale docente, gli insegnanti in servizio dovranno garantire la sorveglianza dei minori presenti a scuola anche con adeguati adattamenti di orario adottati dal D.S. che potrà eventualmente utilizzare in altra classe anche il personale in servizio in compresenza .. Gli adattamenti di orario, predisposti secondo la legge 146/90, verranno comunicati alle famiglie ed ai docenti interessati almeno un giorno prima dello sciopero ed in casi di necessità sopravvenute per assenza di personale non partecipante allo sciopero, anche nello stesso giorno, previa comunicazione telefonica ai genitori degli alunni delle classi interessate ed ai docenti . 8. I nominativi dei lavoratori obbligati all’indispensabile servizio di cui sopra, verranno individuati dal D.S. 9. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve, non può superare due giorni consecutivi. Tra una azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a 10 giorni. 10. Gli scioperi brevi possono essere effettuati solo nella prima o nell’ultima ora di lezione ordinanza emessa da parte dell’autorità sanitaria e/o di attività educative ( anche per attività di non insegnamento) Cinque ore di sciopero breve equivalgono ad una giornata di scioperopubblica sicurezza. 11. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini quadrimestrali non finali, non devono comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico. Le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, nonché quelli d’esame finale e le relative valutazioni, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste nel calendario scolastico. 12. Le parti concordano di utilizzare, salvo il diritto di volontarietà della comunicazione dell’adesione , per le richieste di adesione volontaria allo sciopero, il modulo firma con le caselle “adesione volontaria firma ” – “non adesione volontaria firma ”. Il modulo in parola va comunque firmato per presa visione. 13. Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, se sciopera solo un docente, il collega di classe svolgerà comunque il servizio in orario antimeridiano. 14. Per facilitare l’invio dei dati al MIUR relativi all’adesione allo sciopero, entro la prima ora di lezione (ore 9.00) del giorno stesso di sciopero si invita tutto il personale a comunicare la propria decisione avvisando la segreteria. 15. L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

SCIOPERI. Artt. 2 e 3 allegato CCNL ’99 per l’attuazione della legge 146/90 1. Il monte ore annuo è Dirigente Scolastico, al fine di 60 ore per la scuola secondaria, pari a 12 giorni lavorativi, 40 ore per la scuola elementare e dell’infanzia, pari a 8 giorni lavorativi. 2. Gli scioperi brevi possono essere proclamati solo per la prima o ultima ora di servizio e sono computati nel monte ore annuale. Nella proclamazione deve essere precisato se l’astensione riguarda la prima o l’ultima ora. 3. Le XX.XX. proclamano lo sciopero 15 giorni prima se riguarda il solo comparto scuola, 10 giorni prima se riguarda più comparti . In caso di revoca, questa deve essere tempestiva. 4. Le assicurare le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono: a) vigilanza sui minori che sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall’organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale: - per qualsiasi motivo si trovino nell’edificio scolastico b) vigilanza degli ingressi della scuola se l’edificio non è stato chiuso per completa astensione dei lavoratori c) iscrizioni degli alunni d) attività riguardanti lo svolgimento garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali e) : 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico: - per garantire lo svolgimento degli esami finali f) pagamento di stipendi Per garantire le suddette attività, si conviene che il personale ATA, esonerato dall’aderire allo sciopero o assemblea, sia numericamente proporzionato al numero delle classi funzionanti e all’articolazione delle attività previste per quel giorno, alla durata dell’orario scolastico e alla conseguente presenza o meno di turnazione del personale. Si prevede la presenza di un con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per i servizi ogni sede di Segreteriaesami; - per garantire la vigilanza sui minori : 1 Collaboratore scolastico per ogni sede ; - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall’Accordo Integrativo: il Direttore dei S. G A., nonché di un numero di Collaboratori Scolastici pari a: 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico; - fino a 3 per garantire la media di Milano 2 - 1 per la Scuola Media di Redecesio - 2 per la Scuola Elementare di Milano 2 - 2 per la Scuola Elementare di Redecesio - 1 per le Scuole dell’Infanzia I nominativi saranno prioritariamente individuati fra quelli sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale chedocente, non avendo dato comunicazione volontaria verificare le esigenze di adesioneservizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, si presume non parteciperà allo sciopero o assemblea. 5in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni. Il D.S. Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della Nella comunicazione di servizio, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione con personale del plesso solo nel caso in cui ciò sia possibile. 6. Il D.S., al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero , valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale: a) per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali : 2 assistenti Amministrativi e 2 Collaboratori scolastici b) per garantire lo svolgimento degli esami finali: 2 Assistenti Amministrativi e 2 collaboratori scolastici per i plessi sede d’esame; 7. Per garantire la vigilanza sui minori durante lo sciopero del personale docenteda obbligare, gli insegnanti il Dirigente Scolastico indicherà in servizio dovranno garantire la sorveglianza dei minori presenti a scuola anche con adeguati adattamenti di orario adottati primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal D.S. medesimo coloro che potrà eventualmente utilizzare in altra classe anche il personale in fossero già stati obbligati al servizio in compresenza .. Gli adattamenti di orario, predisposti secondo la legge 146/90, verranno comunicati alle famiglie ed ai docenti interessati almeno un giorno prima dello sciopero ed in casi di necessità sopravvenute per assenza di personale non partecipante allo sciopero, anche nello stesso giorno, previa comunicazione telefonica ai genitori degli alunni delle classi interessate ed ai docenti occasioni precedenti. 8. I nominativi dei lavoratori obbligati all’indispensabile servizio di cui sopra, verranno individuati dal D.S. 9. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve, non può superare due giorni consecutivi. Tra una azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a 10 giorni. 10. Gli scioperi brevi possono essere effettuati solo nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative ( anche per attività di non insegnamento) Cinque ore di sciopero breve equivalgono ad una giornata di sciopero. 11. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini quadrimestrali non finali, non devono comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico. Le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, nonché quelli d’esame finale e le relative valutazioni, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste nel calendario scolastico. 12. Le parti concordano di utilizzare, salvo il diritto di volontarietà della comunicazione dell’adesione , per le richieste di adesione volontaria allo sciopero, il modulo firma con le caselle “adesione volontaria firma ” – “non adesione volontaria firma ”. Il modulo in parola va comunque firmato per presa visione. 13. Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, se sciopera solo un docente, il collega di classe svolgerà comunque il servizio in orario antimeridiano. 14. Per facilitare l’invio dei dati al MIUR relativi all’adesione allo sciopero, entro la prima ora di lezione (ore 9.00) del giorno stesso di sciopero si invita tutto il personale a comunicare la propria decisione avvisando la segreteria. 15. L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

SCIOPERI. Artt. 2 e 3 allegato CCNL ’99 per l’attuazione della legge 146/90 1. Il monte ore annuo è Dirigente Scolastico, al fine di 60 ore per la scuola secondaria, pari a 12 giorni lavorativi, 40 ore per la scuola elementare e dell’infanzia, pari a 8 giorni lavorativi. 2. Gli scioperi brevi possono essere proclamati solo per la prima o ultima ora di servizio e sono computati nel monte ore annuale. Nella proclamazione deve essere precisato se l’astensione riguarda la prima o l’ultima ora. 3. Le XX.XX. proclamano lo sciopero 15 giorni prima se riguarda il solo comparto scuola, 10 giorni prima se riguarda più comparti . In caso di revoca, questa deve essere tempestiva. 4. Le assicurare le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono: a) vigilanza sui minori che sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall’organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale: - per qualsiasi motivo si trovino nell’edificio scolastico b) vigilanza degli ingressi della scuola se l’edificio non è stato chiuso per completa astensione dei lavoratori c) iscrizioni degli alunni d) attività riguardanti lo svolgimento garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali e) : 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico: - per garantire lo svolgimento degli esami finali f) pagamento di stipendi Per garantire le suddette attività, si conviene che il personale ATA, esonerato dall’aderire allo sciopero o assemblea, sia numericamente proporzionato al numero delle classi funzionanti e all’articolazione delle attività previste per quel giorno, alla durata dell’orario scolastico e alla conseguente presenza o meno di turnazione del personale. Si prevede la presenza di un con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per i servizi ogni sede di Segreteriaesami; - per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: 1 Collaboratore scolastico per ogni sede di mensa; - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall’Accordo Integrativo: il D.S.G.A., nonché di un numero di Collaboratori Scolastici pari a: 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico; - fino a 3 per garantire la media di Milano 2 - 1 per la Scuola Media di Redecesio - 2 per la Scuola Elementare di Milano 2 - 2 per la Scuola Elementare di Redecesio - 1 per le Scuole dell’Infanzia I nominativi saranno prioritariamente individuati fra quelli sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale chedocente, verificate le esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in Istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni nelle classi in cui sono titolari. In caso di bisogno la sorveglianza sarà garantita dai collaboratori scolastici che non avendo dato comunicazione volontaria di adesione, si presume non parteciperà allo sciopero o assemblea. 