SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’Impresa si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990 n. 146 e successive modificazioni “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. In caso di sciopero del proprio personale l’Impresa deve quindi darne comunicazione scritta al Committente con un preavviso non inferiore a 5 giorni. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra o di altre situazioni che possano avere ripercussioni sul servizio di ristorazione, di cui l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta con un preavviso di almeno 48 ore, potranno essere concordate con il Committente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti “al sacco” o la veicolazione dei pasti da centri cottura alternativi. In caso di sciopero programmato del personale delle scuole e/o degli alunni, del personale comunale, educativo, il Committente provvederà a darne comunicazione all’Impresa con un preavviso di almeno 24 ore. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né diritto all’Impresa a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, al di fuori del controllo dell’Impresa, che la stessa non possa evitare con l’esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa delle scuole, ecc.), escludendo eventi meteorologici normalmente previsti in tempo utile, come nevicate.
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Samples: Service Agreement
SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’Impresa I servizi oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o interrotti, salvo in caso di sciopero, così come successivamente disposto. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di sostituirsi all’Appaltatore, con rivalsa a carico di quest’ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell’eventuale risarcimento dei danni. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare dai ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990 12.06.1990, n. 146 e successive modificazioni modifiche ed integrazioni “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. In Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di sciopero del proprio personale l’Impresa deve quindi darne comunicazione scritta al Committente con un preavviso non inferiore proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a 5 giorni. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra o di altre situazioni che possano avere ripercussioni sul servizio di ristorazionegarantire, di cui l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta con un preavviso di almeno 48 ore, potranno essere concordate concordandolo con il Committente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti “al sacco” o la veicolazione dei pasti da centri cottura alternativi. In caso di sciopero programmato Responsabile del personale delle scuole e/o degli alunni, del personale Settore comunale, educativoil quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi ritenuti essenziali, il Committente provvederà a darne comunicazione all’Impresa con un preavviso di almeno 24 orese previsti dalla normativa. Le interruzioni del servizio dei servizi per cause causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né diritto all’Impresa a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto imprevedibile ed imprevedibile, al di fuori del dal controllo dell’Impresa, dell’Impresa appaltatrice che la stessa quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia e nel rispetto di quanto previsto diligenza richiesta dal presente capitolato (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa delle scuole, eccCapitolato.), escludendo eventi meteorologici normalmente previsti in tempo utile, come nevicate.
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Samples: Capitolato Per l'Appalto Dei Servizi Di Accoglienza
SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’Impresa I servizi oggetto del presente Appalto sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o interrotti. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di sostituirsi all’Appaltatore, con rivalsa a carico di quest’ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell’eventuale risarcimento dei danni. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare dai ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990 12.06.1990, n. 146 e successive modificazioni modifiche ed integrazioni “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. In Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di sciopero del proprio personale l’Impresa deve quindi darne comunicazione scritta al Committente con un preavviso non inferiore proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a 5 giorni. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra o di altre situazioni che possano avere ripercussioni sul servizio di ristorazionegarantire, di cui l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta con un preavviso di almeno 48 ore, potranno essere concordate concordandolo con il CommittenteDirettore dell’esecuzione del contratto, il quantitativo del personale necessario per il mantenimento dei servizi (corse) ritenute essenziali. Per le corse non prestate in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti “al sacco” o la veicolazione dei pasti da centri cottura alternativi. In caso di sciopero programmato scioperi nulla è dovuto alla ditta appaltatrice; l’equivalente corrispettivo dovrà essere detratto dalla fattura per il corrispondente periodo di esecuzione del personale delle scuole e/o degli alunni, del personale comunale, educativo, il Committente provvederà a darne comunicazione all’Impresa con un preavviso di almeno 24 oreservizio. Le interruzioni del servizio di servizi per cause causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né diritto all’Impresa a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto imprevedibile ed imprevedibile, al di fuori del dal controllo dell’Impresa, dall’impresa appaltatrice che la stessa quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della dovuta diligenza, previdenza diligenza e perizia e nel rispetto dell’applicazione di tutto quanto previsto e prescritto dal presente capitolato (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa delle scuole, eccCapitolato.), escludendo eventi meteorologici normalmente previsti in tempo utile, come nevicate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’Impresa Il Concessionario si obbliga impegna a rispettare e garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990 n. 146 e successive modificazioni “sull’esercizio qualunque titolo. Nulla è dovuto al Concessionario da parte del diritto Committente per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o dell’impresa stessa, salva l’applicazione delle eventuali penali comminate dal Comune stesso. Il Concessionario, nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali”del proprio personale, nonché le determinazioni di cui dovrà avvisare l’Ente in tempi che permettano una adeguata e corretta comunicazione alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta leggefamiglie. In caso di sciopero del proprio personale l’Impresa deve quindi darne delle Scuole, il Committente ne darà comunicazione scritta al Committente con Concessionario almeno 3 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso il Concessionario è tenuto a fornire un preavviso non inferiore a 5 giorni. Al verificarsi delle evenienze pasto, da concordare di cui sopra o di altre situazioni che possano avere ripercussioni sul servizio di ristorazione, di cui l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta con un preavviso di almeno 48 ore, potranno essere concordate volta in volta con il Committente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti “al sacco” o la veicolazione dei pasti da centri cottura alternativi. In caso di sciopero programmato sospensione o revoca dello sciopero, il Concessionario dovrà comunque fornire un pasto equilibrato anche se diverso dal menù concordato. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del personale delle scuole e/o degli alunni, del personale comunale, educativoservizio, il Committente provvederà a darne comunicazione all’Impresa dovrà essere avvisato con congruo anticipo, fermo restando l’obbligo di garantire un preavviso di almeno 24 ore. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né diritto all’Impresa a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolopasto sostitutivo. Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto imprevedibile ed imprevedibile, al di fuori del controllo dell’Impresadel Concessionario tale che, che la stessa quest’ultimo, non lo possa evitare con l’esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia e nel rispetto di quanto previsto diligenza richiesta dal presente capitolato (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa delle scuole, eccCapitolato tecnico.), escludendo eventi meteorologici normalmente previsti in tempo utile, come nevicate.
