Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.
SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
Durata dell’incarico L’incarico gestionale o professionale ha una durata di cinque anni o, comunque, fino al compimento del limite massimo d’età, ai sensi dell’art. 19 e 20, comma 3, del CCNL 2019, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa valutazione positiva. La durata dell’incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all’art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 e s.m. e i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi del CCNL o per il venir meno dei requisiti, ovvero in caso di modifiche/variazioni a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in dipendenza anche di revisioni dell’Atto aziendale oppure di disposizioni dettate dalla programmazione regionale.
Eventi non assicurati L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: 1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; 3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2). L’assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. L’assicurazione non opera inoltre in caso di sinistri determinati da dolo del legittimo con- ducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi. Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A. 1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza; 2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari. Documenta l’incidente 1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.
Sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto distributore incaricato dell’attività di intermediazione, compilando l’apposito Modulo di Proposta. Il contratto si considera perfezionato alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione del Modulo di Proposta. La data di decorrenza è la data in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Le coperture assicura- tive hanno inizio dalle ore 24 della data di investimento del premio, indicata nel Modulo di Proposta, il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della Modulo di Proposta o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo). Il premio versato dall'Investitore-Contraente viene investito e convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di sottoscrizione. Pertanto il numero delle quote attribuite al con- tratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia mediante bonifico su conto intestato alla Compagnia. L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa conse- gna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato. Il premio versato viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di versa- mento. Pertanto il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comuni- care all'Investitore-Contraente, a mezzo lettera di conferma di conclusione del contratto e dell’investimento dei premi, le seguenti informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce, data di decorrenza della polizza. Analoga informativa, entro 10 giorni lavorativi, viene resa in occasione di versamenti aggiuntivi.
RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.
Clausola risolutiva espressa 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente. 23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto. 23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione. 23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.