5effettuano lo sciopero. Il D.S. Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Saranno indicati in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente sarà effettuato un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. Allegato al C.C.N.L. 99 art. 2, comma 3: il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di invitare «in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria (quindi non v'è obbligo di rispondere) circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. La dichiarata partecipazione allo sciopero seguita invece da disponibilità a lavorare è un'offerta tardiva che il Dirigente Xxxxxxxxxx può legittimamente rifiutare. Durante le giornate di sciopero il dirigente scolastico organizza la vigilanza con i docenti che non scioperano. Questi devono assicurare la prestazione per l’orario di lavoro previsto. Il personale individuato ha docente non può essere utilizzato per un numero di ore superiore all’orario previsto; Il personale docente può essere chiamato dal Dirigente scolastico o da chi lo sostituisce a cambiare orario ma non il diritto di esprimere, entro ventiquattro totale delle ore dalla ricezione della comunicazione di servizio, delle lezioni previste per quel giorno e/o a cambiare classe per assicurare la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione con personale del plesso solo nel caso in cui ciò sia possibile. 6sorveglianza sugli alunni. Il D.S., al fine di docente a disposizione per completamento orario o recupero orario può essere utilizzato solo per assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero , valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale: a) per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali : 2 assistenti Amministrativi e 2 Collaboratori scolastici b) per garantire lo svolgimento degli esami finali: 2 Assistenti Amministrativi e 2 collaboratori scolastici per i plessi sede d’esame; 7. Per garantire la vigilanza sui minori durante lo sciopero del personale docente, gli insegnanti in servizio dovranno garantire la sorveglianza dei minori presenti a scuola anche con adeguati adattamenti di orario adottati dal D.S. che potrà eventualmente utilizzare in altra classe anche il personale in servizio in compresenza .. Gli adattamenti di orario, predisposti secondo la legge 146/90, verranno comunicati alle famiglie ed ai docenti interessati almeno un giorno prima dello sciopero ed in casi di necessità sopravvenute per assenza di personale non partecipante allo sciopero, anche nello stesso giorno, previa comunicazione telefonica ai genitori degli alunni delle classi interessate ed ai docenti . 8. I nominativi dei lavoratori obbligati all’indispensabile servizio di cui sopra, verranno individuati dal D.S. 9. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve, non può superare due giorni consecutivi. Tra una azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a 10 giorni. 10. Gli scioperi brevi possono essere effettuati solo nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative ( anche per attività di non insegnamento) Cinque ore di sciopero breve equivalgono ad una giornata di sciopero. 11. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini quadrimestrali non finali, non devono comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico. Le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, nonché quelli d’esame finale e le relative valutazioni, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste nel calendario scolastico. 12. Le parti concordano di utilizzare, salvo il diritto di volontarietà della comunicazione dell’adesione , per le richieste di adesione volontaria allo sciopero, il modulo firma con le caselle “adesione volontaria firma ” – “non adesione volontaria firma ”sugli alunni. Il modulo in parola va comunque firmato per presa visione. 13. Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, se sciopera solo un docente, il collega di classe svolgerà comunque il servizio in orario antimeridiano. 14. Per facilitare l’invio dei dati al MIUR relativi all’adesione allo sciopero, entro la personale docente può essere chiamato sin dalla prima ora di lezione (ore 9.00) del giorno stesso di sciopero si invita tutto il personale ma non può essere tenuto a comunicare disposizione per tutta la propria decisione avvisando la segreteriagiornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e comunque pari a quello previsto per quel giorno. 15. L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.

