CONTRATTO PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE Clausole campione

CONTRATTO PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE. Come anticipato, il contratto preliminare può contenere la clausola (riserva di no- mina) che consente al contraente di designare in un momento successivo il sogget- to che interverrà in sede di contratto definitivo (Cass. 23.7.94 n. 6885). La riserva di nomina deve essere pattuita al momento della conclusione del contratto (art. 1401 c.c.). In presenza di questa clausola, colui che ha stipulato il contratto dovrà, entro il termi- ne di legge o entro il diverso termine pattuito, effettuare la dichiarazione di nomina con la quale individuare il soggetto nei cui confronti il contratto preliminare determi- nerà i suoi effetti (ovvero il soggetto che si assume l’obbligo di stipulare il definitivo). Perché la dichiarazione di nomina possa estrinsecare i propri effetti, è necessario che essa (Cass. 29.9.2006 n. 21254):  sia effettuata nel termine di 3 giorni dalla stipula del contratto o nel diverso termine stabilito dall’atto medesimo;  nel medesimo termine, giunga a conoscenza dell’altro contraente (art. 1402 co. 1 c.c.),  sia accompagnata dall’accettazione della persona nominata, a meno che non esista una procura anteriore al contratto (art. 1402 co. 2 c.c.). In assenza di accettazione, la dichiarazione di nomina è priva di effetti. La dichiarazione di nomina e l’accettazione della persona nominata (o la procura anteriore) devono essere operate nella stessa forma che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (art. 1403 c.c.). Nel caso del contratto preliminare di compravendita immobiliare con riserva di nomina, atteso l’obbligo di forma scritta, anche la nomina e l’accettazione dovranno avere tale forma. Nel caso in cui:  lo stipulante non proceda alla dichiarazione di nomina,  o la dichiarazione di nomina venga operata oltre i termini,  o il soggetto nominato non accetti, il contratto produce effetti direttamente nei confronti dello stipulante (art. 1405 c.c.), sicché sarà lo stesso stipulante (e non l’eventuale soggetto nominato) a dover stipu- lare il contratto definitivo. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 26.5.2000 n. 6952), il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente derogato dalle parti purché, però, il diverso termine da esse previsto sia certus an et quando. In buona sostanza, perché sia valido, il termine deve essere individuato:  in una data certa e ben definita, anche determinabile per relationem,  ovvero in u...

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