Sentenza Clausole campione

Sentenza. La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori (2909). Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
Sentenza. 1 Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assol- vere immediatamente i propri impegni contrattuali. 2 La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni: a) ammonimento scritto; b) pena convenzionale: I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’im- porto della prestazione dovuta; II. in caso di inosservanza del divieto al lavoro abusivo fino ad un massimo di fr. 5'000.00; III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di fr. 50'000.00. 3 La multa convenzionale deve essere versata alla CPC entro 30 giorni. Questa impiegherà l’im- porto per l’applicazione e l’esecuzione del CCL. 4 La parte inadempiente deve, di regola, assumersi le spese procedurali. 5 La decisione della CPC dovrà indicare i mezzi giuridici di ricorso. 6 In caso di gravi e manifeste inadempienze la CPC può ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisionale.
Sentenza. (Giudice relatore: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Sentenza. 434 SISMICA DEPOSITO UOCE 435 SISMICA DOCUMENTAZIONE UOCE 451 SISMICA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 134 SOLLECITO 87 SOSPENSIONE (LAVORI - LICENZE - ECC.) 426 TRASMISSIONE FASCICOLO INVALIDO CIVILE 136 VERBALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 137 VERBALE DELLE U.S.L. 366 VERBALE DI IRREPERIBILITA' 146 VERBALE ESITO GARA 175 VERBALE NAE INOTTEMPERANZA O PARZ. OTTEMP. 174 VERBALE NAE OTTEMPERANZA 180 VERBALE PRESUNTA VIOLAZIONE URBANISTICA 92 VERBALI DIVERSI 138 VISURA CAMERA DI COMMERCIO Comune di Bologna Settore/Dipartimento/Quartiere Serie Numero busta/faldone Titolo busta/faldone Anno inizio Anno fine Annotazioni 1. Titolo busta/faldone Titolo fascicolo Titolo fascicolo Titolo fascicolo ... ... 2. Titolo busta/faldone Titolo fascicolo Titolo fascicolo Titolo fascicolo ... ... 5. n. Serie Numero busta/faldone Titolo busta/faldone Anno inizio Anno fine Annotazioni 1. Titolo busta/faldone Titolo fascicolo Titolo fascicolo Titolo fascicolo ... ... 2. Titolo busta/faldone Titolo fascicolo Titolo fascicolo Titolo fascicolo ... ... 5. n. Oggi [giorno, mese, anno], la signora/il signor [nome e cognome], responsabile dell'ufficio [denominazione esatta] consegna alla signora/signor [nome e cognome], responsabile dell'Archivio di deposito del Settore/Dipartimento/Quartiere i fascicoli cessati sopra descritti trasferendo di conseguenza la responsabilità in capo alla loro conservazione secondo i principi contenuti nel presente Manuale di gestione del Comune di Bologna. La/il Responsabile dell'Ufficio La/il Responsabile Archivio di deposito Comune di Bologna Settore/Dipartimento/Quartiere Serie Numero busta/faldone Titolo busta/faldone Anno inizio Anno fine Annotazioni 1. Titolo busta/faldone Titolo fascicolo Titolo fascicolo Titolo fascicolo ... ... 2. Titolo busta/faldone Titolo fascicolo Titolo fascicolo Titolo fascicolo ... ... 5. n. Serie Numero busta/faldone Titolo busta/faldone Anno inizio Anno fine Annotazioni 1. Titolo busta/faldone Titolo fascicolo Titolo fascicolo Titolo fascicolo ... ... 2. Titolo busta/faldone Titolo fascicolo Titolo fascicolo Titolo fascicolo ... ... 5. n. Oggi [giorno, mese, anno], la signora/il signor [nome e cognome], responsabile dell'archivio di deposito del Settore/Dipartimento/Quartiere [denominazione esatta] consegna alla signora/signor [nome e cognome], responsabile dell'Archivio storico i fascicoli cessati sopra descritti trasferendo di conseguenza la responsabilità in capo alla loro conservazione secondo i principi contenuti nel presente M...

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  • Clausola salvatoria Salva qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Norme AAA, se una qualsiasi parte di questa disposizione arbitrale è ritenuta non valida o inefficace per qualsiasi motivo, ciò non pregiudica la validità o l’applicabilità del resto di questa disposizione arbitrale e l’arbitro ha l’autorità di modificare le disposizioni ritenute non valide o inefficaci per rendere le stesse valide ed applicabili.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Clausola finale Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. Napoli, lì / / Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul Portale Acquisti di RFI. Per partecipare alla gara, ciascun concorrente dovrà accedere con le proprie credenziali (user id e password) all’area “Mia Risposta” del Portale Acquisti ed elaborare le seguenti buste digitali: • BUSTA AMMINISTRATIVA, che dovrà contenere tutte le dichiarazioni e la documen- tazione al precedente punto D; • BUSTA OFFERTA TECNICA, che dovrà contenere, nel rispetto delle indicazioni previ- ste nell’allegato al disciplinare “Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche” (allegato n. 12), esclusivamente la Dichiara- zione di offerta tecnica (allegato n. 13); • BUSTA OFFERTA ECONOMICA, che dovrà contenere: a) l’offerta economica, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sul “Elenco prezzi unitari a base di gara e quantità presunte servizi Logistica” (allegato n. 4 allo schema di contratto) compilata come di seguito precisato, con indicazione dei costi specifici della sicurezza propri dell’azienda; b) uno specifico file .pdf separato dall’offerta economica, relativo ai costi della manodopera (allegato n. 14), con indicazione per ciascuna figura professio- nale del CCNL applicato e del livello tariffario utilizzato, in caso di concorrenti plurisoggettivi che utilizzano CCNL diversi, dovranno essere trasmessi tutti i CCNL applicati; c) uno specifico file .pdf, separato dall’offerta economica, contenente i giusti- ficativi dell’offerta ritenuti più idonei, formulati preferibilmente utilizzando il modello “giustificativi dell’offerta” (allegato n. 15) al presente disciplinare. Tale file, da allegare nell’ottica di una maggiore collaborazione e speditezza del procedimento di gara, verrà aperto e valutato dal RUP esclusivamente nell’ipotesi in cui si renda necessario provvedere alla verifica di anomalia. d) Dichiarazione Segreti Tecnico – Commerciali ex Art. 53, comma 5, lett. a) D.Lgs. 50/2016 (allegato n. 16), da compilare indicando gli eventuali docu- menti o parti di documenti da non estendere, evidenziando l’eventuale ri- correnza di vincoli di riservatezza o di segretezza dei documenti presentati, puntualmente descritti e motivati, che limitino l’accesso di tutto o parte dei documenti, secondo quanto previsto nel punto O del presente disciplinare. L’offerta, in ogni caso, dovrà essere sottoscritta digitalmente. Il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione, alla data di inseri- mento del documento stesso nel Portale Acquisti.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)