Servizi compatibili Clausole campione

Servizi compatibili. TITOLO II - Erogazione prestazioni sociali per anziani in carico ai Comuni
Servizi compatibili. Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva dei servizi attivabili compatibili tra loro. Si specifica inoltre che: - nel caso di coppia di anziani entrambi non autosufficienti, assistiti da una unica assistente familiare regolarmente assunta, è attivabile un solo contributo economico sul FNA per assistente familiare. - nel caso di coppia di anziani entrambi non autosufficienti, assistiti da un unico familiare, è attivabile un solo contributo economico per le cure prestate dal familiare sul FNA. - nel caso di coppia di anziani entrambi non autosufficienti, assistiti da due familiari diversi, sono attivabili due contributi economici (uno per ogni familiare che assiste) per le cure prestate dai familiari. CONTRIBUTO ASSISTENTE FAMILIARE CONTRIBUTO PER LE CURE DEL FAMILIARE TEMPORANEO DI SOLLIEVO CENTRO DIURNO ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA LISTA DI ATTESA PER RSA DEFINITIVA CONTRIBUTO ASSISTENTE FAMILIARE NO SI sospendendo il contributo nei mesi in RSA SI per un massimo di 2 gg settimanali a scelta NO SI solo se ISO 5 SI CONTRIBUTO PER LE CURE DEL FAMILIARE NO SI sospendendo il contributo nei mesi in RSA SI per un massimo di 4 gg settimanali a scelta NO SI SI solo se ISO 5 TEMPORANEO DI XXXXXXXX SI sospendendo il contributo nei mesi in RSA SI sospendendo il contributo nei mesi in RSA SI per un massimo di 1 mese consecutivo pagando per il mantenimento del posto SI sospendendo l'ass. dom. nei due mesi in RSA SI CENTRO DIURNO SI per un massimo di 2 gg settimanali a scelta SI per un massimo di 4 gg settimanali a scelta SI per un massimo di 1 mese consecutivo pagando per il mantenimento del posto SI SI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA NO NO SI sospendendo l'ass. dom. nei due mesi in RSA SI SI SI solo se ISO 5 SI solo se ISO 5

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).