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Samples: Concession Agreement
SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’Impresa L’impresa si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto all’Impresa da parte della Stazione Appaltante – salva l’applicazione delle eventuali penalità – per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o dell’impresa stessa. L’impresa si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990 12/6/1990 n. 146 e successive modificazioni “sull’esercizio del diritto modifiche ed integrazioni e, pertanto ogni ulteriore forma di sciopero nei servizi pubblici essenziali”agitazione non potrà dar luogo, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. in nessun modo, a modifiche delle prestazioni dovute: In caso di sciopero del proprio personale l’Impresa deve quindi darne delle Scuole, il Comune di Cazzago San Xxxxxxx ne darà comunicazione scritta all’impresa almeno due giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso l’impresa è tenuta a fornire un pasto, da concedere di volta in volta col Comune (es primo caldo, secondo freddo), anche se fino al Committente con un preavviso giorno stesso non inferiore a 5 giorni. Al verificarsi è conosciuto il numero delle evenienze di presenze e delle sedi scolastiche in cui sopra o di altre situazioni che possano avere ripercussioni sul servizio di ristorazione, di cui l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta con un preavviso di almeno 48 ore, potranno essere concordate con è richiesto il Committente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti “al sacco” o la veicolazione dei pasti da centri cottura alternativiservizio. In caso di sciopero programmato del personale delle scuole e/sospensione o degli alunnirevoca dello sciopero, del personale comunale, educativo, il Committente provvederà a darne comunicazione all’Impresa con l’impresa dovrà. comunque fornire un preavviso di almeno 24 orepasto equilibrato anche se divergente dal menù concordato. Le interruzioni del servizio totali per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna e/o addebito per entrambe le parti, né diritto all’Impresa a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. Per Tra le parti si conviene che le cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionalesono esclusivamente le seguenti: interruzione generale di gas o energia elettrica dell’impresa fornitrice, imprevisto ed imprevedibile, al di fuori del controllo dell’Impresa, che la stessa non possa evitare con l’esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa delle scuole, eccnaturali gravi.), escludendo eventi meteorologici normalmente previsti in tempo utile, come nevicate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’Impresa I servizi oggetto del presente Appalto sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o interrotti. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di sostituirsi all’Appaltatore, con rivalsa a carico di quest’ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell’eventuale risarcimento dei danni. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare dai ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990 12.06.1990, n. 146 e successive modificazioni modifiche ed integrazioni “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. In Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di sciopero del proprio personale l’Impresa deve quindi darne comunicazione scritta al Committente con un preavviso non inferiore proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a 5 giorni. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra o di altre situazioni che possano avere ripercussioni sul servizio di ristorazionegarantire, di cui l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta con un preavviso di almeno 48 ore, potranno essere concordate concordandolo con il CommittenteDirettore dell’esecuzione del contratto, il quantitativo del personale necessario per il mantenimento dei servizi (corse) ritenute essenziali. Per le corse non prestate in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti “al sacco” o la veicolazione dei pasti da centri cottura alternativi. In caso di sciopero programmato scioperi nulla è dovuto alla ditta appaltatrice; l’equivalente corrispettivo sarà detratto nella fase del personale delle scuole e/o degli alunni, del personale comunale, educativo, il Committente provvederà a darne comunicazione all’Impresa con un preavviso conguaglio di almeno 24 orefine anno scolastico. Le interruzioni del servizio dei servizi per cause causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né diritto all’Impresa a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto imprevedibile ed imprevedibile, al di fuori del dal controllo dell’Impresa, dell’impresa appaltatrice che la stessa quest’ ultima non possa evitare con l’esercizio della dovuta diligenza, previdenza diligenza e perizia e nel rispetto dell’applicazione di tutto quanto previsto e prescritto dal presente capitolato (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa delle scuole, eccCapitolato.), escludendo eventi meteorologici normalmente previsti in tempo utile, come nevicate.
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Samples: Capitolato Per l'Appalto Del Servizio Di Trasporto Scolastico Ed Extrascolastico