Common use of SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO Clause in Contracts

SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto al Concessionario da parte del Committente per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o dell’impresa stessa, salva l’applicazione delle eventuali penali comminate dal Comune stesso. Il Concessionario, nel caso di sciopero del proprio personale, dovrà avvisare l’Ente in tempi che permettano una adeguata e corretta comunicazione alle famiglie. In caso di sciopero del personale delle Scuole, il Committente ne darà comunicazione al Concessionario almeno 3 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso il Concessionario è tenuto a fornire un pasto, da concordare di volta in volta con il Committente. In caso di sospensione o revoca dello sciopero, il Concessionario dovrà comunque fornire un pasto equilibrato anche se diverso dal menù concordato. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, il Committente dovrà essere avvisato con congruo anticipo, fermo restando l’obbligo di garantire un pasto sostitutivo. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario tale che, quest’ultimo, non lo possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato tecnico.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.arezzo.it

SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Concessionario L’Impresa si impegna obbliga a garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990 n. 146 e successive modificazioni “sull’esercizio del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto al Concessionario da parte del Committente per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o dell’impresa stessa, salva l’applicazione delle eventuali penali comminate dal Comune stesso. Il Concessionario, nel caso diritto di sciopero del proprio personalenei servizi pubblici essenziali”, dovrà avvisare l’Ente in tempi che permettano una adeguata e corretta comunicazione nonché le determinazioni di cui alle famigliedeliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. In caso di sciopero del proprio personale l’Impresa deve quindi darne comunicazione scritta al Committente con un preavviso non inferiore a 5 giorni. Al verificarsi delle Scuoleevenienze di cui sopra o di altre situazioni che possano avere ripercussioni sul servizio di ristorazione, il Committente ne darà di cui l’Impresa dovrà dare comunicazione al Concessionario scritta con un preavviso di almeno 3 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso il Concessionario è tenuto a fornire un pasto48 ore, da concordare di volta in volta potranno essere concordate con il Committente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti “al sacco” o la veicolazione dei pasti da centri cottura alternativi. In caso di sospensione sciopero programmato del personale delle scuole e/o revoca dello scioperodegli alunni, il Concessionario dovrà comunque fornire un pasto equilibrato anche se diverso dal menù concordato. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del serviziopersonale comunale, educativo, il Committente dovrà essere avvisato provvederà a darne comunicazione all’Impresa con congruo anticipoun preavviso di almeno 24 ore. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, fermo restando l’obbligo di garantire un pasto sostitutivoné diritto all’Impresa a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile imprevisto ed imprevedibile, al di fuori del controllo del Concessionario tale chedell’Impresa, quest’ultimo, che la stessa non lo possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dovuta diligenza, previdenza e perizia e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato tecnicocapitolato (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa delle scuole, ecc.), escludendo eventi meteorologici normalmente previsti in tempo utile, come nevicate.

Appears in 1 contract

Samples: www.casadiriposomonticello.it

SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità dei I servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente presente Appalto sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto al Concessionario da parte del Committente per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o dell’impresa stessa, salva l’applicazione delle eventuali penali comminate dal Comune stesso. Il Concessionario, nel caso di sciopero del proprio personale, dovrà avvisare l’Ente in tempi che permettano una adeguata e corretta comunicazione alle famiglie. In caso di sciopero del personale delle Scuole, il Committente ne darà comunicazione al Concessionario almeno 3 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso il Concessionario è tenuto a fornire un pasto, da concordare di volta in volta con il Committenteinterrotti. In caso di sospensione o revoca dello sciopero, il Concessionario dovrà comunque fornire un pasto equilibrato di interruzione anche se diverso dal menù concordato. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento parziale del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di sostituirsi all’Appaltatore, con rivalsa a carico di quest’ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell’eventuale risarcimento dei danni. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Committente dovrà essere avvisato con congruo anticipoDirettore dell’esecuzione del contratto, fermo restando l’obbligo il quantitativo del personale necessario per il mantenimento dei servizi (corse) ritenute essenziali. Per le corse non prestate in caso di garantire un pasto sostitutivoscioperi nulla è dovuto alla ditta appaltatrice; l’equivalente corrispettivo sarà detratto nella fase del conguaglio di fine anno scolastico. Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del dal controllo del Concessionario tale che, quest’ultimo, dell’impresa appaltatrice che quest’ ultima non lo possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta e dell’applicazione di tutto quanto previsto e prescritto dal presente Capitolato tecnicoCapitolato.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.trinitapoli.fg.it

SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità dei I servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente presente Capitolato sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o inadeguatointerrotti, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto al Concessionario da parte del Committente per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o dell’impresa stessa, salva l’applicazione delle eventuali penali comminate dal Comune stesso. Il Concessionario, nel salvo in caso di sciopero del proprio personalesciopero, dovrà avvisare l’Ente in tempi che permettano una adeguata e corretta comunicazione alle famiglie. In caso di sciopero del personale delle Scuole, il Committente ne darà comunicazione al Concessionario almeno 3 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso il Concessionario è tenuto a fornire un pasto, da concordare di volta in volta con il Committentecosì come successivamente disposto. In caso di sospensione o revoca dello sciopero, il Concessionario dovrà comunque fornire un pasto equilibrato di interruzione anche se diverso dal menù concordato. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento parziale del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di sostituirsi all’Appaltatore, con rivalsa a carico di quest’ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell’eventuale risarcimento dei danni. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Committente dovrà essere avvisato con congruo anticipoResponsabile del Settore comunale, fermo restando l’obbligo il quantitativo di garantire un pasto sostitutivopersonale necessario per il mantenimento dei servizi ritenuti essenziali, se previsti dalla normativa. Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del dal controllo del Concessionario tale che, quest’ultimo, dell’Impresa appaltatrice che quest’ultima non lo possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato tecnicoCapitolato.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.lucca.it

SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Concessionario L'Impresa si impegna obbliga a garantire la continuità dei rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi oggetto pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge. Al verificarsi di scioperi e/o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto al Concessionario da parte del Committente per la mancata prestazione interruzioni del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o dell’impresa stessapotranno essere concordate con la Committente, salva l’applicazione in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di cestini freddi di cui all’allegato n.4 del presente capitolato. Nel caso in cui l’A.C. abbia provveduto a dare notizia all’Impresa delle eventuali penali comminate dal Comune stesso. Il Concessionariosospensioni delle attività scolastiche e quindi del servizio di refezione, nel caso di sciopero del proprio personale, dovrà avvisare l’Ente in tempi che permettano una adeguata non appena la stessa ne venga a conoscenza e corretta comunicazione alle famiglie. In caso di sciopero del personale delle Scuole, il Committente ne darà comunicazione al Concessionario almeno 3 giorni prima comunque entro le ore 9.30 del giorno fissato stesso, nessun risarcimento potrà essere richiesto dall’Impresa. Le interruzioni totali del servizio per lo sciopero. In questo caso il Concessionario è tenuto causa di forza maggiore non danno luogo a fornire un pasto, da concordare di volta in volta con il Committente. In caso di sospensione o revoca dello sciopero, il Concessionario dovrà comunque fornire un pasto equilibrato anche se diverso dal menù concordato. In caso di eventi che responsabilità alcuna per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, il Committente dovrà essere avvisato con congruo anticipo, fermo restando l’obbligo di garantire un pasto sostitutivoentrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario tale chedell’Impresa, quest’ultimo, che quest’ultima non lo possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato tecnicocapitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali (di straordinaria violenza), guerre, sommosse, disordini civili. L’interruzione del servizio da parte dell’I.A. (o da parte, se A.T.I., di una delle imprese del raggruppamento) per motivi igienico-sanitari darà luogo a responsabilità grave di cui all’art.80.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.palermo.it

SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità dei I servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente presente Appalto sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto al Concessionario da parte del Committente per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o dell’impresa stessa, salva l’applicazione delle eventuali penali comminate dal Comune stesso. Il Concessionario, nel caso di sciopero del proprio personale, dovrà avvisare l’Ente in tempi che permettano una adeguata e corretta comunicazione alle famiglie. In caso di sciopero del personale delle Scuole, il Committente ne darà comunicazione al Concessionario almeno 3 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso il Concessionario è tenuto a fornire un pasto, da concordare di volta in volta con il Committenteinterrotti. In caso di sospensione o revoca dello sciopero, il Concessionario dovrà comunque fornire un pasto equilibrato di interruzione anche se diverso dal menù concordato. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento parziale del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di sostituirsi all’Appaltatore, con rivalsa a carico di quest’ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell’eventuale risarcimento dei danni. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Committente Direttore dell’esecuzione del contratto, il quantitativo del personale necessario per il mantenimento dei servizi (corse) ritenute essenziali. Per le corse non prestate in caso di scioperi nulla è dovuto alla ditta appaltatrice; l’equivalente corrispettivo dovrà essere avvisato con congruo anticipo, fermo restando l’obbligo detratto dalla fattura per il corrispondente periodo di garantire un pasto sostitutivoesecuzione del servizio. Le interruzioni di servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del dal controllo del Concessionario tale che, quest’ultimo, dall’impresa appaltatrice che quest’ultima non lo possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta e dell’applicazione di tutto quanto previsto e prescritto dal presente Capitolato tecnicoCapitolato.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.bisignano.cs.it

SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Concessionario L’impresa si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto al Concessionario all’Impresa da parte del Committente della Stazione Appaltante – salva l’applicazione delle eventuali penalità – per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o dell’impresa stessa. L’impresa si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e, salva l’applicazione pertanto ogni ulteriore forma di agitazione non potrà dar luogo, in nessun modo, a modifiche delle eventuali penali comminate dal Comune stesso. Il Concessionario, nel caso di sciopero del proprio personale, dovrà avvisare l’Ente in tempi che permettano una adeguata e corretta comunicazione alle famiglie. prestazioni dovute: In caso di sciopero del personale delle Scuole, il Committente Comune di Cazzago San Xxxxxxx ne darà comunicazione al Concessionario all’impresa almeno 3 due giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso il Concessionario l’impresa è tenuto tenuta a fornire un pasto, da concordare concedere di volta in volta con col Comune (es primo caldo, secondo freddo), anche se fino al giorno stesso non è conosciuto il Committentenumero delle presenze e delle sedi scolastiche in cui è richiesto il servizio. In caso di sospensione o revoca dello sciopero, il Concessionario dovrà l’impresa dovrà. comunque fornire un pasto equilibrato anche se diverso divergente dal menù concordato. In caso Le interruzioni totali per cause di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, il Committente dovrà essere avvisato con congruo anticipo, fermo restando l’obbligo di garantire un pasto sostitutivo. Per forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna e/o addebito per entrambe le parti. Tra le parti si intende qualunque fatto eccezionaleconviene che le cause di forza maggiore sono esclusivamente le seguenti: interruzione generale di gas o energia elettrica dell’impresa fornitrice, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario tale che, quest’ultimo, non lo possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato tecnicocalamità naturali gravi.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cazzago.bs.it