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Samples: Contratto Integrativo D’istituto

SCIOPERI. ArttPoiché le funzioni previste dal presente contratto investono, ai sensi della vigente legislazione, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, il Soggetto Gestore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia. Il Soggetto Gestore nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta al Comune, tramite telegramma o telefax, nei termini previsti dall’art. 2 della Legge 146/90 e 3 allegato CCNL ’99 successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dalle disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali del 19 settembre 2002 in attuazione delle Legge 146/90 1. Il monte ore annuo è di 60 ore per la scuola secondaria, pari a 12 giorni lavorativicome modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, 40 ore per la scuola elementare e dell’infanzian. 83, pari a 8 giorni lavorativi. 2. Gli scioperi brevi possono essere proclamati solo per la prima o ultima ora di servizio e sono computati nel monte ore annuale. Nella proclamazione deve essere precisato se l’astensione riguarda la prima o l’ultima ora. 3. Le XX.XX. proclamano lo sciopero 15 giorni prima se riguarda il solo comparto scuola, 10 giorni prima se riguarda più comparti . In caso di revoca, questa deve essere tempestiva. 4. Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono: a) vigilanza sui minori che per qualsiasi motivo si trovino nell’edificio scolastico b) vigilanza degli ingressi della scuola se l’edificio non è stato chiuso per completa astensione dei lavoratori c) iscrizioni degli alunni d) attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali e) esami finali f) pagamento di stipendi Per garantire le suddette attività, si conviene che il personale ATA, esonerato dall’aderire allo sciopero o assemblea, sia numericamente proporzionato al numero delle classi funzionanti e all’articolazione delle attività previste per quel giorno, alla durata dell’orario scolastico e alla conseguente presenza o meno di turnazione del personale. Si prevede la presenza di un Assistente Amministrativo per nonché dal «Contratto decentrato afferente i servizi di Segreteria, nonché di un numero di Collaboratori Scolastici pari a: - fino a 3 per la media di Milano 2 - 1 per la Scuola Media di Redecesio - 2 per la Scuola Elementare di Milano 2 - 2 per la Scuola Elementare di Redecesio - 1 per le Scuole dell’Infanzia I nominativi saranno prioritariamente individuati fra quelli del personale che, non avendo dato comunicazione volontaria di adesione, si presume non parteciperà allo sciopero o assemblea. 5. Il D.S. comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione di servizio, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione con personale del plesso solo nel caso in cui ciò sia possibile. 6. Il D.S., al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero , valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale: a) per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali : 2 assistenti Amministrativi e 2 Collaboratori scolastici b) per garantire lo svolgimento degli esami finali: 2 Assistenti Amministrativi e 2 collaboratori scolastici per i plessi sede d’esame; 7. Per garantire la vigilanza sui minori durante lo sciopero del personale docente, gli insegnanti in servizio dovranno garantire la sorveglianza dei minori presenti a scuola anche con adeguati adattamenti di orario adottati dal D.S. che potrà eventualmente utilizzare in altra classe anche il personale in servizio in compresenza .. Gli adattamenti di orario, predisposti secondo la legge 146/90, verranno comunicati alle famiglie ed ai docenti interessati almeno un giorno prima dello sciopero ed in casi di necessità sopravvenute per assenza di personale non partecipante allo sciopero, anche nello stesso giorno, previa comunicazione telefonica ai genitori degli alunni delle classi interessate ed ai docenti . 8. I nominativi dei lavoratori obbligati all’indispensabile servizio di cui sopra, verranno individuati dal D.S. 9. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve, non può superare due giorni consecutivi. Tra una azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a 10 giorni. 10. Gli scioperi brevi possono essere effettuati solo nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative ( anche per attività di non insegnamento) Cinque ore di sciopero breve equivalgono ad una giornata di sciopero. 11. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini quadrimestrali non finali, non devono comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico. Le attività pubblici essenziali e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, nonché quelli d’esame finale indispensabili da garantire in caso di sciopero» del Comune (Accordo di Area del 28.05.2003 e successive integrazione ). Quest'ultimo in particolare prevede espressamente che sia necessario garantire – qualora i servizi educativi per l'infanzia del Comune o le relative valutazioni, devono essere garantite nella loro interezza nei termini scuole statali di ogni ordine e con le modalità previste nel calendario scolastico. 12. Le parti concordano di utilizzare, salvo il diritto di volontarietà della comunicazione dell’adesione , grado siano funzionanti e in ogni caso sempre per le richieste di adesione volontaria allo scioperogli anziani che usufruiscono del pasto a domicilio – la produzione, il modulo firma con le caselle “adesione volontaria firma ” trasporto e la somministrazione (quest'ultima solo nei servizi ove prevista) di un pasto di minima anche eventualmente prevedendo la variazione di menù (es. riso all'olio, prosciutto cotto/formaggio, carote a fili, pane e frutta “non adesione volontaria firma ”merenda: succo di frutta e crackers) oltre all'erogazione delle indispensabili diete speciali e personalizzate. . Il modulo Soggetto Gestore dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso della durata contrattuale verranno emanate in parola va comunque firmato materia, o loro modifiche ed integrazioni, compreso la revisione del Contratto decentrato afferente i servizi pubblici essenziali del Comune. Qualora il Soggetto Gestore agisca in difformità alle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per presa visionecause a sé imputabili, dovrà corrispondere al Comune a titolo di penale per ogni giorno di sospensione un importo pari al 20% dell'importo totale dei pasti non erogati. 13. Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, se sciopera solo un docente, il collega di classe svolgerà comunque il servizio in orario antimeridiano. 14. Per facilitare l’invio dei dati al MIUR relativi all’adesione allo sciopero, entro la prima ora di lezione (ore 9.00) del giorno stesso di sciopero si invita tutto il personale a comunicare la propria decisione avvisando la segreteria. 15. L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.

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