Assistenza domiciliare Clausole campione

Assistenza domiciliare. In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che sono operanti le seguenti prestazioni: Consulti medici, invio di un medico in caso di urgenza, rimborso spese mediche, trasporto in ambulanza, consegna farmaci a domicilio, rete sanitaria convenzionata e gestione gratuita dell’appuntamento.
Assistenza domiciliare. 1. L'assistenza a bambini con patologia cronica si esplica con le seguenti modalità: a) assistenza domiciliare integrata (vedi allegato E) b) assistenza domiciliare programmata (vedi allegato E) c) assistenza ambulatoriale programmata (vedi allegato E bis) 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1 è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere E) e E bis) del presente Accordo e fino a che essi non siano sostituiti da protocolli definiti nell’ambito degli Accordi regionali, secondo il disposto del successivo comma 3. 3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione degli interventi, degli ulteriori contenuti e delle modalità di attuazione, secondo quanto diposto dall’art. 14 del presente Accordo.
Assistenza domiciliare. Oggetto della garanzia La garanzia è operante a condizione che: 1. l’Assicurato presenti una valida richiesta di rimborso delle spese mediche ai sensi del presente contratto ed in relazione al medesimo evento; 2. il medico dell’Assicurato certifichi per iscritto la necessità dell’assistenza domiciliare; 3. sia stato effettuato il rimpatrio dell’Assicurato ai sensi della prestazione A.5 di cui alla Sezione A della presente polizza presente contratto e l’assistenza domiciliare sia necessaria subito dopo il rientro in Italia o subito dopo la dimissione dalla struttura ospedaliera in Italia.
Assistenza domiciliare. Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito
Assistenza domiciliare. Questa copertura è operante solo se è stata stipulata una polizza Viaggio Singolo Medico Bagaglio Prestige Oggetto della garanzia La garanzia è operante a condizione che: 1. l’Assicurato presenti una valida richiesta di rimborso delle spese mediche ai sensi del presente contratto ed in relazione al medesimo evento; 2. il medico dell’Assicurato certifichi per iscritto la necessità dell’assistenza domiciliare; 3. sia stato effettuato il rimpatrio dell’Assicurato ai sensi della prestazione A.5 di cui alla Sezione A della presente polizza presente contratto e l’assistenza domiciliare sia necessaria subito dopo il rientro in Italia o subito dopo la dimissione dalla struttura ospedaliera in Italia.
Assistenza domiciliare. 1. L’assistenza domiciliare è indirizzata a favorire e salvaguardare l’autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio ambiente di vita, prevenire e ritardare le istituzionalizzazioni, alleviare il carico assistenziale. Il Servizio di assistenza domiciliare si occupa, in via prioritaria, di: • persone anziane con bisogni semplici; • soggetti e/o nuclei familiari in condizioni di “fragilità”; • disabili in situazioni di gravità (art. 3 Legge104/92). ed è attivabile tramite servizi forniti in forma diretta/indiretta o tramite titoli per l’acquisto di servizio. 2. Nell’ambito dei servizi finalizzati al mantenimento a domicilio della persona con bisogno complesso, riconosciuto dalla Commissione UVM (LRT 66/08 Fondo non Autosufficienza), possono essere attivati Servizi di Assistenza Domiciliare Integrativa delle funzioni familiari. 3. In situazioni di urgenza ed emergenza, quali dimissioni ospedaliere, aggravamento delle condizioni di salute, assenza improvvisa e temporanea di care-giver, è attivabile, con procedura d’urgenza, il Pronto sociale domiciliare. Tale servizio è attivabile anche con percorso diretto su proposta del Servizio Sociale Territoriale o Ospedaliero e convalida da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) alla prima seduta. Il servizio finalizzato al mantenimento del non autosufficiente nel propria ambito di vita (L.R.T. 66/08 F.N.A), è esente da limiti di reddito e non prevede alcuna compartecipazione. 4.Nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare (L.R.T. 66/08 F.N.A.) è possibile infine attivare un servizio di Tutoraggio/Supervisione attraverso il quale viene messo a disposizione un assistente domiciliare esperto (tutor), appositamente formato, a sostegno di progetti domiciliari realizzati medianti assistenti familiari in situazioni di regolarità. E’ previsto anche allo scopo di fornire elementi di self-management al familiare/care-giver.Tale servizio è esente da limiti di reddito e non prevede alcuna compartecipazione.
Assistenza domiciliare. (la garanzia è operante solo se si è scelta la combinazione di garanzia P)
Assistenza domiciliare. Il servizio di Assistenza Domiciliare interviene per sostenere la permanenza al proprio domicilio delle persone con problemi di parziale o totale non autosufficienza psico-fisica, rimuovendo gli ostacoli e valorizzando le risorse della rete parentale e sociale tramite interventi professionali adeguati ai bisogni, nel pieno rispetto delle volontà degli stili di vita espressi dalla persona. Il servizio viene realizzato dai Comuni del Distretto e la sua attivazione compete all’Assistente Sociale responsabile del caso, nelle modalità di realizzazione e di compartecipazione alla spesa previste dalla normative di riferimento e dai regolamenti comunali in vigore. Gli interventi vengono condivisi e definiti in U.V.M. e realizzati a partire dalla definizione di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) frutto dell’integrazione delle diverse competenze e responsabilità delle figure professionali coinvolte, strumento di lavoro utilizzato dal gestore del Servizio. Il P.A.I. contiene gli obiettivi da raggiungere, la tipologia e la quantità delle prestazioni da erogare, i tempi e le modalità di verifica. Il Medico Psichiatra e/o i Referenti SDP, congiuntamente alla Assistente Sociale responsabile del caso specifico, sono tenuti a: ▪ condividere il progetto di intervento con l’utente e i familiari; ▪ fornire gli elementi sanitari necessari per definire al meglio il P.A.I.; ▪ garantire la sua professionalità a sostegno degli operatori che poi dovranno gestire gli interventi; ▪ essere presenti alle verifiche programmate e nei momenti in cui l’utente mette in atto comportamenti che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Assistenza domiciliare. 1. Le parti richiamano espressamente l’art. 26 del CCNL 19.04.2004 che prevede la corresponsione dell’indennità per l’assistenza domiciliare al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o agli operatori socio sanitari, che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente. 2. L’indennità di cui sopra è corrisposta al personale della Struttura Complessa Anziani che svolge attività ADI e che è interamente dedicato a tale attività. Le parti concordano di stabilire inoltre per le strutture Consultoriale, Medicina di Base e Assistenza Psichiatrica Territoriale che l’indennità venga erogata agli operatori svolgenti l’attività di cui trattasi, con le modalità di cui all’accordo 4.7.05 di questa A.S.L., allegato D al presente C.C.I.A., previa presentazione da parte del Responsabile degli aventi diritto e del numero dei giorni di presenza.
Assistenza domiciliare. La Società provvederà alla chiamata un Ausiliare socio-assistenziale per un massimo complessivo di 15 giorni per annualità assicurativa. Tale prestazione verrà fornita fino a tre volte per anno assicurativo. INVIO INFERMIERE A DOMICILIO Società, provvederà all'invio di un infermiere al domicilio dell'Assicurato, per un massimo complessivo di 15 giorni per annualità assicurativa, per effettuare tali prestazioni. Tale prestazione verrà fornita fino a tre volte per anno assicurativo.