SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA Clausole campione

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA. L'anno duemila , addì ( ) del mese di , nella Residenza Municipale di Savignano s.P.
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA. L'anno duemiladiciassette, addì ( ) del mese di , nella Residenza Municipale di Savignano s.P.
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA. Il contratto preliminare, redatto per scrittura privata non autenticata, che contenga solo disposizioni soggette ad IVA si sottrae alle regole generali dettate dall’art. 5 del DPR 131/86, per le quali la scrittura privata non autenticata contenente solo disposizioni soggette all’IVA è da sottoporre a registrazione unicamente “in caso d’uso”. L’art. 10 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986 dispone infatti la registrazione in termine fisso di qualsiasi contratto preliminare, a prescindere dalla qualità di soggetto IVA del soggetto promittente venditore. A conferma di quanto precede occorre anche considerare che l’art. 5 co. 2 del DPR 131/86, in se- guito alle modifiche apportate (con effetto dal 12.8.2006) dall’art. 35 co. 10 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), dispone che non si considerano “soggette a IVA” (e quindi non sono soggette a regi- strazione in caso d’uso neanche se redatte per scrittura privata non autenticata) le operazioni, sia esenti che imponibili, di cui all’art. 10 co. 1, n. 8 (locazioni), 8-bis (cessioni di immobili diversi da- gli strumentali) e 8-ter (cessione di immobili strumentali) del DPR 633/72. A norma dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 131/86, sono soggetti a registrazione in caso d’uso, tra gli altri, i contratti preliminari redatti per corri- spondenza, purché per essi non sia richiesta a pena di nullità la forma scritta. Posto che l’art. 1351 c.c, dispone la nullità dei contratti preliminari che non siano stipulati nella medesima forma richiesta per il definitivo, i contratti preliminari aventi ad oggetto la stipula di contratti definitivi che trasferiscono la proprietà di beni immobili (per i quali la forma scritta è richiesta ex art. 1350 co. 1 n. 1 c.c. ) sono comunque soggetti a registrazione in termine fisso, anche se stipulati per cor- rispondenza.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).